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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 07/12/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 12 e del 19 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;


                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Funzioni prefettizie

  1.  La  carriera  prefettizia  e'  unitaria in ragione della natura
delle  specifiche  funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che
ne  fanno  parte.  Al  fine  di garantire un adeguato svolgimento dei
compiti  di  rappresentanza  generale  del Governo sul territorio, di
amministrazione  generale  e  di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica  affidati  alla carriera, il suo ordinamento e' regolato dal
presente   decreto  e,  in  quanto  compatibili,  dalle  disposizioni
contenute   nel  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni.
  2.  Il  personale  della  carriera  prefettizia esercita, secondo i
livelli  di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica  ricoperta,  i  compiti  e le funzioni di cui alla allegata
tabella  A  che  costituisce  parte  integrante del presente decreto.
Detta  tabella  puo'  essere  modificata, in relazione a sopravvenute
esigenze  connesse  all'attuazione  dei decreti legislativi 30 luglio
1999,  n.  300  e  n.  303,  con  regolamento  da  adottare  ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - La  legge  28 luglio  1999,  n. 266, reca: "Delega al
          Governo  per  il  riordino  delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
          del   Ministero  degli  affari  esteri,  per  il  personale
          militare  del  Ministero  della  difesa,  per  il personale
          dell'amministrazione  penitenziaria  e per il personale del
          Consiglio superiore della magistratura. Si riporta il testo
          dell'art. 10 della suindicata legge n. 266/1999:
              "Art.  10  (Delega  al  Governo  per  la disciplina del
          rapporto   di   impiego   del   personale   della  carriera
          prefettizia).  - 1. In attesa del riordino delle funzioni e
          degli  uffici  dell'amministrazione  civile  dell'interno e
          delle  prefetture,  anche in ragione della specificita' dei
          compiti  di rappresentanza generale del Governo, nonche' al
          fine   di   assicurare  organicita'  e  funzionalita'  alla
          disciplina  del  rapporto  di  impiego dei funzionari della
          carriera  prefettizia,  il  Governo e' delegato ad emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi diretti a
          disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il
          trattamento  economico  del  personale  di  tale  carriera,
          tenendo  conto  che  le  risorse  annualmente destinate dal
          bilancio   dello   Stato   e  dalle  leggi  finanziarie  ai
          miglioramenti   retributivi  sono  determinate  nell'ambito
          degli   stessi   vincoli   e  delle  stesse  compatibilita'
          economiche  stabiliti  per il personale contrattualizzato e
          comunque  non  inferiori  a  quelle del comparto sicurezza,
          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione  di  un  procedimento negoziale tra una
          delegazione  di  parte pubblica presieduta dal Ministro per
          la    funzione    pubblica   ed   una   delegazione   delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          della  carriera  prefettizia,  con cadenza quadriennale per
          gli  aspetti  giuridici e biennale per quelli economici del
          rapporto  di impiego del personale della carriera stessa, i
          cui  contenuti  sono  recepiti  con  decreto del Presidente
          della   Repubblica.   Formano   oggetto   del  procedimento
          negoziale   il   trattamento   economico   fondamentale  ed
          accessorio,  l'orario  di  lavoro,  il  congedo ordinario e
          straordinario,  la  reperibilita', l'aspettativa per motivi
          di  salute  e  di  famiglia,  i permessi brevi per esigenze
          personali,  le aspettative ed i permessi sindacali; restano
          ferme  le  previsioni dell'art. 5, terzo comma, e dell'art.
