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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2000, n. 217

Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2002)
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Testo in vigore dal:  18-8-2000 al: 5-3-2002
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la decisione n. 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, concernente la concessione di un aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;
Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni istitutivo di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4;
Visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/1999 - 2000/2001;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di coordinamento delle attività di attuazione della richiamata decisione comunitaria n. 227/2000/CE;
Acquisito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

Vista

la nota n. 6537 del 6 giugno 2000, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento delle attività di applicazione della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, di seguito denominata "decisione", relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì previste norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al richiamato articolo 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 136/66.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La decisione della Commissione n. 227/2000/CE del 7 marzo 2000, recante disposizioni sulla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia.
- Si trascrive il testo dell'art. 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1638/98:
"4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Secondo la stessa procedura il Consiglio può decidere di destinare una percentuale da determinare dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori al funzionamento d'azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola.
Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 229/70 del Consiglio de1 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del 17 luglio 1984, recante le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurare l'applicazione nel territorio nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 è riportato nelle note alle premesse.