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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2000, n. 179

Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.

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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal: 1-9-2000
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  29  luglio  1991,  n.  236, recante modifica alle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi
sui  pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890,
n. 7088, e successive modificazioni;
  Considerato che i commi aggiunti rispettivamente agli articoli 13 e
22  del  precitato  testo  unico  della legge 29 luglio 1991, n. 236,
prevedono  che  mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  siano  adottate  norme di esecuzione
della legge stessa in materia di verificazione di strumenti metrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare gli articoli 20 e 50, che prevedono il conferimento delle
funzioni  e  compiti  degli uffici provinciali metrici alle camere di
commercio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali  ed  organizzative  degli  uffici  metrici provinciali da
trasferire alle camere di commercio;
  Considerato  che  occorre  provvedere all'emanazione delle suddette
disposizioni regolamentari;
  Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 14
gennaio 1998;
  Vista   la   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  disciplina
dell'attivita'   di   governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE  che  codifica  la procedura di notifica 83/189/CEE recepita
con  legge  21  giugno  1986,  n.  317, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della citata legge n. 400/1988,
effettuata con nota del 20 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per  "testo  unico":  il  testo unico delle leggi sui pesi e sulle
   misure,  approvato  con  regio  decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e
   successive modificazioni ed integrazioni;
b) per "regolamento tecnico": il regolamento per la fabbricazione dei
   pesi,  delle  misure  e degli strumenti per pesare e per misurare,
   approvato  con  regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive
   modificazioni ed integrazioni;
c) per "strumenti": gli strumenti metrici contemplati dal testo unico
   e  dal  regolamento  tecnico, fatta esclusione degli strumenti per
   pesare a funzionamento non automatico;
d) per  "verificazione  prima":  la  verificazione  cui gli strumenti
   metrici   devono   essere   sottoposti  prima  dell'immissione  in
   commercio;
e) per   "legalizzazione":  l'apposizione  dei  bolli  metrologici  a
   seguito dell'esito positivo della verificazione prima;
f) per  "concessione  di  conformita' metrologica": l'attribuzione al
   fabbricante  della  facolta'  di  autocertificare gli strumenti in
   sostituzione della verifica prima;
g) per  "errori  massimi  tollerati"  di  uno  strumento di misura: i
   valori  estremi  degli  errori tollerati dalle norme regolamentari
   nella verificazione dello strumento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  La legge 29 luglio 1991, n. 236, reca modifiche alle
          disposizioni  di  cui agli articoli 13 e 22 del testo unico
          delle  leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto
          23 agosto  1890,  n.  7088, e successive modificazioni. Gli
          articoli 13 e 22, cosi' come modificati, cosi' recitano:
              "Art.  13.  -  1. Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a
          nuovo,  e'  sottoposto alla prima verificazione innanzi che
          sia posto in vendita o in uso di commercio.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, sentito il comitato centrale
          metrico,  saranno  stabiliti  i  criteri e le modalita' per
          l'effettuazione  delle  operazioni  di  verificazione  e di
          legalizzazione  degli  strumenti  metrici  mediante  idonee
          metodologie  avvalentisi, nel caso della verificazione, dei
          principi  statistici  oppure, secondo i tipi di strumenti e
          la  valenza  tecnica  ed  organizzativa del produttore, dei
          principi  della  garanzia della qualita', analoghi a quelli
          previsti   per   le  corrispondenti  operazioni  effettuate
          nell'ambito del controllo metrologico CEE".
              "Art.  22. - 1. I misuratori di gas, fatto salvo quanto
          previsto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 12
          agosto   1982,   n.   798,   e   successive  modificazioni,
          concernente  l'attuazione  della  direttiva  n. 71/316/CEE,
          sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti
          in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
              2.  I  fabbricanti,  gli aggiustatori e i fornitori dei
          misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di
          cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'art.
          31.
              3.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, sentito il comitato centrale
          metrico, sono stabiliti:
                a) la  validita'  temporale  dei  bolli  applicati, a
          seguito  di  esito  positivo  della verificazione di cui al
          comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
                b)  le  modalita'  per  l'identificazione dell'anno a
          partire  dal  quale  deve  essere  calcolato  il periodo di
          validita'  dei  bolli  di  verificazione,  per i misuratori
          installati  dopo  la  data fissata contestualmente con tali
          modalita';
                c) i   criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione
          graduale   della   prescrizione  sul  limite  temporale  di
          validita'  dei bolli apposti sui misuratori gia' installati
          alla   data   di   cui  alla  lettera  b),  disponendo  uno
          scaglionamento  da  effettuare  in  funzione  della data di
          installazione;
                d) i  criteri  e  le  modalita'  per la effettuazione
          delle  operazioni  di verificazione e di legalizzazione dei
          misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi,
          nel  caso  della verificazione, dei principi della garanzia
          della   qualita',   analoghi   a  quelli  previsti  per  le
          corrispondenti   operazioni   effettuate   nell'ambito  del
          controllo metrologico CEE;
                e) ogni    altra   norma   per   l'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui al presente articolo, ivi compresa la
          determinazione  dei  controlli sugli strumenti prodotti nei
          Paesi   appartenenti   all'Unione  europea  e  allo  Spazio
          economico   europeo   e  non  armonizzati  dalla  normativa
          comunitaria,  che  devono essere conformi alle prescrizioni
          tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel
          caso  di  prodotti importati da un Paese membro dell'Unione
          europea  o dello Spazio economico europeo, la verificazione
          al  momento dell'immissione in commercio prevista dal comma
          1   non   viene  effettuata  se  i  risultati  delle  prove
          effettuate  nel  Paese  membro  dell'Unione  o dello Spazio
          economico  europeo  siano  a  disposizione  delle autorita'
          italiane competenti".
              -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca
          conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli articoli 20 e
          50 cosi' recitano:
              "Art.   20   (Funzioni   delle   camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  le  funzioni  esercitate  dagli uffici metrici
          provinciali  e dagli uffici provinciali per l'industria, il
          commercio  e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
          brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
              2.   Presso   le   camere   di   commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  e' individuato un responsabile
          delle  attivita'  finalizzate alla tutela del consumatore e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in  materia  di  controllo  di  conformita'  dei prodotti e
          strumenti  di  misura  gia'  svolti  dagli uffici di cui al
          comma 1".
              "Art.  50  (Accorpamenti  e  soppressioni  di strutture
          amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
          -  1.  Sono  soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
          uffici   provinciali   per   l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato.   Sono,   inoltre,   soppressi   gli  uffici
          periferici  gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione
          dello  sviluppo  per  il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere
          dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
          stralcio.
              2.  Il  personale  e le dotazioni tecniche degli uffici
          metrici   provinciali   e   degli  uffici  provinciali  per
          l'industria,  il  commercio e l'artigianato sono trasferiti
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          6  luglio  1999, individua i beni e le risorse degli uffici
          metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio,
          come  disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112.
              -  La  legge  23 agosto  1988,  n. 400, reca disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri. L'art. 17, commi 3 e 4, cosi'
          recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              -  La  direttiva  98/34/CE  che  prevede  una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 204/37 del 21 luglio
          1998.
              -  La  legge  21 giugno  1986,  n. 317, reca attuazione
          della direttiva 83/189/CEE, come codificata dalla direttiva
          98/34/CE.
          Note all'art. 1:
              - Per il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, vedi in
          note alle premesse.
              -  Il  regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, approva il
          regolamento  per  la fabbricazione dei pesi, delle misure e
          degli strumenti per pesare e per misurare.