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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2000, n. 129

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

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Testo in vigore dal: 7-6-2000
                   II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare l'articolo
18;
  Vista   la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'articolo 2;
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
interessato  rappresentative sul piano nazionale e degli organismi di
rappresentanza del personale militare;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
  Acquisito  il  parere della competente commissione permanente della
Camera  dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione
del  Senato  della  Repubblica non ha espresso nei termini il proprio
parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa,  delle finanze, della
giustizia,  delle  politiche  agricole  e forestali e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  La lettera A) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e' sostituita dalla seguente:
"A)  per  quanto  attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una  delegazione  di  parte  pubblica,  composta  dal Ministro per la
funzione  pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, della difesa,
delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali
o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente delegati, e da una
delegazione    sindacale,    composta    dai   rappresentanti   delle
organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale del
personale   della   Polizia   di   Stato,  del  Corpo  della  polizia
penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con
decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni   vigenti   per   il  pubblico  impiego  in  materia  di
accertamento  della  rappresentativita'  sindacale,  misurata tenendo
conto  del  dato  associativo  e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le
loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte
pubblica   e  sindacale,  con  apposito  accordo,  recepito,  con  le
procedure  di  cui  all'articolo  7,  commi  4  e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto  decreto  del  Ministro per la funzione pubblica tiene conto
del solo dato associativo;".
  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195,  dopo  le parole: "delegazione del Ministro della difesa" e'
inserita un virgola.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              -  Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
          "Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate".
              -  Il testo dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999, n.
          266,  recante  "Delega  al  Governo  per  il riordino delle
          carriere  diplomatica  e  prefettizia, nonche' disposizioni
          per  il  restante  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  per  il  personale  militare  del  Ministero della
          difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria
          e   per   il   personale   del  Consiglio  superiore  della
          magistratura", e' il seguente:
              "Art.   18  (Delega  ai  Governo  per  l'emanazione  di
          disposizioni  correttive del decreto legislativo n. 195 del
          1995).  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
          marzo  2000,  un  decreto  legislativo recante disposizioni
          integrative  e correttive del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi
          desumibili  dalle  disposizioni  di  riforma della pubblica
          amministrazione     successivamente     intervenute,    con
          l'osservanza  dei  principi  e  criteri direttivi di cui ai
          commi  3  e 4 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          fermo  restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 23
          dicembre 1998, n. 448.
              2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
          con  le procedure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge
          6 marzo 1992, n. 216.".
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76  - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  -  1.  Il Presidente della Repubblica e' il
          capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
              3.  Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              4.  Autorizza  la presentazione alle Camere dei disegni
          di legge di iniziativa del Governo.
              5.  Promulga  le leggi ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
              6.  Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti
          dalla Costituzione.
              7.  Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari
          dello Stato.
              8.  Accredita  e  riceve  i rappresentanti diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              9.  Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
              10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              12. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - Per il testo dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999,
          n. 266, vedasi in note al titolo.
              -  Il  testo  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n.
          216,  recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione
          di  spesa per la perequazione del trattamento economico dei
          sottufficiali  dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla
          sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno
          1991  e  all'esecuzione  di giudicati, nonche' perequazione
          dei  trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere,  attribuzioni  e  trattamenti  economici",  e' il
          seguente:
              "Art.  2.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad  emanare,  entro  il  31  dicembre 1992, su proposta del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i Ministri della
          difesa,    delle    finanze,   di   grazia   e   giustizia,
          dell'agricoltura  e delle foreste, per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  un  decreto  legislativo  che definisca in
          maniera  omogenea,  nel  rispetto  dei principi fissati dai
          relativi  ordinamenti  di  settore,  stabiliti  dalle leggi
          vigenti,  ivi  compresi  quelli  stabiliti  dalla  legge 11
          luglio  1978,  n.  382,  le  procedure  per  disciplinare i
          contenuti  del  rapporto  di impiego delle Forze di polizia
          anche  ad  ordinamento  militare,  ai  sensi della legge 1o
          aprile  1981,  n.  121,  nonche'  del personale delle Forze
          armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del
          personale  di  leva. Fino alla riforma della contrattazione
          collettiva  del pubblico impiego nulla e' innovato per cio'
          che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.
