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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2000, n. 217

Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2002)
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Testo in vigore dal: 18-8-2000
al: 5-3-2002
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          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  decisione  n.  227/2000/CE della Commissione del 7 marzo
2000,  notificata con n. C(2000)599, concernente la concessione di un
aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;
  Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre
1966  e  successive  modificazioni  ed integrazioni istitutivo di una
organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei  grassi ed in
particolare l'articolo 5, paragrafo 4;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio
1984,  come  modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 del
Consiglio del 20 luglio 1998;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2366/98  della Commissione del 30
ottobre  1998,  recante modalita' di applicazione del regime di aiuto
alla   produzione   di   olio   di   oliva   per   le   campagne   di
commercializzazione 1998/1999 - 2000/2001;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
sull'attuazione delle decisioni della Comunita' europea in materia di
politica agricola comune;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare disposizioni di coordinamento
delle  attivita' di attuazione della richiamata decisione comunitaria
n. 227/2000/CE;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, reso nella
seduta del 1° giugno 2000;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione per gli
atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
  Vista  la  nota  n.  6537  del 6 giugno 2000, con la quale e' stata
effettuata  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
                              Decreta:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1.  Il  presente  decreto detta disposizioni di coordinamento delle
attivita'  di  applicazione  della  decisione  (CE) n. 227/2000 della
Commissione  del  7  marzo  2000,  notificata  con  n. C(2000)599, di
seguito denominata "decisione", relativa alla concessione di un aiuto
alla   produzione   di   olive   da   tavola   per   la  campagna  di
commercializzazione  2000/2001 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4,
del  regolamento (CE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Sono  altresi' previste
norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del
regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui
al richiamato articolo 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 136/66.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La  decisione  della  Commissione  n. 227/2000/CE del
          7 marzo  2000, recante disposizioni sulla concessione di un
          aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 5, paragrafo 4 del
          regolamento  (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre
          1966,  come  da  ultimo  modificato dal regolamento (CE) n.
          1638/98:
              "4.    Il   Consiglio,   che   delibera   a maggioranza
          qualificata  su proposta della Commissione, adotta le norme
          generali  di applicazione del presente articolo. Secondo la
          stessa  procedura  il  Consiglio puo' decidere di destinare
          una  percentuale  da determinare dell'aiuto alla produzione
          assegnato  all'insieme  o  a  una  parte  dei produttori al
          funzionamento  d'azioni  di  carattere  regionale  volte  a
          migliorare la qualita' della produzione oleicola.
              Le  modalita' d'applicazione del presente articolo sono
          adottate  secondo  la  procedura  prevista  all'art.  38 ed
          eventualmente secondo la procedura prevista all'art. 13 del
          regolamento  (CEE)  n.  229/70  del Consiglio de1 21 aprile
          1970  relativo  al  finanziamento  della politica agricola,
          modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72".
              - Il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
          riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              - Il  regolamento  (CEE) n. 2261/84 del 17 luglio 1984,
          recante   le   norme   generali   relative  all'aiuto  alla
          produzione  e  alle organizzazioni di produttori di olio di
          oliva.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 4, comma 3, della
          legge  29 dicembre  1990,  n.  428,  sull'attuazione  delle
          decisioni  della  Comunita'  europea in materia di politica
          agricola comune:
              "3.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          nell'ambito  della  sua  competenza,  adotta,  con  proprio
          decreto,    provvedimenti    amministrativi    direttamente
          conseguenti  alle  disposizioni  dei  regolamenti  e  delle
          decisioni  emanati  dalla  Comunita'  economica  europea in
          materia di politica comune agricola e forestale, al fine di
          assicurare l'applicazione nel territorio nazionale".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  5, paragrafo 4, del regolamento
          (CEE)  n.  136/66  del 22 settembre 1966 e' riportato nelle
          note alle premesse.