LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

note: Entrata in vigore della legge: 18-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 1-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.
               Disposizioni in materia di alienazione
                degli immobili di proprieta' pubblica

    1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, e' inserito il seguente:
    "2-bis.  Le  disposizioni  della  presente legge non si applicano
alle  unita'  immobiliari  degli  enti  pubblici territoriali che non
abbiano  finalita'  di  edilizia residenziale pubblica. Agli immobili
urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo
4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello
di  edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli
38   e   40  della  legge  27  luglio  1978,  n.  392,  e  successive
modificazioni".
    2.  I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del
proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla
legge  24  dicembre  1908,  n. 783, e successive modificazioni, ed al
regolamento  approvato  con  regio  decreto 17 giugno 1909, n. 454, e
successive  modificazioni,  nonche'  alle  norme  sulla  contabilita'
generale  degli  enti  locali,  fermi  restando  i  principi generali
dell'ordinamento  giuridico-contabile.  A  tal  fine  sono assicurati
criteri  di trasparenza e adeguate forme di pubblicita' per acquisire
e   valutare  concorrenti  proposte  di  acquisto,  da  definire  con
regolamento dell'ente interessato.
    3. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1998, N. 191
    4. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1998, N. 191.
    5. ((IL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
    6.  ((  PERIODO  ABROGATO  DAL  D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 )).
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 OTTOBRE 1997, N. 352.
    6-bis.  I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al
comma  3  dell'articolo  1  della  legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono
prorogati di sei mesi.