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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1999, n. 553

Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2002)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 28-4-2000
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione
della  delega  conferita  dall'articolo  1,  comma 32, della legge 24
dicembre  1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza;
  Vista  la  legge  9  marzo  1989,  n.  88, recante ristrutturazione
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639;
  Visto  l'articolo  2,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
recante  la  previsione  di  una  gestione  separata,  presso l'INPS,
finalizzata  all'estensione  della  tutela previdenziale obbligatoria
alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  23 e seguenti della citata
legge  n.  88  del  1989,  che  disciplinano le funzioni dei comitati
amministratori  delle  gestioni, fondi e casse dell'Istituto, ai fini
dell'attribuzione  di  analoghe  funzioni  al comitato amministratore
della predetta gestione separata;
  Visti  i  decreti  ministeriali in data 2 maggio 1996, numeri 281 e
282,  concernenti,  rispettivamente, il regolamento per il versamento
dei  contributi  e  la  disciplina  dell'assetto  organizzativo della
predetta gestione;
  Visto  l'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo
del  Fondo  e del comitato amministratore per la gestione speciale di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
  Visto,   in   particolare,   il  comma  4  del  predetto  articolo,
concernente l'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni
di costituzione del Fondo e del comitato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997,
n. 366;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
avvenuta con nota prot. 23368 del 28 dicembre 1999;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Comitato amministratore

  1. Il Fondo costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale,  ai  sensi  dell'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio
1999,   n.   144,   per   l'estensione   dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti, ai
soggetti  che  esercitano  per  professione  abituale,  ancorche' non
esclusiva,   attivita'   di   lavoro  autonomo  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modifiche e integrazioni, nonche' ai soggetti titolari
di  rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa, di cui al
comma  2,  lettera  a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico, ed
agli  incaricati  della  vendita  a  domicilio di cui all'articolo 36
della  legge  11  giugno  1971,  n.  426,  e'  gestito  dal  comitato
amministratore  di  cui al medesimo comma 2 dell'articolo 58, secondo
le disposizioni che seguono.
                                                          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi    dall'amministrazione   competente   per   materia,
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede
          che:  "Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
          enti pubblici di previdenza assistenza".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1970,  n. 639, reca: "Attuazione delle deleghe conferite al
          Governo  con  gli  articoli 27  e  29 della legge 30 aprile
          1969,  n.  153,  concernente  revisione  degli  ordinamenti
          pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale".
              - Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.
          335, e' il seguente:
              "26. A  decorrere  dal  1o  gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita,  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".
              - Si  riporta  il  testo  dei  comma 2 e 4 dell'art. 58
          della legge 17 maggio 1999, n. 144:
              "2. Per  la  gestione speciale di cui all'art. 2. comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'art. 59, comma
          16,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e costituito un
          Fondo  gestito  da  un comitato amministratore, composto di
          tredici  membri,  di  cui  due  designati  dal Ministro del
          lavoro  e  della previdenza sociale, cinque designati dalle
          associazioni   datoriali   e   del   lavoro   autonomo   in
          rappresentanza   dell'industria,   della  piccola  impresa,
          dell'artigianato,  del  commercio  e dell'agricoltura e sei
          eletti  dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore
          opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS.
          I componenti  del  comitato amministratore durano in carica
          quattro anni".
              "4. Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  emana  il  regolamento attuativo delle
          disposizioni  di  istituzione del Fondo di cui al comma 2 e
          provvede   quindi   alla   convocazione   delle   elezioni,
          informando  tempestivamente  gli  iscritti  della  scadenza
          elettorale  e  del relativo regolamento elettorale, nonche'
          istituendo i seggi presso le sedi INPS".
              - Il  comma  3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e' il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il  comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
          n.  127  (misure  urgenti per lo snellimento dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo), e' il seguente:
              "25. Il  parere  del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988,  n.  400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          24 settembre  1997,  n. 366, reca: "Regolamento concernente
          norme    per    l'organizzazione    ed   il   funzionamento
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  del  comma 2 dell'art. 58 della legge
          17 maggio 1999, n. 144, si veda in note alle premesse.
              - Il  testo  del  comma  1 dell'art. 49 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il
          seguente:
              "1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e   professioni  si  intende  l'esercizio  per  professione
          abituale,  ancorche'  non esclusiva, di attivita' di lavoro
          autonomo   diverse  da  quelle  considerate  nel  capo  VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c), del comma 3, dell'art. 5".
              - Il  testo  del  comma 2, lettera a), dell'art. 49 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e' il seguente:
              "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
                a) i    redditi    derivanti    dagli    uffici    di
          amministratore,    sindaco    o   revisore   di   societa',
          associazioni   e   altri   enti   cono  senza  personalita'
          giuridica,   dalla   collaborazione  a  giornali,  riviste,
          enciclopedie  e  simili,  dalla  partecipazione a collegi e
          commissioni   e   da   altri   rapporti  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa. Si considerano tali i rapporti
          aventi   per  oggetto  la  prestazione  di  attivita',  non
          rientranti  nell'oggetto dell'arte o professione esercitata
          dal  contribuente  ai  sensi  del  comma  1, che pur avendo
          contenuto  intrinsecamente  artistico o professionale, sono
          svolte  senza  vincolo  di  subordinazione  a  favore di un
          determinato  soggetto  nel quadro di un rapporto unitario e
          continuativo  senza  impiego  di  mezzi  organizzati  e con
          retribuzione penodica prestabilita".
              - Il  testo dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426, recante disciplina del commercio, e' il seguente:
              "Art.  36. - La vendita per corrispondenza sul catalogo
          o  a domicilio e' soggetta alle nome di cui al capo I della
          presente legge. Per gli incaricati delle ditte esercenti la
          vendita  a  domicilio,  le  ditte  debbono  comunicare  gli
          elenchi alle autorita' di pubblica sicurezza competenti per
          territorio,  le  quali  possono negare l'autorizzazione per
          gravi  motivi  di  natura penale. Analoga autorizzazione e'
          prescritta  per  coloro che sono incaricati dell'esibizione
          di  campioni,  dell'illustrazione  di  cataloghi  e di ogni
          altra   forma   di   propaganda  commerciale  effettuata  a
          domicilio.  Le ditte interessate rilasciano un tesserino di
          riconoscimento  alle  persone  incaricate e rispondono agli
          effetti  civili  dell'attivita' delle stesse. Le vendite di
          cui  sopra  debbono  essere  coperte  da  assicurazione per
          eventuali danni al consumatore. I prodotti debbono comunque
          essere  coperti  da  garanzia  e, qualora non corrispondano
          all'ordine".