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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 19

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali)
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.
4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attività politica all'interno delle carceri.
5. Il personale degli
((istituti penitenziari))
può tenere riunioni sindacali anche in uniforme fuori dell'orario di servizio:
a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalità d'uso;
b) in locali aperti al pubblico;
6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'Istituto.
8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.
9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni cso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.
12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonché quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.
((
13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali
))
14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del Tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionale maggiormente rappresentative del personale le seguenti materie:
a) il trattamento economico;
b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;
e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41.
15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia e da un sottosegretario, delegato e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti, e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14.