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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2000, n. 132

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini.

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Testo in vigore dal:  9-6-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;
Vista la direttiva n. 1999/39/CE, della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee". (Legge comunitaria 1995-1997).
- L'art. 5, comma 2, della succitata legge, così recita:
"2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscono la modifica, l'aggiornamento od il completamento".
- La direttiva n. 1999/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 124 del 18 maggio 1999.
- La direttiva n. 96/5/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
L 049 del 28 febbraio 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dal presente decreto, così recita:
"3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) lattanti: i soggetti di meno di dodici mesi di età;
b) bambini: i soggetti di età compresa tra uno e tre anni;
b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti ed i prodotti della sua degradazione o reazione".