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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 1999, n. 465

Regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1999)
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vigente al 07/05/2024
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Testo in vigore dal: 28-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                             IL MINISTRO 
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE 
 
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906 /90 del 26  giugno
1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le  carni  di
pollame e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CEE)  della  Commissione  n.  1538/91  del  5
giugno 1991 e successive modificazioni  e  integrazioni,  concernenti
l'applicazione  del  predetto  regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.
1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del  regolamento  n.
1538/91; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata,  nel  supplemeto
ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
del 7 maggio 1998, che all'articolo 53 contiene apposite disposizioni
sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli  e  alimentari,
istituendo  un  albo  degli  organismi  privati  da  autorizzare   ai
controlli, con decreto  del  Ministero  per  le  politiche  agricole,
sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti; 
  Considerata l'opportunita', per ragioni logisticoterritoriali,  che
l'iscrizione all'elenco regionale dei produttori, siano esse  persone
fisiche  o   giuridiche,   sia   effettuata   presso   la   struttura
dell'amministrazione  regionale  competente  nella  materia  agricola
disciplinata dal  presente  regolamento  (di  seguito  indicata  come
struttura regionale  competente),  ove  e'  ubicata  la  sede  legale
dell'allevamento. Parimenti anche le autorizzazioni agli stabilimenti
di macellazione, per le stesse  ragioni  logisticoterritoriali,  sono
concesse dalle strutture regionali competenti ove e' ubicata la  sede
legale dello stabilimento; 
  Ritenuto necessario, tuttavia, dover indicare con  schemi  uniformi
al fine di un'armonizzazione sul territorio  sia  le  formalita'  cui
devono  attenersi   i   produttori   e   i   macelli   nel   chiedere
rispettivamente  l'iscrizione   all'elenco   regionale   nonche'   le
autorizzazioni  ad  apporre  le  diciture  particolari  sulle   carni
macellate  relative  al  tipo  di  allevamento  e  alimentazione  dei
volatili, nonche' precisare  le  modalita'  seguite  da  parte  delle
strutture regionali competenti  e  i  criteri  di  controllo  per  il
rilascio dell'iscrizione all'elenco regionale  o  dell'autorizzazione
ai macelli; 
  Ritenuto  che  il  controllo  sull'osservanza  delle   disposizioni
concernenti l'allevamento, l'uso delle etichette da parte dei macelli
e la commercializzazione  delle  carni  di  pollame  con  particolari
diciture possa essere esercitato  dagli  organismi  rispondenti  alla
normativa EN 45011 citata nel regolamento  n.  1538/91,  che  abbiano
presentato al  Ministero  per  le  politiche  agricole  richiesta  di
autorizzazione ad effettuare  i  controlli  ed  abbiano  ottenuto  il
parere di conformita' del comitato di valutazione operante in seno al
Ministero stesso e che la vigilanza su tali organismi sia  effettuata
dal Ministero stesso per la  regolarita'  dello  status  giuridico  e
tramite le strutture regionali competenti  per  l'accertamento  della
sussistenza dei requisiti prescritti relativi alle imprese che  hanno
sede legale nel territorio di rispettiva competenza; 
  Considerato,  parimenti,  che  nelle  regioni  in  cui  opera   una
autorita' pubblica regionale designata ai controlli, detto organismo,
previa comunicazione al Ministero per le  politiche  agricole,  possa
provvedere ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 24  aprile
1998, n. 128, al controllo dei macelli e dei produttori  della  carne
di pollame con particolari diciture; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla  conferenza  Statoregioni
nella seduta del 4 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni  e
modifiche, in particolare l'articolo 3, comma 11; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999; 
  Vista la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, effettuata con nota n. M/1358, del 2 aprile 1999; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Le imprese di macellazione avicole possono essere autorizzate ad
apporre particolari diciture atte ad individuare, per ciascuna specie
avicola, il  tipo  di  allevamento  e  di  alimentazione  di  seguito
indicate: 
    a) "alimentato con il ...% di ...%"; 
    b) "estensivo al coperto"; 
    c) "all'aperto"; 
    d) "rurale all'aperto"; 
    e) "rurale in liberta'". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo  delle  premesse  e'  gia'  integrato  con  le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 22/12/1999,  n.  299
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
           Nota al titolo: 
            - Il regolamento (CEE) della Commisione n. 1538/91 del  5
          giugno 1991, e' riportato nelle note alle premesse. 
           Note alle premesse: 
            - Il regolamento CEE 1906/90 del Consiglio del 26  giugno
          1990 stabilisce alcune norme di  commercializzazione  delle
          carni di pollame ed e' pubblicato nella GUCE n. L 173 del 6
          luglio 1990. 