              2.  Lo  schema  di  decreto legislativo sara' trasmesso
          alle  organizzazioni  sindacali  del  personale interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano  esprimere  il  proprio  parere entro il termine di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  dello  schema  stesso,
          trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Esso
          sara',  inoltre,  trasmesso,  almeno  tre  mesi prima della
          scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Nell'ambito  di  quanto  stabilito  al  comma  1 il
          decreto  legislativo  dovra'  prevedere: distinte modalita'
          per   il   procedimento,   relativamente  al  personale  ad
          ordinamento  civile, al personale delle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  e  a  quello appartenente alle Forze
          armate,  per pervenire a distinti provvedimenti che saranno
          emanati   con   decreti  del  Presidente  della  Repubblica
          rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia e per le Forze
          armate;  le  materie  da  disciplinare,  ivi  compresi  gli
          aspetti  retributivi;  la composizione delle delegazioni di
          parte   pubblica   e   rappresentative  del  personale.  Il
          procedimento dovra' essere tale, per il personale militare,
          da  pervenire  ad una concertazione interministeriale nella
          quale  la  delegazione di ciascun dicastero sia composta in
          modo   da   assicurare   un'adeguata  partecipazione  degli
          organismi di rappresentanza militare.
              4.    Ferma   restando   la   sostanziale   unitarieta'
          dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo
          di  cui  al  comma  1 potra' anche avere riguardo a materie
          diverse,  a seconda dello status del personale interessato,
          tenuto  conto  delle disposizioni attualmente in vigore. E'
          comunque  riservato  alla  disciplina  per legge o per atto
          normativo  o  amministrativo  emanato  in  base alla legge,
          l'ordinamento generale delle seguenti materie:
                a)  organizzazione  del  lavoro, degli uffici e delle
          strutture,  ivi  compresa  la  durata dell'orario di lavoro
          ordinario;
                b) procedure per la costituzione, la modificazione di
          stato  giuridico  e  l'estinzione  del rapporto di pubblico
          impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
                c) mobilita' ed impiego del personale;
                d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
                e) determinazione delle dotazioni organiche;
                f)  modi  di  conferimento  della  titolarita'  degli
          uffici e dei comandi;
                g)   esercizio   della   liberta'   e   dei   diritti
          fondamentali del personale;
                h)   trattamento   accessorio  per  servizi  prestati
          all'estero.
              5.  Fino a quando non saranno approvate le norme per il
          riordinamento  generale  della  dirigenza,  il  trattamento
          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei
          dirigenti  civili  e  militari  delle amministrazioni dello
          Stato,   anche   ad  ordinamento  autonomo,  e'  aggiornato
          annualmente  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro,  nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti, in
          ragione    della   media   degli   incrementi   retributivi
          realizzati,   secondo  le  procedure  e  con  le  modalita'
          previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre categorie di
          pubblici dipendenti nell'anno precedente.
              6.  Per  il  personale  gia' compreso fra i destinatari
          dell'art.  15 del decreto del Presidente della Repubblica 8
          maggio   1987,   n.   266,   e  per  quello  della  Polizia
          penitenziaria,  le disposizioni del comma 4 si applicano in
          quanto  compatibili,  rispettivamente,  con le disposizioni
          degli  articoli  2  e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
          dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
              7.  Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle
          procedure  previste dal decreto legislativo di cui al comma
          1  non  possono superare gli appositi stanziamenti di spesa
          determinati   dalla  legge  finanziaria  nell'ambito  delle
          compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
          previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".
              -  La  legge  29  aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al
          Governo  in  materia  di  procedure  per  la disciplina del
          rapporto  d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
          attribuzioni  e  dei  trattamenti  economici delle Forze di
          polizia e delle Forze armate".
              -  Per  l'argomento  del  decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, vedasi in note al titolo.
          Nota all'art. 1:
              -   Il   testo   dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995, n. 195, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
              "2.  Il  decreto del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).".