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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n. 152

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.

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Testo in vigore dal: 29-6-2000
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 28  aprile  1998,  n.  125,  recante  "Finanziamento
integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi
relativo al 1996"; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modifiche e  integrazioni,  recante  "Norme  sul  Sistema  statistico
nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale  di  statistica  ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20
gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro  sen.  prof.
Franco Bassanini; 
  Considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata  legge  n.  125
del 1998 stabilisce che: 
al Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN)  partecipano  i  soggetti
privati che svolgono funzioni o servizi  d'interesse  pubblico  o  si
configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del
Sistema stesso; 
tali  soggetti  sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscono il  rispetto
dei  principi  di  imparzialita'  e   completezza   dell'informazione
statistica e che ad essi si applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo n. 322 del 1989; 
  Rilevato come ai fini della suddetta individuazione la  definizione
dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento  preliminare
anche perche' i suddetti criteri dovranno essere  osservati  in  ogni
successiva circostanza nella quale si  procedera'  all'individuazione
di soggetti privati aventi  i  requisiti  per  la  partecipazione  al
SISTAN; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                               Criteri 
 
  1. L'individuazione dei soggetti privati che  svolgono  funzioni  o
servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  del  Sistema  statistico  nazionale
(SISTAN)  avviene,  nel  rispetto  dei  principi  d'imparzialita'   e
completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri: 
a) potenziamento della capacita' informativa del SISTAN, mediante  la
   copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilita'  di
   informazioni  complementari  ed   integrabili   con   altre   gia'
   disponibili presso il sistema stesso; 
b) incremento della capacita' organizzativa del sistema,  apportando,
   quale ente titolare di una rilevazione o  intermedio  rispetto  ad
   altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione
   dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici; 
c) realizzazione di  economie  nello  svolgimento  delle  rilevazioni
   determinando risultati  che  non  potrebbero  conseguirsi  se  non
   attraverso un consistente impiego di risorse; 
d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti; 
e) garanzia   dell'osservanza   delle   disposizioni   del    decreto
   legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  della  legge  31  dicembre
   1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'
   del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  281,  con  particolare
   riferimento alla tutela della riservatezza. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Per il testo dell'art. 2, comma  1,  della  legge  28
          aprile 1998, n. 125, si veda in note alle premesse. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge n. 400/1998 ( (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17 (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis). 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.
          125/1998  (Finanziamento  integrativo  per  il   censimento
          intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996). 
              "Art. 2. - 1. Al sistema statistico nazionale  (SISTAN)
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,
          partecipano i soggetti  privati  che  svolgono  funzioni  o
          servizi  d'interesse  pubblico  o   si   configurino   come
          essenziali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi   del
          Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo  criteri
          che garantiscano il rispetto dei principi di  imparzialita'
          e completezza  dell'informazione  statistica.  Ad  essi  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  al   citato   decreto
          legislativo n. 322 del 1989. 
              2. I  soggetti  costituenti  il  SISTAN  contribuiscono
          mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti
          di assistenza tecnica  ed  agli  interventi  di  formazione
          destinati al personale addetto alle attivita' statistiche. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il titolo del  decreto  legislativo  n.  322/1989
          vedi le premesse del provvedimento. 
              - La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di
          altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 
              -   Il   decreto   legislativo   n.   281/1999    reca:
          "Disposizioni in materia di trattamento dei dati  personali
          per  finalita'   storiche,   statistiche   e   di   ricerca
          scientifica".