MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2000, n. 301

Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
Testo in vigore dal: 3-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
                              Incarichi

  1.  La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con
professionalita'  e  competenze  utili allo svolgimento delle proprie
attivita'  istituzionali,  anche  di  supporto alla didattica ed alla
ricerca,   di   personale   docente  di  comprovata  professionalita'
collocato,  ove  occorra  e  se non inquadrato, in posizione di fuori
ruolo,  comando  o aspettativa, se l'incarico non consente il normale
espletamento   delle   proprie   funzioni   nell'amministrazione   di
appartenenza.  Puo',  inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche
temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento.
  2.  Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra
professori  universitari  in  posizione di aspettativa senza assegni,
vincitori  di  concorso  a  professore  universitario  in  attesa  di
chiamata,   magistrati,   avvocati   dello   Stato   e  dirigenti  di
amministrazioni   pubbliche:  i  docenti  incaricati  temporaneamente
possono  essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri, di
comprovata professionalita'.
  3.  Gli  incarichi  di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore
della  Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite
nei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6, salvo gli incarichi non
temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4.  I  professori  della  Scuola  inquadrati  acquisiscono, ad ogni
effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari, con
salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
  4-bis.  ((  COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 )).
  5.  Il  numero complessivo dei professori incaricati non temporanei
di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'. ((3))
  5-bis.  ((  COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 )).
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
2  agosto  2008,  n. 129, ha disposto (con l'art. 4-septies, comma 2)
che  "  Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma
5,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre 2000, n. 301, e' soppresso."