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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n. 542

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
Testo in vigore dal:  3-3-2000

Art. 11

Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400:
a) nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il terzo comma si intende soppresso;
b) nell'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo del comma 1 si intende soppresso;
c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e di presentazione della dichiarazione annuale" si intendono soppresse;
d) nell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo si intende soppresso;
e) nell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
1) nel secondo comma, le parole: "si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed" e la parola "stessa" si intendono soppresse;
2) il terzo comma si intende soppresso;
f) l'articolo 30, primo comma, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono soppressi;
g) l'articolo 12, comma 2, lettera b), e l'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000

Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 3

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 20. - Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.
Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate.
La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.
(comma terzo: soppresso).
Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6".
- Il testo dell'art. 74-bis del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 74-bis (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa). - Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.
(segue un periodo soppresso).
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere messe entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
- Il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). - 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
e) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39, di versamento annuale dell'imposta (seguono alcune parole soppresse) con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo".
- Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 19 (Dichiarazione dei soggetti passivi). - 1.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta.
2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro, delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.
5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubb1ica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241. (Segue un periodo soppresso).
6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell'impresa".
- Il testo dell'art. 43-ter del citato D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 43 (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo). - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze (seguono alcune parole soppresse) è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione (segue una parola soppressa) gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
3. (soppresso).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis".
- Il testo dell'art. 12 e dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241/1997, come modificati dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 12 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 7 del presente decreto, deve essere presentata:
a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998;
b) (soppressa).
3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all'art. 12, comma 1, terzo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo art. 12, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999.
4. (Abrogato dal D.P.R. n. 322/1998).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A partire dal 1o gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato".
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze.
2-bis). (Soppresso)".