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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-2000 al: 18-9-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed in particolare l'articolo 16, comma 2, concernente la disciplina dell'attività di mediazione creditizia;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 5, comma 2;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 1998 e del 9 novembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
b) per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni;
c) per "UIC", l'Ufficio italiano dei cambi;
d) per "albo", l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
e) per "mediatori creditizi", i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996;
f) per "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore dell'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente:
"Art. 16. - 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le lezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della citata legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 319/1998 è il seguente:
"2. L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle funzioni indicate nel presente comma".
- Il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 319/1998 è il seguente:
"2. Le disposizioni dettate dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuite all'Ufficio sono svolti a titolo principale e diretto".
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente dell Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]".
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della citata legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.