stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2000, n. 29

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/3/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-3-2000
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed
in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e
l'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e di concorsi pronostici per i
quali  corrisponda  una  ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per  disciplinare  le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione
di  aggi  diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  le  entrate erariali
attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato "bingo";
  Vista  la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del
gioco   del   lotto  e,  in  particolare,  l'articolo 7,  cosi'  come
modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base
al  quale,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, oltre quelli
previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi
e forme di estrazione e di scommesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;
  Visto  l'articolo  11  del  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito  con  legge  26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il
Ministro  delle  finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la
gestione  delle  lotterie  e di altri giochi amministrati dallo Stato
mediante    appositi    sistemi    automatizzati    ovvero   mediante
l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;
  Visto  il  proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al
concessionario  del  gioco  del  lotto sono stati trasferiti i poteri
pubblici  del  Ministro  delle  finanze relativi alla riscossione dei
proventi  del  gioco,  al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed
alle opposizioni;
  Visto  l'articolo  2  del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha
stabilito  che  il  predetto  trasferimento  dei  poteri  pubblici e'
avvenuto totalmente e integralmente;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-896 del 19 gennaio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Esercizio del gioco del "Bingo"
  1.  L'esercizio  del  gioco  denominato  "Bingo"  e'  riservato  al
Ministero delle finanze.
  2.  La  gestione  del  gioco,  da  svolgersi  in  sale non dedicate
all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei
quali  siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento,
nonche'  biliardi,  biliardini e apparecchi similari, e' attribuita a
concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria
e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.
  3.  L'espletamento  delle  gare  e  il  controllo centralizzato del
gioco,  dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per
la  sua  effettuazione, nonche' la stampa delle cartelle e ogni altro
servizio  non  richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla
base  di  apposita  convenzione  da  concludersi  nel  rispetto della
normativa   nazionale   e   comunitaria.   L'attivita'  di  controllo
centralizzato del gioco e' incompatibile con quella di concessionario
del gioco del "Bingo".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
          "Disciplina delle attivita' di gioco".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 16, comma 1, della
          legge  13  maggio  1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
              "Art.  16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatare
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8  aprile  1998,  n.  169,  e  del  decreto del
          Ministro  delle  finanze  2 giugno  1998, n. 174, i quali a
          tale  fine  impiegheranno  sedi,  strutture e impianti gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuovescommesse  nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
          modalita'  e  i  tempi  di gioco la corresponsione di aggi,
          diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
          quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
          Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
          puo'  superare  il 62 per cento delle somme giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale).
              L'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (  Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca   tale  potere.  Tali  regolamenti  ministeriali
          debbono  essere  comunicati al Presidente del Consiglio del
          Ministri prima della loro emanazione.
              -  Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto
          1982,  n. 528 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per
          il  personale del lotto), come modificato dall'art. 3 della
          legge  19  aprile  1990,  n. 85 (Modificazioni alla legge 2
          agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto):
              "Art.  7.  -  1.  Le estrazioni avvengono una volta per
          settimana  presso  le  intendenze  di  finanza  di  ciascun
          capoluogo  di provincia indicato come ruota dal primo comma
          dell'art.   2,   ad   opera  di  una  commissione  composta
          dall'intendente  di  finanza  o  da  un suo delegato che la
          presiede,  da  un funzionario del Ministero del tesoro e da
          un  funzionario  dell'amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
          funzionario   dell'amministrazione   finanziaria  designato
          dall'intendente  di  finanza.  Con  il decreto previsto nel
          terzo  comma  dell'art.  3  puo'  essere  disposto  che  le
          estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In
          questo  caso la commissione nominata presso l'intendenza di
          finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui
          estrazioni avvengano a Roma.
              2.  Altri  tipi  e  forme  di estrazione e di scommesse
          nonche'  i  relativi  criteri  e  modalita'  possono essere
          stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
          1990,   n.  303,  reca:  "Regolamento  di  applicazione  ed
          esecuzione  delle  leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile
          1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 11 del decreto-legge
          30 dicembre  1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio
          1994,  n.  133  (Ulteriori interventi correttivi di finanza
          pubblica):
              "Art.  11  (Disposizioni in materia di lotterie e altri
          giuochi).  - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad
          affidare  in  concessione  la  gestione delle lotterie e di
          altri  giuochi  amministrati  dallo Stato mediante appositi
          sistemi  automatizzati  ovvero  mediante l'integrazione del
          sistema  attivato  per  la  gestione del lotto. Il Ministro
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare, con proprio
          decreto,  le modificazioni e le integrazioni occorrenti per
          adeguare   i   regolamenti  delle  lotterie  alla  gestione
          mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.
              2.  I  venditori dei biglietti delle lotterie nazionali
          ad  estrazione  istantanea versano i proventi della vendita
          al  netto  dell'aggio  di  propria  spettanza,  nonche' del
          pagamento  delle vincite, nei limiti degli importi indicati
          nei  decreti  del  Ministro delle finanze di cui all'art. 6
          della legge 26 marzo 1990, n. 62.
              3.  All'art.  6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
          62, le parole da "sentito il parere fino alle parole "dalla
          richiesta , sono soppresse.
              4.  All'art.  4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,
          n.  401,  come  modificato  dal comma 35 dell'art. 11 della
          legge  24  dicembre  1993, n. 537, dopo le parole "relative
          vincite  sono  aggiunte  le seguenti: "e la promozione e la
          pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione ".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 25 luglio
          1995  (Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. per la
          gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato):
              "Art.  2.  -  1.  All'art.  1,  comma  1,  del  decreto
          ministeriale  11 gennaio  1995,  aggiungere  dopo le parole
          "sono  trasferiti , le parole: "totalmente ed integralmente
          .
              2.  All'art.  1,  comma  2,  del  decreto  ministeriale
          11 gennaio   1995,   aggiungere   dopo   le   parole   "dal
          concessionario  ,  le  parole:  ""che  li esercita in piena
          autonomia ed indipendenza ".