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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 dicembre 1999, n. 552

Modifica al regolamento recante disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565.

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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  28-4-2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante tra l'altro la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalità, delle materie di esame e delle prove per l'ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale è stato disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di qualifica superiore;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164 contenente il regolamento con cui si è modificato l'articolo 17 del richiamato decreto ministeriale n. 565/92 allo scopo di semplificare le procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1994;
Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre 1997, n. 421 con cui la disciplina di cui al decreto ministeriale 164/95 è stata estesa alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1995 e dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra;
Considerato che non sono ancora stati definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa i criteri relativi ai passaggi di profilo;
Considerato altresì che persistendo una situazione di grave carenza di organico nei profili di capo reparto e capo squadra permane la necessità di sopperire senza alcuna soluzione di continuità alle improcrastinabili esigenze di funzionalità del servizio d'istituto;
Valutata quindi l'opportunità di estendere l'applicazione della disciplina di cui al decreto ministeriale n. 164/95 alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, così come modificato dai decreti ministeriali 21 aprile 1995, n. 164, 22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre 1997, n. 421, è aggiunto il seguente comma:
"1-sexies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 1999

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 1999 Il Ministro: Jervolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2000

Registro n. 1 Interno, foglio n. 179

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il D.M. 18 giugno 1992, n. 565, si veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), è il seguente:
"Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità, le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno".
- Il decreto ministeriale n. 565/1988 concerne il regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, si riporta di seguito il testo dell'art. l7 comma 1, cosi come modificato dal decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164".
"Art. 17 - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale gia appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.
1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non interiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonché i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio.
1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto ministeriale n. 565/1992, come modificato, da ultimo, dal presente decreto è il seguente:
"Art. 17 - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale già appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.
1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non inferiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonché i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio.
1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso.
1-quater. Per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra - si applica la procedura di cui ai commi precedenti.
1-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.
1-sexies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.
2. L'attribuzione del nuovo profilo professionale, dell'inerente qualifica funzionale nonché del relativo trattamento economico viene operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi provinciali.
3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali sarà indicato nei singoli bandi di concorso in conformità di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241".