            - Il regolamento CEE  1538/91  della  Commissione  del  5
          giugno  1991  reca   disposizioni   di   applicazione   del
          regolameno CEE 1906/90 ed e' pubblicato  nella  GUCE  n.  L
          143/11 del 7 giugno 1991. Si riporta il testo vigente degli
          articoli 10, 11 e 12: 
            "Art. 10. - 1.  Ai  fini  dell'indicazione  dei  tipi  di
          allevamento,  ad  eccezione  dell'allevamento  organico   o
          biologico, l'etichettatura, intesa ai  sensi  dell'art.  1,
          paragrafo 3, lettera  a)  della  direttiva  79/112/CEE  del
          Consiglio, non puo' recare  altri  termini  che  quelli  di
          seguito specificati e  quelli  corrispondenti  nelle  altre
          lingue  comunitarie  elencati  nell'allegato   III,   ferme
          restando le condizioni stabilite nell'allegato IV: 
               a) "alimento con il ...% di ..."; 
               b) "estensivo al coperto"; 
               c) "all'aperto"; 
               d) "rurale all'aperto"; 
               e) "rurale in liberta'". 
            Ai  termini  di  cui  sopra   possono   essere   aggiunte
          indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle 
          rispettive forme di allevamento. 
            2. L'eta' dell'animale alla macellazione, la  durata  del
          periodo d'ingrasso o un  riferimento  a  razze  a  crescita
          lenta possono figurare soltanto  se  viene  utilizzata  una
          delle diciture indicate al paragrafo 1 e purche' l'eta' non
          sia inferiore a quella specificata all'allegato IV, lettere
          b), c) e  d).  La  presente  disposizione  non  si  applica
          tuttavia per gli animali di cui all'art. 1, 
          lettera a), quarto trattino. 
            3. Le presenti  disposizioni  lasciano  impregiudicati  i
          provvedimenti nazionali di natura tecnica che  stabiliscono
          prescrizioni  piu'  rigorose  di  quelle  minime   indicate
          nell'allegato  IV;   detti   provvedimenti   nazionali   si
          applicano esclusivamente ai produttori dello  Stato  membro
          interessato e purche' siano compatibili con la legislazione
          comunitaria   e   conformi   con   le   norme   comuni   di
          commercializzazione delle carni di pollame. 
            4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 devono
          venir comunicati alle Commissione. 
            5. Gli  Stati  membri  sono  tenuti  a  comunicare,  ogni
          qualvolta la Commissione  ne  faccia  richiesta,  tutte  le
          informazioni necessarie per stabilire  se  i  provvedimenti
          cui fa riferimeno il presente articolo sono compatibili con
          il diritto comunitario e conformi con le norme  comuni  per
          la commercializzazione delle carni di pollame". 
            "Art. 11. - 1. I macelli autorizzati ad usare le diciture
          di cui  all'articolo  10  sono  soggetti  ad  una  speciale
          registrazione. Essi tengono, per ogni tipo di  allevamento,
          un registro separato recante: 
            i nomi e gli indirizzi dei produttori  degli  animali  in
          questione; l'iscrizione viene effettuata dopo  un'ispezione
          compiuta dalla competente autorita' dello Stato membro; 
            su richiesta della medesima autorita', il numero di  capi
          allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore. 
            2. I produttori di cui trattasi  vengono  successivamente
          sottoposti a  regolari  ispezioni.  Essi  tengono  registri
          aggiornati nei quali annotano il numero di animali per tipi
          di allevamento, nonche' il numero di capi venduti e il nome
          degli acquirenti. 
            3. Regolari ispezioni circa il rispetto degli 
          articoli 10 e 11 vengono effettuate presso: 
            l'allevamento:  almeno  una  volta  per  ogni  ciclo   di
          produzione; 
            il mangimificio: almeno una volta per  ogni  formulazione
          utilizzata, e comunque almeno una volta all'anno; 
              il macello: almeno quattro volte all'anno; 
            l'incubatoio: almeno  una  volta  all'anno  per  ciascuna
          forma di allevamento  di  cui  all'art.  10,  paragrafo  1,
          lettere d) ed e). 
            4. Anteriormente al 1  luglio  1991,  ogni  Stato  membro
          trasmette agli altri Stati membri  e  alla  Commissione  un
          elenco dei macelli riconosciuti e registrati  a  norma  del
          paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero  di
          registrazione di ciascuno di essi. Qualsiasi  modifica  dei
          dati contenuti  nell'elenco  viene  comunicata  agli  altri
          Stati membri e alla Commissione 
          all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare". 
            "Art. 12. - Per  quanto  concerne  i  controlli  relativi
          all'indicazione del tipo di allevamento praticato,  di  cui
          all'art. 5, paragrafo  6,  secondo  comma  del  regolamento
          (CEE) n.  1906/90,  gli  organismi  designati  dagli  Stati
          membri devono soddisfare i  criteri  definiti  nella  norma
          europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e in tale  contesto
          sono soggetti all'autorizzazione ed alla sorveglianza delle
          competenti autorita' dello Stato membro interessato". 
          -  La  legge  24  aprile  1998,  reca:  "Disposizioni   per
          l'adempimento  degli  obbighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alla  Comunita'  europea.  Legge   comunitaria
            1995-1997". Si trascrive il testo del relativo art. 53: 
            "Art.  53  (Controlli  e  vigilanza  sulle  denominazioni
          protette  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari).  -1.  In
          attuazione di quanto previsto all'art. 10  del  regolamento
          (CEE) n. 2081/92 del Consiglio,  del  14  luglio  1992,  il
          Ministero  per  le  politiche   agricole   e'   l'autorita'
          nazionale  preposta  al  coordinamento  dell'attivita'   di
          controllo e  responsabile  della  vigilanza  sulla  stessa.
