DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
                Elezione del consiglio di presidenza 
  1.  Le  elezioni  del  Consiglio  di  presidenza  della   giustizia
tributaria  hanno  luogo  entro  quattro  mesi  dallo   scadere   del
precedente  Consiglio.  Esse  sono  indette  con  provvedimento   del
Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  Italiana  almeno  quarantacinque  giorni
prima della data stabilita per le elezioni. Esse si  svolgono  in  un
giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. (12) (13) 
  2. Il Presidente del Consiglio di presidenza  nomina,  con  propria
delibera, l'ufficio centrale elettorale, che  si  insedia  presso  lo
stesso Consiglio di presidenza, ed e' costituito da un presidente  di
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo  grado)),  che  lo
presiede, e da due giudici tributari. Con  la  stessa  delibera  sono
nominati, altresi', i tre  giudici  supplenti,  che  sostituiscono  i
componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. 
  2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale
elettorale, a mezzo plico  raccomandato,  almeno  venticinque  giorni
prima delle elezioni mediante compilazione della apposita  scheda  di
presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e
da non oltre trenta giudici  tributari.  Le  firme  di  presentazione
possono  essere  apposte  e  depositate  anche  su  piu'  schede   di
presentazione, se i candidati raccolgono firme  di  presentazione  in
Commissioni diverse da quella di appartenenza. ((27)) 
  2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di  un  candidato  ne'  essere,
contemporaneamente,  candidato   e   presentatore   di   se   stesso.
L'inosservanza delle disposizioni del  presente  comma  determina  la
nullita'  di  ogni  firma  di  presentazione  proposta  dal  medesimo
soggetto. 
  2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine  di
cui al  comma  3,  l'ufficio  elettorale  centrale  accerta  che  nei
confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di
cui  all'articolo  20.  Lo  stesso  Ufficio  verifica,  altresi',  il
rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  3  e  4,  esclude,  con
provvedimento motivato, le candidature non presentate dal  prescritto
numero di presentatori ovvero quelle dei  candidati  ineleggibili,  e
trasmette immediatamente  le  candidature  ammesse  al  Consiglio  di
presidenza della giustizia  tributaria.  L'elenco  dei  candidati  e'
pubblicato sul sito istituzionale  del  Consiglio  ed  inviato  dallo
stesso per posta elettronica a tutti i componenti  delle  ((corti  di
giustizia tributaria di primo e  secondo  grado)).  Detto  elenco  e'
altresi' affisso,  a  cura  dei  Presidenti  di  commissione,  presso
ciascuna ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo  grado)).
((27)) 
  2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono  presso  le  sedi
delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e   presso
ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che
assicura  l'espletamento  delle  operazioni  di  voto,  composto  dal
presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e
da due giudici tributari, nominati dal  presidente  delle  rispettive
commissioni almeno venti giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono
i componenti effettivi in caso di loro  assenza  o  impedimento.  Non
possono far parte  degli  Uffici  elettorali  giudici  tributari  che
abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi  dell'ammonimento.
((27)) 
  2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono  alle  operazioni
di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di
tutte le schede elettorali, previa apertura delle  urne  e  conteggio
delle schede, determinando il totale dei  voti  validi  e  il  totale
delle preferenze per ciascun candidato. Le  operazioni  di  scrutinio
hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e  di  esse,  come
pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22,  comma  4,
si da' atto nel processo verbale. 
  2-septies.  Con  regolamento  del  Consiglio  di  Presidenza   sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 84, comma 3)
che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono  dal
centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui  al
comma 2 della stessa legge. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 30 ottobre 2000, n. 311, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 2000, n. 386, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che
i termini di cui al comma 1 del presente articolo, per il rinnovo del
consiglio di presidenza della Giustizia  tributaria,  attualmente  in
carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla  scadenza
del periodo di cui al comma 1 dello stesso D.L. 311/2000. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".