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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2000, n. 311

Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

note: Entrata in vigore del Decreto: 1/11/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386 (in G.U. 28/12/2000, n.301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2000)
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Testo in vigore dal:  29-12-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;
Visto l'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che le elezioni del suddetto consesso hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio;
Considerato che nel disegno di legge n. 4336-B, attualmente all'esame del Senato in terza lettura, è previsto il differimento dei termini concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza per un periodo di circa quattordici mesi, come risulta dal combinato disposto delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 84;
Considerato che tali disposizioni non sono state ancora approvate in via definitiva e pertanto non entreranno in vigore prima delle predette elezioni, già fissate, con decreto del Ministro delle finanze in data 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, per il prossimo 12 novembre 2000;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per il rinnovo del predetto Consiglio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.
2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.
3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
))