DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-7-1987
                              Art. 15.
                         Accordi decentrati

  1.  Nell'ambito,  nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal
presente  decreto,  sono  demandate  alla  negoziazione decentrata le
seguenti materie:
    a)  l'organizzazione  del  lavoro  e la concessione in appalto di
attivita'  proprie  dell'amministrazione nell'ambito della disciplina
fissata dalla legge;
    b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro
ed  altre  eventuali  misure  volte  ad assicurare l'efficienza degli
uffici;
    c) le proposte per la determinazione degli organici del personale
nonche' la predisposizione dei progetti speciali occupazionali;
    d)  la  programmazione  dell'orario  di servizio, l'articolazione
dell'orario  di  lavoro  nonche' le modalita' di accertamento del suo
rispetto;
    e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni
del  compenso  incentivante  e  dell'indennita' di reperibilita', ove
prevista;
    f)   le   proposte   per   la   formazione,   l'addestramento   e
l'aggiornamento  professionale,  tenendo  conto dei programmi e delle
modalita'  di  svolgimento  stabiliti  dalla  Scuola  superiore della
pubblica amministrazione;
    g)   le   proposte   per   la  determinazione  del  fabbisogno  e
l'utilizzazione del lavoro straordinario;
    h)  l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita'
e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle
strutture, dei locali e delle attrezzature;
    i) la mobilita' del personale;
    l)   le   proposte  di  programmi  per  l'introduzione  di  nuove
tecnologie,  intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed
una migliore organizzazione del lavoro;
    m)   la   predisposizione   dei   progetti   di  produttivita'  e
l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
    n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere
a disposizione del personale;
    o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle
singole amministrazioni;
    p)  proposte  per  l'attuazione  di  pari opportunita' attraverso
piani di azioni positive in favore delle lavoratrici.