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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2000, n. 132

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini.

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Testo in vigore dal: 9-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  e,  in  particolare,
l'articolo 5, comma 2;
  Vista  la  direttiva n. 1999/39/CE, della Commissione, del 6 maggio
1999,  che  modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di
cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n.
128;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
  Sentita  la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente:
"b-bis)  residuo  di  antiparassitario:  il  residuo  di  un prodotto
fitosanitario  rilevato  negli  alimenti  a  base  di cereali e negli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, compresi i suoi
metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee".  (Legge comunitaria
          1995-1997).
              - L'art.  5,  comma  2,  della  succitata  legge, cosi'
          recita:
              "2.  Fermo  restando  il disposto dell'art. 5, comma 1,
          della  legge  9  marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
          comma  1  del presente articolo possono altresi', per tutte
          le  materie  non coperte da riserva assoluta di legge, dare
          attuazione   alle   direttive,   anche  se  precedentemente
          trasposte,  di  cui  le  direttive comprese nell'allegato C
          costituiscono    la   modifica,   l'aggiornamento   od   il
          completamento".
              - La   direttiva  n.  1999/39/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. L 124 del 18 maggio 1999.
              - La  direttiva n. 96/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          L 049 del 28 febbraio 1996.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 aprile
          1999,   n.   128,  reca:  "Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione  delle  direttive  96/5/CE  e  98/36/CE  sugli
          alimenti  a  base  di  cereali e altri alimenti destinati a
          lattanti e bambini".
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  91/414/CEE in materia di
          immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
          Note all'art. 1:
              - Per  quanto  riguarda il decreto del Presidente della
          Repubblica  7  aprile  1999,  n.  128,  vedi  le  note alle
          premesse.
              - Il  testo vigente dell'art. 1, comma 3, del succitato
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              "3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
                a) lattanti:  i  soggetti  di  meno di dodici mesi di
          eta';
                b) bambini: i soggetti di eta' compresa tra uno e tre
          anni;
                b-bis) residuo  di antiparassitario: il residuo di un
          prodotto  fitosanitario  rilevato  negli alimenti a base di
          cereali  e  negli  alimenti  destinati  ai  lattanti  ed ai
          bambini,  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto legislativo 17
          marzo  1995,  n.  194,  compresi  i  suoi  metaboliti  ed i
          prodotti della sua degradazione o reazione".