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DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279

((Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore di zone colpite da calamità naturali)).

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 13-10-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 (in G.U. 11/12/2000, n.288).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal:  6-2-2018
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Art. 2

Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul teritorio).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.
2. Le attività di cui al comma 1 ricomprendono quelle già svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;
e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
((6))
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e perl'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.
7. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere all'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utlizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera r)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto".