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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 314

Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997).

note: Entrata in vigore del decreto: 17-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/2006)
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vigente al 26/04/2024
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  • Definizioni e ripartizione
    delle disponibilità finanziarie
  • 1
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  • Agevolazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili
    e per l'acquisizione di servizi reali.
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  • Agevolazioni per i programmi regionali per i corsi di formazione
    imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza e
    contributi alle regioni.
  • 21
  • 22
  • Disposizioni finali
  • 23
Testo in vigore dal: 17-11-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive
per l'imprenditoria femminile;
  Visto  l'articolo  20  e  l'allegato  1, n. 54 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  5  dicembre 1996, n. 706, recante norme per la
concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
  Vista   la  Comunicazione  della  Commissione  europea  98/C  74/06
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 74/9
del  10 marzo 1998, recante orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 febbraio
  2000;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della
Repubblica  e  verificato  che la competente commissione della Camera
dei  deputati  non  ha  espresso  il  proprio parere entro il termine
prescritto del 28 aprile 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  dell'industria del commercio e dell'artigianato e
del  commercio  con  l'estero, per le pari opportunita' e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
    a) legge, la legge 25 febbraio 1992, n. 215;
    b)  progetti  aziendali innovativi, i progetti aziendali connessi
all'introduzione  di  qualificazione  e  di  innovazione di prodotto,
tecnologica  od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a),   della  legge,  da  realizzare  tramite  le  iniziative  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b);
    c)  servizi  reali,  i  servizi  di  cui all'articolo 4, comma 1,
lettera  b),  della  legge destinati all'aumento della produttivita',
all'innovazione  organizzativa,  al  trasferimento  delle tecnologie,
alla  ricerca  di  nuovi  mercati  per  il collocamento dei prodotti,
all'acquisizione  di  nuove  tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi di qualita';
    d)  corsi di formazione, i corsi di formazione imprenditoriale di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;
    e)  servizi di consulenza e assistenza, i servizi di consulenza e
di  assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, commna 1,
lettera b), della legge;
    f)  Ministero,  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge  25 febbraio  1992,  n. 215 recante "Azioni
          positive per l'imprenditoria femminile" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 53, del 7 marzo
          1992.
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca  "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - L'art. 20 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti oggetto della disciplina salvo quanto previsto
          alla  lettera  a)  del  comma  5. In allegato al disegno di
          legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione
          della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
              2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il
          Governo  individua  i  procedimenti  relativi  a funzioni e
          servizi  che,  per  le  loro  caratteristiche e per la loro
          pertinenza  alle  comunita'  territoriali,  sono attribuiti
          alla  potesta' normativa delle regioni e degli enti locali,
          e  indica  i  principi che restano regolati con legge della
          Repubblica  ai  sensi  degli  articoli 117, primo e secondo
          comma, e 128 della Costituzione.
              3.   I   regolamenti   sano  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni  tra le amministrazioni interessate. Decorsi tenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il sessantesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa data sono abrogate, le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione  dei procedimenti amministrativi e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica   fonte   regolamentare,  ove  cioe'  corrisponda  ad
          esigenze  di  semplificazione  e  conoscibilita' normativa,
          disposizioni  provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
          che   pretendono   particolari  procedure,  fermo  restando
          l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in  forma  collegiale  con  conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,   nei   relativi   procedimenti,  dei  soggetti
          portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                h) previsione,  per  i  casi  di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi  e  delle prestazioni da parte del pubblico
          delle   misure   adottate  e  la  massima  celerita'  nella
          corresponsione dell'indennizzo stesso.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono principi generali delI'ordinamento giuridico.
          Tali  disposizioni  operano direttamente nei riguardi delle
          regioni  fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato in
          materia. Entro un anno dalla data di entrata a vigore della
          presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono  ad adeguare i
          rispettivi  ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute
          nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo, quali normne generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure     per    l'accettazione    da    parte
          dell'universita'   di  eredita',  di  donazioni  e  legati,
          prescindendo    da    ogni    autorizzazione    preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare  entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, lettera c), non coporte da riserva assoluta
          di  legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano
          i  settori  di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c),
          anche  attraverso  le  necessarie modifiche, integrazioni o
          abrogazioni  di  norme,  secondo  i  criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              - Si  trascrive  il testo del punto 54 dell'allegato 1,
          previsto dall'art. 20, comma 8 della succitata legge:
              "54.  Procedimenti  relativi  ad  interventi  a  favore
          dell'imprenditoria  femminile:  legge  25 febbraio 1992, n.
          215".
              - Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante
          "Disposizioni  per la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma
          4,  lettera  c),  della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          99 del 30 aprile 1998.
              - Il  decreto  ministeriale  5 dicembre  1996,  n.  706
          "Regolamento   recante   norme   per   la   concessione  di
          agevolazioni  a  favore  dell'imprenditoria  femminile"  e'
          stato  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 87/L alla
          Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997.
              - Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di  legge prevista dalla Costituzione, pur le quali leleggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
          Note all'art. 1:
              - Per  la data di pubblicazione della legge n. 215/1992
          si veda la nota alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2 della legge 25
          febbraio 1992, n. 215:
              "Art.   2  (Beneficiari).  -  1.  Possono  accedere  ai
          benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
                a) le  societa' cooperative e le societa' di persone,
          costituite  in  misura  non  inferiore  al  60 per cento da
          donne,   le   societa'   di   capitali   le  cui  quote  di
          partecipazione  spettino  in  misura  non  inferiore ai due
          terzi  a  donne  e  i  cui  organi di amministrazione siano
          costituiti  per  almeno  i  due  terzi da donne, nonche' le
          imprese  individuali  gestite  da  donne,  che  operino nei
          settori  dell'industria,  dell'artigianato,  del commercio,
          del turismo e dei servizi;
                b) le imprese o i loro consorzi, le associazioni, gli
          enti,  le  societa'  di  promozione imprenditoriale anche a
          capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e
          gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
          imprenditoriale  o  servizi  di  consulenza e di assistenza
          tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore
          al 70 per cento a donne".
              - Il  testo vigente dell'art. 4 della legge n. 215/1992
          come  modificato  dal  regolamento  qui  pubblicato,  e' il
          seguente:
              "Art.  4  (Icentivazioni  per  la  promozione  di nuova
          imprenditorialita'   femminile   e  per  l'acquisizione  di
          servizi  reali).  -  1.  A  valere sulle disponibilita' del
          Fondo  di  cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2,
          comma 1, lettera a), possono essere concessi:
                a) contributi  in  conto  capitale  per  impianti  ed
          attrezzature  sostenute  per  l'avvio  o  per l'acquisto di
          attivita'  commerciali  e  turistiche  o  di  attivita' nel
          settore  dell'industria,  dell'artigianato, del commercio o
          dei  servizi,  nonche'  per  i  progetti aziendali connessi
          all'introduzione  di  qualificazione  e  di  innovazione di
          prodotto, tecnologica od organizzativa;
                b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati
          all'aumento     della     produttivita',    all'innovazione
          organizzativa,  al  trasferimento  delle  tecnologie,  alla
          ricerca  di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti,
          all'acquisizione  di'  nuove  tecniche  di  produzione,  di
          gestione  e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo
          di sistemi di qualita'.
              2. (Abrogato).
              3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 sono
          concessi  contributi  fino  ad  un ammontare pari al 50 per
          cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera b), per le attivita' ivi previste".
              - Il  comma  2  dell'art.  4  della  legge  n. 215/1992
          soppresso  dal  regolamento  qui  pubblicato  prevedeva  la
          misura  massima  di contributo concedibile nei territori di
          cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/1988.