          43,  ventesimo  comma,  della legge 1o aprile 1981, n. 121;
          tale   accordo   non   potra'  comportare,  direttamente  o
          indirettamente,  impegni  di  spesa  eccedenti  rispetto  a
          quanto  previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti
          ad  essa  collegati,  nonche'  nel bilancio dello Stato. In
          fase  di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le
          risorse  disponibili  in  funzione  del  riequilibrio delle
          retribuzioni  della  carriera prefettizia rispetto a quelle
          della  dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
          ogni eventuale sperequazione;
                b) rafforzamento    della    specificita'   e   della
          unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una
          rinnovata  procedura  concorsuale  come  unica modalita' di
          accesso  alla  qualifica  iniziale  e  l'esclusione di ogni
          possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto
          previsto   dalle  vigenti  disposizioni  per  la  nomina  a
          prefetto;  conseguente abrogazione dell'art. 51 della legge
          10 ottobre   1986,   n.  668;  revisione  delle  qualifiche
          mediante il massimo accorpamento possibile;
                c) possibilita'  di ampliamento dei titoli di laurea,
          ivi  compresi  quelli ad indirizzo economico, per l'accesso
          alla  qualifica  iniziale  a  seguito di accurata selezione
          pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a due anni,
          di  percorsi  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore
          dell'amministrazione  dell'interno o presso altre scuole di
          formazione  dell'amministrazione  statale,  nonche'  presso
          altri   soggetti   pubblici   e  privati,  e  di  tirocinio
          operativo;  possibilita'  di prevedere eventuali periodi di
          studio  presso  amministrazioni  ed  istituzioni  dei Paesi
          dell'Unione  europea, delle organizzazioni internazionali e
          di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
          convenzioni  intergovernative;  l'attuazione  delle  citate
          previsioni  non deve comportare maggiori oneri a carico del
          bilancio dello Stato;
                d) avanzamento  in carriera secondo criteri obiettivi
          di  selezione  per  merito e valutazione collegiale dopo un
          congruo  periodo  di  effettivo  servizio  nella  qualifica
          iniziale   e   nelle   qualifiche   intermedie  e  adeguate
          esperienze in posizioni funzionali presso l'amministrazione
          centrale   e   periferica   del  Ministero  dell'interno  e
          nell'ambito   di   strutture   formative,  secondo  criteri
          obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna,
          fatto  salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per
          la nomina a prefetto;
                e) individuazione,  nell'organizzazione  degli uffici
          centrali  e  periferici  del  Ministero dell'interno, degli
          incarichi  e  delle  funzioni  da  attribuire ai funzionari
          della  carriera  prefettizia  in  ragione delle esigenze di
          gestione  unitaria  dei compiti dell'amministrazione, della
          specificita'   della   responsabilita'   di  rappresentanza
          generale  del  Governo  e  di  amministrazione  generale da
          definire  ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  ferma restando l'individuazione
          degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale ai sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni;
                f) revisione  dei criteri di attribuzione dei compiti
          e   delle  responsabilita'  in  relazione  alle  attitudini
          individuali  alle peculiarita' della qualifica rivestita ed
          alle   esigenze   di   arricchimento  della  qualificazione
          professionale;
                g) definizione    di    un    trattamento   economico
          onnicomprensivo,  articolato  in una componente stipendiale
          di  base,  nonche'  in  altre  due componenti correlate, la
          prima  alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi
          di  responsabilita'  esercitati,  la  seconda  ai risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
              A  tal  fine  saranno  definiti appositi criteri per la
          determinazione  e la valutazione delle posizioni funzionali
          e  la  verifica  dei  risultati  conseguiti, nonche' per la
          costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
                h) previsione  di adeguate facilitazioni economiche e
          logistiche  per  la  mobilita'  dei  funzionari qualora non
          siano  assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione
          e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre
          misure idonee a favorire la mobilita' di sede;
                i) copertura     assicurativa    del    rischio    di
          responsabilita' civile;
                l) estensione    ai    funzionari    della   carriera
          prefettizia  incaricati  della  provvisoria amministrazione
          degli  enti  locali  della  difesa  in  giudizio  ai  sensi
          dell'arti.  44  del testo unico approvato con regio decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611;
                m) esplicita   indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate.
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  con il Ministro per la funzione pubblica. Gli
          schemi  di  decreto  legislativo sono trasmessi alle Camere
          per  l'espressione  del  parere  da  parte delle competenti
          commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta
          giorni  dall'assegnazione,  trascorsi  i  quali  i  decreti
          legislativi sono emanati anche in assenza del parere".
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 76 della Costituzione
          della Repubblica italiana.
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Per  l'argomento  della legge 28 luglio 1999, n. 266,
          vedasi nelle note al titolo.
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
          "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  4, del
          sopracitato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              "4.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
          alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' del
          titolare   dell'ufficio   territoriale   del   governo,  al
          riordino,   nell'ambito   dell'ufficio   territoriale   del
          governo,   dei   compiti   degli  uffici  periferici  delle
          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e
          all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
          governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la
          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni
          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando
          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a
          valorizzare  la specificita' professionali, con particolare
          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento
          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede
          periferica  da  parte degli uffici territoriali del governo
          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento
          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza
          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite
          all'ufficio  territoriale  del  governo  e della disciplina
          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
          nonche'  la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
          del governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore
          per gli aspetti relativi alle materie di competenza".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".