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DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279

((Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore di zone colpite da calamità naturali)).

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 13-10-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 (in G.U. 11/12/2000, n.288).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal: 6-2-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 11 giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  1998,  n.  267,  e  successive
modificazioni; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  realizzare
misure di salvaguardia  nelle  aree  a  rischio  idrogeologico  molto
elevato e in materia di protezione civile, al  fine  di  immediata  e
maggiore prevenzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi a favore delle zone della regione Calabria  in  dipendenza
dei danni derivati dalle calamita'  idrogeologiche  di  settembre  ed
ottobre 2000; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 2000; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'ambiente, del Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della protezione  civile  e  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione  economica,  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali, con il Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  con  il
Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero  e  con  il  Ministro
della difesa; 
 
                              E m a n a 
il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Interventi per le aree  a  rischio  idrogeologico  e  in  materia  di
                          protezione civile 
 
  1. Le misure di salvaguardia per le aree a  rischio  molto  elevato
definite  nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   per
l'individuazione  dei  criteri  relativi  agli  adempimenti  di   cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge  11  giugno  1998,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1998,  n.
267,   e   successive   modificazioni,   di    seguito    denominato:
"decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, qualora non  siano  in
vigore misure di salvaguardia adottate  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 6-bis, della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  e  successive
modificazioni,  e  sino  all'approvazione  dei  piani  stralcio   per
l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o  al
compimento  della  perimetrazione  prevista  dall'articolo  1,  comma
1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie  di
dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area: 
   a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle
opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed  altri  corsi  d'acqua,
situati nei territori dei comuni per i quali lo stato  di  emergenza,
dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.
225, e' stato determinato da fenomeni  di  inondazione,  nonche'  dei
comuni o delle localita' indicate come ad alto rischio  idrogeologico
nei piani straordinari  di  cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  del
decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate
al presente decreto. Per i corsi d'acqua la  cui  larghezza,  fissata
dai paramenti interni degli argini o  dalle  ripe  naturali,  risulti
inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite  pari,
per ciascun lato, alla larghezza; 
   b) nelle aree con probabilita' di inondazione corrispondente  alla
piena con tempo  di  ritorno  massimo  di  200  anni,  come  definite
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui  al  presente  comma  e
identificate con delibera dei comitati istituzionali delle  Autorita'
di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i
restanti bacini idrografici, e  che  non  siano  gia'  ricomprese  in
bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di  fasce
fluviali o di riassetto idrogeologico o di  sicurezza  idraulica,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio  1989,  n.
183, e successive modificazioni.((6)) 
  2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1  sono  aggiornate,
sentite le regioni e le province autonome  interessate,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Comitato
dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge  18  maggio  1989,  n.
183, e successive  modificazioni,  e  sono  integrate  con  i  comuni
interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena
saranno  disponibili  gli  elenchi  a  tal   fine   predisposti   dal
Dipartimento della protezione civile. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2000, N. 365. 
  4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  1   del
decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi  del  comma  2,  entro
sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  aggiornamento   delle
tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al  presente
comma e' data adeguata informazione e  pubblicita'  alla  popolazione
residente. 
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure  di  salvaguardia
di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, e con
le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa  di  lire  110.000
milioni  per  l'anno  2000,  da   iscriversi   nell'apposita   unita'
previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'ambiente.   Al   conseguente   onere   si   provvede    mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto  a  lire
38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente  "fondo  speciale"  e,  quanto  a   lire   72.000   milioni,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo
speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica,  per  l'anno  2000,  allo
scopo  parzialmente  utilizzando  gli  accantonamenti   relativi   al
Ministero dell'ambiente. 
  6. Per l'attuazione del programma di potenziamento  delle  reti  di
monitoraggio    meteo-idro-pluviometrico    elaborato    ai     sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decretolegge  n.  180  del  1998,  sono
adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge  24
febbraio 1992, n. 225. A tale fine e' autorizzata la  spesa  di  lire
30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale
di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Al  conseguente  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente. 
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Dipartimento della  protezione  civile,  avvalendosi  del
Gruppo nazionale per la difesa dalle  catastrofi  idrogeologiche  del
Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con  l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali, nonche' con il Comitato  tecnico  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15  dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio  1999,
predispone, sentite le regioni e le province autonome,  un  programma
per assicurare  un'adeguata  copertura  di  radar  meteorologici  del
territorio nazionale. Il programma e' attuato  nel  limite  di  spesa
complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno  degli  anni  2001  e
2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione  del  sistema
per 24 mesi. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, volta  ad  assicurare  il  finanziamento  del  Fondo  per  la
protezione civile. A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al
costo di funzionamento e gestione del programma di  cui  al  presente
comma  si  provvede  a  carico  dei  fondi  volti  ad  assicurare  il
funzionamento  del  servizio  meteorologico  nazionale   distribuito,
istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. 
                                                                  (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 170,  comma
2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1  del  decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11  dicembre  2000,  n.  365,  i  riferimenti   in   esso   contenuti
all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n.  267,  devono
intendersi  riferiti  all'articolo  66  del   presente   decreto;   i
riferimenti alla legge 18 maggio  1989,  n.  183,  devono  intendersi
riferiti alla sezione prima della parte terza del  presente  decreto,
ove compatibili". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1,
lettera r)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e ai relativi  articoli,  contenuti  in  altre  disposizioni,  si
intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti  articoli.
In particolare: 
  [...] 
  r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992,  citato  nell'articolo
1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12  ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  dicembre
2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26  del
presente decreto".