DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 73. 
                    Modalita' e termini speciali 
 
  Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), con propri  decreti,
puo' determinare le modalita' ed i termini: ((179)) 
    a) per  l'emissione,  numerazione,  registrazione,  conservazione
delle fatture o per la registrazione dei  corrispettivi  relativi  ad
operazioni effettuate dalla stessa  impresa  in  diversi  settori  di
attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di  sedi  secondarie  ed
altre  dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  e   di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; 
    b) per l'emissione delle fatture  relative  a  cessioni  di  beni
inerenti  a  contratti  estimatori,  a  cessioni  di   imballaggi   e
recipienti di cui all'art. 15; n. 4), non restituiti  in  conformita'
alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui  prezzo  e'
commisurato  ad  elementi  non  ancora  conosciuti   alla   data   di
effettuazione della operazione; 
    c) per l'emissione, numerazione,  registrazione  e  conservazione
delle  fatture  relative  a   prestazioni   di   servizi   effettuate
nell'esercizio  di  arti  e  professioni   per   le   quali   risulti
particolarmente onerosa e complessa l'osservanza  degli  obblighi  di
cui al titolo secondo del presente decreto; 
    d) per le annotazioni prescritte dal presente  decreto  da  parte
dei contribuenti che  utilizzano  macchine  elettro-contabili,  fermo
restando l'obbligo di tenere conto,  nelle  dichiarazioni  annuali  e
nelle liquidazioni periodiche, di  tutte  le  operazioni  soggette  a
registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni  stesse
si riferiscono; 
    e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le
liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni
di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti
di lampade votive. 
  Con decreti del ((Ministro dell'economia e delle finanze))  possono
inoltre essere determinate le formalita' che devono essere  osservate
per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle
imprese produttrici o la  sostituzione  gratuita  di  beni  invenduti
previste da disposizioni  legislative,  usi  commerciali  o  clausole
contrattuali. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7  FEBBRAIO  2000,  N.  48.
((179)) 
  ((Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  disporre  con
propri decreti, stabilendo le relative modalita',  che  i  versamenti
periodici, compreso quello di cui  all'articolo  6,  comma  2,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in
base  alla  dichiarazione  annuale  siano  eseguiti  per  l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante
e dagli enti o  societa'  commerciali  controllati,  al  netto  delle
eccedenze detraibili;  l'ente  o  societa'  commerciale  controllante
comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio  dell'opzione  per  la
predetta  procedura  di  versamento  con  la  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  presentata  nell'anno  solare  a
decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.  Agli  effetti  dei
versamenti di cui al precedente periodo  non  si  tiene  conto  delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti  e  societa'  diversi  da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o  societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al  presente  comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle  societa'  per  i  quali
trova applicazione la disposizione di cui al  precedente  periodo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano  fermi  gli
altri obblighi e le responsabilita' delle  societa'  controllate.  Si
considera  controllata  la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
possedute per  oltre  la  meta'  dall'altra,  almeno  dal  1º  luglio
dell'anno solare precedente a  quello  di  esercizio  dell'opzione)).
((179)) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (179) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30)
che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2017.