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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 1999, n. 465

Regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1999)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  28-12-1999
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IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906 /90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n. 1538/91;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata, nel supplemeto ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'articolo 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;
Considerata l'opportunità, per ragioni logisticoterritoriali, che l'iscrizione all'elenco regionale dei produttori, siano esse persone fisiche o giuridiche, sia effettuata presso la struttura dell'amministrazione regionale competente nella materia agricola disciplinata dal presente regolamento (di seguito indicata come struttura regionale competente), ove è ubicata la sede legale dell'allevamento. Parimenti anche le autorizzazioni agli stabilimenti di macellazione, per le stesse ragioni logisticoterritoriali, sono concesse dalle strutture regionali competenti ove è ubicata la sede legale dello stabilimento;
Ritenuto necessario, tuttavia, dover indicare con schemi uniformi al fine di un'armonizzazione sul territorio sia le formalità cui devono attenersi i produttori e i macelli nel chiedere rispettivamente l'iscrizione all'elenco regionale nonché le autorizzazioni ad apporre le diciture particolari sulle carni macellate relative al tipo di allevamento e alimentazione dei volatili, nonché precisare le modalità seguite da parte delle strutture regionali competenti e i criteri di controllo per il rilascio dell'iscrizione all'elenco regionale o dell'autorizzazione ai macelli;
Ritenuto che il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti l'allevamento, l'uso delle etichette da parte dei macelli e la commercializzazione delle carni di pollame con particolari diciture possa essere esercitato dagli organismi rispondenti alla normativa EN 45011 citata nel regolamento n. 1538/91, che abbiano presentato al Ministero per le politiche agricole richiesta di autorizzazione ad effettuare i controlli ed abbiano ottenuto il parere di conformità del comitato di valutazione operante in seno al Ministero stesso e che la vigilanza su tali organismi sia effettuata dal Ministero stesso per la regolarità dello status giuridico e tramite le strutture regionali competenti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti relativi alle imprese che hanno sede legale nel territorio di rispettiva competenza;
Considerato, parimenti, che nelle regioni in cui opera una autorità pubblica regionale designata ai controlli, detto organismo, previa comunicazione al Ministero per le politiche agricole, possa provvedere ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, al controllo dei macelli e dei produttori della carne di pollame con particolari diciture;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza Statoregioni nella seduta del 4 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modifiche, in particolare l'articolo 3, comma 11;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;

Vista

la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. M/1358, del 2 aprile 1999; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le imprese di macellazione avicole possono essere autorizzate ad apporre particolari diciture atte ad individuare, per ciascuna specie avicola, il tipo di allevamento e di alimentazione di seguito indicate:
a) "alimentato con il ...% di ...%";
b) "estensivo al coperto";
c) "all'aperto";
d) "rurale all'aperto";
e) "rurale in libertà".

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Nota redazionale
Il testo delle premesse è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 22/12/1999, n. 299 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota al titolo:
- Il regolamento (CEE) della Commisione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 stabilisce alcune norme di commercializzazione delle carni di pollame ed è pubblicato nella GUCE n. L 173 del 6 luglio 1990.
- Il regolamento CEE 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 reca disposizioni di applicazione del regolameno CEE 1906/90 ed è pubblicato nella GUCE n. L 143/11 del 7 giugno 1991. Si riporta il testo vigente degli articoli 10, 11 e 12:
"Art. 10. - 1. Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato IV:
a) "alimento con il ...% di ...";
b) "estensivo al coperto";
c) "all'aperto";
d) "rurale all'aperto";
e) "rurale in libertà".
Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle rispettive forme di allevamento.
2. L'età dell'animale alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o un riferimento a razze a crescita lenta possono figurare soltanto se viene utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata all'allegato IV, lettere b), c) e d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all'art. 1,
lettera a), quarto trattino.
3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV; detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi con le norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.
4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 devono venir comunicati alle Commissione.
5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogni qualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimeno il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi con le norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame".
"Art. 11. - 1. I macelli autorizzati ad usare le diciture di cui all'articolo 10 sono soggetti ad una speciale registrazione. Essi tengono, per ogni tipo di allevamento, un registro separato recante:
i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro;
su richiesta della medesima autorità, il numero di capi allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore.
2. I produttori di cui trattasi vengono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, nonché il numero di capi venduti e il nome degli acquirenti.
3. Regolari ispezioni circa il rispetto degli
articoli 10 e 11 vengono effettuate presso:
l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione;
il mangimificio: almeno una volta per ogni formulazione utilizzata, e comunque almeno una volta all'anno;
il macello: almeno quattro volte all'anno;
l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma di allevamento di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettere d) ed e).
4. Anteriormente al 1 luglio 1991, ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione di ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione
all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare".
"Art. 12. - Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'art. 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1906/90, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e in tale contesto sono soggetti all'autorizzazione ed alla sorveglianza delle competenti autorità dello Stato membro interessato".
- La legge 24 aprile 1998, reca: "Disposizioni per l'adempimento degli obbighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997". Si trascrive il testo del relativo art. 53:
"Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari). -1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformità alle norme EN 45011; b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c).
3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata succesivamente all'autorizzazione in forza di silenzioassenso ai sensi del comma 12.
4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.
5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.
6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato ''Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)''".
7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata: a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai
soggetti proponenti le registrazioni;
b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente
rappresentativi delle DOP e delle IGP.
8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbotio essere iscritti nell'Albo.
9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.
11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzioassenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.
13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza
oneri per il bilancio dello Stato".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".