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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 aprile 2000, n. 200

Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2013)
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Testo in vigore dal:  1-8-2000 al: 5-7-2013
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, recante disposizioni per la razionalizzazione delle procedure contrattuali della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. U.L./2713/D.IX.124/3 del 2 novembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I capitolati d'oneri precedentemente approvati, concernenti l'attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa continuano a trovare applicazione limitatamente ai contratti stipulati o in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2000

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2000 Il Ministro: Mattarella

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000

Registro n. 2 Difesa, foglio n. 279

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il testo del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 139, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, recante "Razionalizzazione delle procedure contrattuali della Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 7, è il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni in materia di capitolati d'oneri). - 1. I capitolati d'oneri generali e particolari per i servizi e le forniture militari sono approvati dal Ministro della difesa, con proprio decreto, e comunicati aI Parlamento affinchè siano trasmessi alle competenti commissioni parlamentari. Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 42l", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio l993, n. 30, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge, i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".