stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2000, n. 311

Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

note: Entrata in vigore del Decreto: 1/11/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386 (in G.U. 28/12/2000, n.301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2000)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, recante
norme   sull'ordinamento   degli  organi  speciali  di  giurisdizione
tributaria;
  Visto  l'articolo  21, comma 1, del medesimo decreto legislativo il
quale  prevede,  tra  l'altro,  che le elezioni del suddetto consesso
hanno  luogo  entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente
Consiglio;
  Considerato  che  nel  disegno  di  legge  n.  4336-B,  attualmente
all'esame  del  Senato  in terza lettura, e' previsto il differimento
dei termini concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza per un
periodo  di  circa  quattordici  mesi,  come  risulta  dal  combinato
disposto  delle  disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo
84;
  Considerato  che  tali disposizioni non sono state ancora approvate
in  via  definitiva  e  pertanto non entreranno in vigore prima delle
predette  elezioni,  gia'  fissate,  con  decreto  del Ministro delle
finanze  in  data 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 238 dell'11 ottobre 2000, per il prossimo 12 novembre 2000;
  Ritenuta   pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
differire i termini per il rinnovo del predetto Consiglio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  ((1.  Entro  dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della
Giustizia   tributaria   procede   alla   definizione  di  tutti  gli
adempimenti  connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A
tale  fine  i  componenti del consiglio di presidenza della Giustizia
tributaria  che  siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici
dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo,
su richiesta del consiglio stesso.
  2.  I  termini  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di
presidenza   della   Giustizia  tributaria,  attualmente  in  carica,
decorrono  dal  centoventesimo  giorno  successivo  alla scadenza del
periodo di cui al comma 1.
  3.  L'attivita'  di  professore incaricato non temporaneo presso la
Scuola  centrale  tributaria,  ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  28 settembre 2000, n. 301, e'
incompatibile  con  l'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali  in
materia  tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n.  545,  per  i  magistrati,  anche  tributari,  i quali sono
riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai
commi  terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.))