          L'attivita' di controllo di  cui  all'art.  10  del  citato
          regolamento (CEE) n. 2081/92  e'  svolta  da  autorita'  di
          controllo  pubbliche  designate  e  da  organismi   privati
          autorizzati con decreto  del  Ministero  per  le  politiche
          agricole, sentite le regioni. 
            2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi  di
          controllo privati dovranno  preventivamente  prevedere  una
          valutazione dei requisiti relativi a: a)  conformita'  alle
          norme EN 45011; b) disponibilita' di personale  qualificato
          e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di  controllo;
          c) adeguatezza delle relative procedure. Nel  caso  in  cui
          gli organismi privati si avvalgano, per  taluni  controlli,
          di un  organismo  terzo,  quest'ultimo  deve  soddisfare  i
          requisiti di cui alle lettere a), b) e c). 
            3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
          caso di: 
            a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia  da  parte
          degli  organismi  privati  autorizzati  sia  da  parte   di
          organismi terzi  dei  quali  essi  si  siano  eventualmente
          avvalsi; 
               b) violazione della normativa comunitaria in materia; 
            c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi  privati
          e   agli   organismi   terzi,   accertata    succesivamente
          all'autorizzazione in forza di silenzioassenso ai sensi del
          comma 12. 
            4.  La  revoca  o  la   sospensione   dell'autorizzazione
          all'organismo di controllo privato  puo'  riguardare  anche
          una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento  di
          tale attivita' il Ministero per le  politiche  agricole  si
          avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati. 
            5. Gli organismi privati che intendano  proporsi  per  il
          controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art.
          5 e dell'art. 17 del citato regolamento  (CEE)  n.  2081/92
          devono presentare apposita richiesta al  Ministero  per  le
          politiche agricole. 
            6. E' istituito presso  il  Ministero  per  le  politiche
          agricole un albo degli organismi privati  che  adempiono  i
          requisiti di  cui  al  comma  2,  denominato  ''Albo  degli
          organismi di controllo  privati  per  la  denominazione  di
          origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta
          (IGP)''". 
            7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato
          a svolgere le funzioni di controllo e' presentata:  a)  per
          le  denominazioni  registrate  ai  sensi  dell'art.  5  del
          regolamento (CEE) n. 2081/92, dai 
          soggetti proponenti le registrazioni; 
            b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art.  17
          del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che  abbiano
          svolto,  in  conformita'  alla  normativa  nazionale  sulle
          denominazioni   giuridicamente   protette,   funzioni    di
          controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti  soggetti
          la richiesta viene presentata dagli  organismi  associativi
          maggiormente 
          rappresentativi delle DOP e delle IGP. 
            8. In assenza di tale comunicazione,  le  regioni,  nelle
          cui aree geografiche ricadono le  produzioni,  indicano  le
          autorita' pubbliche da designare che,  ai  sensi  dell'art.
          10, paragrafi 2 e 3,  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,
          possono avvalersi  di  organismi  terzi  che,  se  privati,
          debbono rispondere  ai  requisiti  di  cui  al  comma  2  e
          debbotio essere iscritti nell'Albo. 
            9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge
          9 marzo 1989, n. 86, il potere  sostitutivo  nei  confronti
          delle    regioni    nell'adozione     dei     provvedimenti
          amministrativi necessari in caso di inadempienza  da  parte
          delle autorita' di controllo designate. 
            10. Gli organismi  privati  autorizzati  e  le  autorita'
          pubbliche designate possono svolgere la loro attivita'  per
          una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del regolamento
          (CEE)  n.  2081/92.  Ogni   denominazione   o   indicazione
          geografica protetta e' soggetta al  controllo  di  un  solo
          organismo privato autorizzato, nel caso in  cui  sia  stato
          individuato con procedura di  evidenza  pubblica,  o  delle
          autorita' pubbliche designate competenti per territorio tra
          loro coordinate. 
            11. La vigilanza sugli  organismi  di  controllo  privati
          autorizzati e' esercitata dal Ministero  per  le  politiche
          agricole e dalle regioni per  le  strutture  ricadenti  nel
          territorio di propria competenza. 
            12.  Le  autorizzazioni  agli  organismi   privati   sono
          rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si
          forma  il  silenzioassenso,  fatta  salva  la  facolta'  di
          sospensione o revoca ai sensi del comma 3. 
            13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
          al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza 
          oneri per il bilancio dello Stato". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo: 
            "11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
          della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti  di
          pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove  sia
          apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza
          sia presentata unitamente a  copia  fotostatica,  ancorche'
          non  autenticata,  di  un  documento   di   identita'   del
          sottoscrittore.  La  copia  fotostatica  del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. L'istanza e  la  copia  fotostatica
          del documento di identita' possono essere inviate  per  via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal regolamento di cui 
          all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".