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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 490

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Visto l'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; 
   Visto l'articolo 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio  1997,  n.
127; 
   Visto il decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
   Vista la legge 5 maggio 1999, n. 122; 
   Viste le preliminari deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera del deputati; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'11 marzo 1999; 
   Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
   Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata  nella
riunione del 22 ottobre 1999; 
   Sulla proposta del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
   1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e
dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999 
                               CIAMPI 
                    D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri 
                         MELANDRI, Ministro per i beni e le attivita' 
                    culturali 
                    BELLILLO, Ministro per gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli, DILIBERTO 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             -  Gli  articoli  76  e  87  della  Costituzione   della
          Repubblica Italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
          della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  298
          del 27 dicembre 1947, dispongono: 
             "Art. 76. - L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". 
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
             Indice le elezioni delle nuove  Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
             Autorizza la presentazione alle Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
             Indice il "referendum" popolare nei casi previsti  dalla
          Costituzione. 
             Nomina, nei casi  indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
             Accredita  e  riceve   i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
             Ha il comando delle Forze amate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
             - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante
          la "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  214
          del 12 settembre 1988, dispone: 
             "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
             2. L'emanazione del decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
             3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parete e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni". 
             - L'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.  352,  recante
          "Disposizioni   sui   beni   culturali",   pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17
          ottobre 1997, dispone: 
             "Art. 1 (Testo unico delle  norme  in  materia  di  beni
          culturali). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, un  decreto  legislativo  recante  un
          testo unico nel quale siano riunite e coordinate  tutte  le
          disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di   beni
          culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore  del  testo
          unico sono abrogate tutte  le  previgenti  disposizioni  in
          materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo
          unico. 
             2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma
          1, il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
             a)  possono  essere  inserite   nel   testo   unico   le
          disposizioni legislative vigenti alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, nonche' quelle che  entreranno
          in vigore nei sei mesi successivi; 
             b)   alle   disposizioni   devono    essere    apportate
          esclusivamente le  modificazioni  necessarie  per  il  loro
          coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare
          il riordino e la semplificazione dei procedimenti. 
             3. Lo schema di testo unico e'  trasmesso,  entro  sette
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche' le competenti Commissioni parlamentari  esprimano
          il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art  14,
          comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
             4. Il testo unico potra' essere  aggiornato,  entro  tre
          anni dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore,  con  la
          medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 
             5. Il testo unico e' emamato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e'
          espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del
          relativo schema. 
             6.   Per   la   stesura   del   testo    da    sottopone
          all'approvazione del Consiglio dei  Ministri,  il  Ministro
          per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera
          di enti, di  istituti  universitari,  nonche'  di  esperti,
          particolarmente   qualificati   nel    settore,    mediante
          affidamento di incarichi di studio; al  relativo  onere  si
          provvede mediante utilizzazione delle  risorse  disponibili
          nell'ambito  degli  ordinari  capitoli   dello   stato   di
          previsione  del  Ministero   per   i   beni   culturali   e
          ambientali". 
             - L'art. 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n.
          127,   recante   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione  e  di  controllo",  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  113  del  17  maggio
          1997, come modificato ed integrato dall'art. 2 della  legge
          16  giugno  1998,  n.  191,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  20  giugno
          1998, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, dispone: 
             "6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera
          a), e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 
          352, sono prorogati di sei mesi". 
             - Il decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del  26  ottobre
          1998. 
             - La legge 5 maggio 1999, n. 122, recante  "Proroga  dei
          termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni
          legislative in materia di beni  culturali",  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1999.