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LEGGE 28 aprile 1998, n. 125

Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996.

note: Entrata in vigore della legge: 5-5-1998
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Testo in vigore dal:  5-5-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per far fronte agli oneri connessi alle operazioni previste per il 1998 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, indetto con legge 31 dicembre 1996, n. 681, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 28 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che ne dispone nel rispetto delle disposizioni della citata legge n. 681 del 1996.
2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1998.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 681, reca: "Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996".