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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  8-9-1970
aggiornamenti all'articolo

Art. 29


A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" al quale sono attribuite le attività, le passività e le riserve risultanti alla data stessa.
Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni.
A decorrere dalla stessa data i contributi base della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno data data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la costituzione e il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sarà presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di lavoro, nonché di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del
consiglio. Al comitato dovranno essere attribuiti i seguenti compiti:
a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado - qualora non si provveda ad affidare tale facoltà decisionale a costituendi organi regionali - sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei comitati provinciali;
b) vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare l'equilibrio, nonché vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sarà effettuata dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;
d) dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonché su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo, il parere sull'impiego dei fondi della gestione è obbligatorio.
Le norme di cui al precedente comma prevederanno, altresì, l'istituzione di un collegio di sindaci, presieduto dal presidente del collegio sindacale dell'istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità delle norme previste dal precedente art. 27 per il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Governo della Repubblica, è, altresì, delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali.
Entro la stessa data il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i comitati dei fondi speciali sostitutivi - integrativi - Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)che "A decorrere dal 1 maggio 1970, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è fusa, a norma dell'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, che assume la denominazione di Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti".