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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 1999, n. 358

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE concernenti il soggiorno di cittadini comunitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-11-1999
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Testo in vigore dal: 3-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 24 aprile  1998,  n.  128,
recante delega al Governo ad emanare le  disposizioni  integrative  e
correttive necessarie ad adeguare la disciplina  recata  dal  decreto
legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle  direttive  del  Consiglio
90/364/CEE, 90/365/CEE e  93/96/CEE,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b),  c)
e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),  della  legge
19 febbraio 1992, n. 142; 
  Viste le direttive del Consiglio 90/364/CEE relativa al diritto  di
soggiorno di cittadini comunitari e 90/365/CEE relativa al diritto di
soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno  cessato
la propria attivita' professionale; 
  Vista la direttiva del Consiglio 93/96/CEE  che  ha  sostituito  la
direttiva del Consiglio 90/366/CEE relativa al diritto  di  soggiorno
degli studenti, annullata dalla sentenza  della  Corte  di  giustizia
delle Comunita' europee del 7 luglio 1992, nella causa C-295/90; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  novembre  1992,  n.  470,   di
attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 
142; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 9 aprile 1999; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  della  sanita',  del   lavoro   e   della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Gli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e  5-quinquies  del  decreto
del Presidente della Repubblica  30  dicembre  1965,  n.  1656,  come
modificato dal decreto legislativo 26 novembre  1992,  n.  470,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
  "Art. 5-bis. - 1. Hanno diritto al soggiorno nel  territorio  della
Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione  europea,  che
abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro,  a
condizione che: 
  a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o  siano
titolari  di  una  polizza  assicurativa  sanitaria   per   malattia,
infortunio e per maternita'; 
  b) dispongano di un reddito  complessivo,  che  non  sia  inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma  6,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere  comprensivo  anche  di
pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento  per  pensionamento
anticipato o di pensione di vecchiaia,  ovvero  di  una  rendita  per
infortunio sul lavoro o per malattia professionale. 
  2. Il diritto di cui al comma 1 e' inoltre riconosciuto, quale  che
sia la loro cittadinanza, al coniuge e ai discendenti  a  carico  del
titolare del diritto di soggiorno di cui al comma 1, agli  ascendenti
del medesimo e del coniuge che siano a carico dello stesso  titolare,
nonche' ad eventuali  altri  familiari  a  carico,  come  individuati
dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, alle seguenti condizioni: 
  a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o  siano
titolari  di  una  polizza  assicurativa  sanitaria   per   malattia,
infortunio e per maternita'; 
  b) il nucleo familiare di cui fanno parte goda di un reddito  annuo
non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286. 
  3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove  le  persone  di
cui ai commi 1  e  2  si  stabiliscono  rilascia  loro  un  documento
rinnovabile, di validita' decennale, denominato: ''carta di soggiorno
di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.''. 
  4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea e' pure  rilasciata,  con  le
modalita' di cui all'articolo 5-quinquies, una carta di soggiorno  di
validita' uguale a quella della  carta  di  soggiorno  rilasciata  ai
cittadini di cui al comma 1. 
  Art. 5-ter. - 1. Hanno diritto al soggiorno  nel  territorio  della
Repubblica gli studenti, cittadini di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, iscritti a  un  istituto  riconosciuto  per  conseguirvi,  a
titolo principale, una formazione professionale, ovvero  iscritti  ad
universita' o istituti universitari statali o  istituti  universitari
liberi  abilitati  a  rilasciare  titoli  aventi  valore  legale,   a
condizione che: 
  a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o  siano
titolari  di  una  polizza  assicurativa  sanitaria   per   malattia,
infortunio e per maternita'; 
  b) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere
per l'assistenza sociale in Italia. 
  2. Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai  familiari  a
carico del  titolare  del  diritto  di  soggiorno,  come  individuati
dall'articolo 29, comma 1, del decreto 1egiativo 25 luglio  1998,  n.
286, a condizione che: 
  a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o  siano
titolari  di  una  polizza  assicurativa  sanitaria   per   malattia,
infortunio e per maternita'; 
  b) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non
costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia. 
  3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove  le  persone  di
cui ai commi 1 e 2 si stabiliscono rilascia  loro  un  documento,  di
validita' limitata alla durata della formazione, denominato:  ''carta
di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.''. 
  4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea si applica il disposto di cui
all'articolo 5-bis, comma 4. 
  Art.  5-quater.  -  1.  Per  l'accesso  alle  attivita'  lavorative
dipendenti o autonome trovano applicazione, per  le  persone  di  cui
agli articoli 5-bis, comma 2,  e  5-ter,  comma  2,  le  disposizioni
vigenti in materia per  i  cittadini  italiani,  fatte  salve  quelle
afferenti il pubblico impiego, nei termini previsti dall'articolo  37
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. Il diritto di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, commi 1 e 2,
e 5-ter, commi 1 e 2, sussiste finche' i  beneficiari  soddisfino  le
condizioni ivi previste. 
  Art. 5-quinquies. - 1. Le carte di soggiorno di cui  agli  articoli
5-bis, commi 3 e 4, e 5-ter, commi 3 e 4, sono rilasciate su  modelli
conformi a quelli stabiliti con  decreti  del  Ministro  dell'interno
previa esibizione all'autorita' di pubblica sicurezza del  luogo  ove
si stabiliscono i beneficiari del presente decreto legislativo: 
  a) del passaporto, della carta d'identita' o di altro documento  di
identificazione equipollente; 
  b) del documento di  iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale
italiano  o  dell'originale  o  copia   autenticata   della   polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita'. 
  2. Per il rilascio delle carte di soggiorno di cui al comma  1,  e'
inoltre richiesta la produzione: 
  a) da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della
documentazione prevista dallo Stato  di  origine  o  di  provenienza,
attestante la disponibilita' di un reddito, eventualmente comprensivo
di pensione o rendita  per  infortunio  sul  lavoro  o  per  malattia
professionale, non inferiore a  quello  di  cui  all'articolo  5-bis,
comma 1, lettera b), o di  altra  documentazione  comunque  idonea  a
dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con indicazione  del
relativo importo, ovvero di apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi
dell'articolo  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilita' del
reddito medesimo; 
  b) da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-ter, comma 1, e per
i loro eventuali familiari a carico: 
  1) di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, comprovante la  disponibilita'  di  risorse  economiche
tali da evitare che il  titolare  del  diritto  di  soggiorno  e  gli
eventuali  familiari  a  carico  possano  costituire  un  onere   per
l'assistenza sociale in  Italia  o,  a  scelta,  di  qualsiasi  altro
documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta; 
  2) del certificato  di  iscrizione  del  titolare  del  diritto  di
soggiorno al corso di formazione professionale o al  corso  di  studi
universitari con l'indicazione della durata del corso stesso,  ovvero
di apposita dichiarazione sostitutiva  dell'atto  notorio,  ai  sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
ottobre 1998, n. 403, che comprovi tale iscrizione; 
  c) per i familiari a  carico  dei  cittadini  di  cui  all'articolo
5-bis, comma 1, della documentazione attestante la disponibilita' del
reddito richiesto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, lettera  b),
o altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita'
dello stesso, con  l'indicazione  del  relativo  importo,  ovvero  di
apposita dichiarazione, resa  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  20  ottobre
1998, n. 403, comprovante la disponibilita' del reddito medesimo; 
  d) per i familiari a  carico  dei  cittadini  di  cui  all'articolo
5-bis, comma 1, e 5-ter, comma 1, della dichiarazione, resa ai  sensi
dell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
ottobre  1998,  n.   403,   ovvero   di   documentazione   pertinente
comprovante: 
  1) l'esistenza del vincolo di coniugio o di parentela o delle altre
condizioni richieste ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere b) e
d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove applicabile; 
  2) la condizione di familiare a carico; tale  condizione  non  deve
essere comprovata per i figli minori. 
  3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si  stabiliscono
coloro che beneficiano del presente  decreto  legislativo  riceve  le
dichiarazioni ed estrae copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Il rilascio  e  il  rinnovo  delle  carte  di  soggiorno  e  dei
certificati a tali fini necessari sono gratuiti.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 2 agosto 1999 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                     dei Ministri 
                                     Letta, Ministro per le politiche 
                                     comunitarie 
                                            Russo Jervolino, Ministro 
                                     dell'interno 
                                  Dini, Ministro degli affari esteri 
                                      Diliberto, Ministro di grazia e 
                                     giustizia 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                                     economica 
                                  Bindi, Ministro della sanita' 
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della 
                                     previdenza sociale 
                                                   Zecchino, Ministro 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                     scientifica e tecnologica 
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
            Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            Per le direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione dei principi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - L'art. 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998,  n.  128
          (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
          appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge
          comunitaria 1995-1997), cosi' recita: 
            "7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  il  termine
          di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
          le disposizioni  integrative  e  correttive  necessarie  ad
          adeguare la disciplina recata dal  decreto  legislativo  26
          novembre  1992,  n.  470,  alle  direttive  del   Consiglio
          90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto   dei
          principi e criteri direttivi di cui all'art.  6,  comma  1,
          lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio  1992,  n.
          142". 
            - Il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, reca: 
            "Attuazione  delle  direttive  90/364/CEE,  90/365/CEE  e
          90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini
          comunitari, dei lavoratori salariati e  non  salariati  che
          hanno cessato la propria attivita'  professionale  e  degli
          studenti". 
            - La direttiva 90/364/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          180 del 13 luglio 1990. 
            - La direttiva 90/365/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          180 del 13 luglio 1990. 
            - La direttiva 93/96/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  n.  L
          317 del 18 dicembre 1993. 
            - L'art. 6, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria per il 1991), cosi' recita: 
            "1.   L'attuazione   delle   direttive   del    Consiglio
          90/364/CEE,  90/365/CEE  e  90/366/CEE  deve  avvenire  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) subordinare il  godimento  del  diritto  di  soggiorno
          unicamente alle condizioni ed  ai  limiti  anche  temporali
          previsti nelle direttive; 
            b) individuare  gli  strumenti  e  le  modalita'  per  la
          determinazione  dell'ammontare   delle   risorse   ritenute
          sufficienti  di  cui  devono  disporre  i  beneficiari  del
          diritto di soggiorno  per  evitare  che,  durante  il  loro
          soggiorno, diventino  un  onere  per  l'assistenza  sociale
          dello Stato; 
            c)  indicare  le  modalita'  per  la  dimostrazione   del
          possesso delle risorse economiche minime di cui devono 
          disporre i beneficiari del diritto di soggiorno; 
            d)   ricomprendere   nella    nozione    di    formazione
          professionale anche l'istruzione universitaria". 
            - La direttiva 90/366/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          180 del 13 luglio 1990. 
            - La sentenza della Corte di  giustizia  delle  Comunita'
          europee  del  7  luglio  1992,  nella  causa  C-295/90,  e'
          pubblicata nella raccolta della giurisprudenza della  Corte
          1992, pagine I-4193. 
            -  L'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: 
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di ''decreto  legislativo''
          e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
            4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni". 
           Note all'art. 1: 
            - Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: "Norme sulla
          circolazione e  il  soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati
          membri della C.E.E.". 
            - L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto  1995,  n.  335
          (Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
          complementare), cosi' recita: 
            "6. Con effetto  dal  1  gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano
          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali
          di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di  base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari, per il 1996, a  L.  6.240.000,  denominato  ''assegno
          sociale''. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza
          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al
          doppio del predetto importo, se coniugato,  ivi  computando
          il reddito del coniuge comprensivo  dell'eventuale  assegno
          sociale di cui  il  medesimo  sia  titolare.  I  successivi
          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo
          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito   e'
          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,
          conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno  e'
          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della
          dichiarazione   rilasciata   dal    richiedente    ed    e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente
          percepiti.  Alla  formazione  del  reddito   concorrono   i
          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,
          di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da  imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le  competenze
          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a
          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema
          contributivo ai sensi dell'art.1,  comma  6,  a  carico  di
          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". 
            - L'art. 29, comma 1, del decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero), cosi' recita: 
            "1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per  i
          seguenti familiari: 
            a) coniuge non legalmente separato; 
            b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati  fuori
          del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
          condizione che l'altro genitore, qualora  esistente,  abbia
          dato il suo consenso; 
            c) genitori a carico; 
            d) parenti entro il terzo grado,  a  carico,  inabili  al
          lavoro, secondo la legislazione italiana". 
            L'art. 29, comma 3, del suddetto decreto  legislativo  n.
          286/1998, cosi' recita: 
            "3. Salvo che si tratti di rifugiato,  lo  straniero  che
          richiede   il   ricongiungimento   deve    dimostrare    la
          disponibilita': 
            a) di  un  alloggio  che  rientri  nei  parametri  minimi
          previsti dalla legge regionale per gli alloggi di  edilizia
          residenziale pubblica, ovvero, nel caso  di  un  figlio  di
          eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
          del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
          effettivamente dimorera'; 
            b) di un reddito annuo  derivante  da  fonti  lecite  non
          inferiore all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se  si
          chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al  doppio
          dell'importo annuo dell'assegno sociale  se  si  chiede  il
          ricongiungimento  di  due  o  tre  familiari,   al   triplo
          dell'importo annuo dell'assegno sociale  se  si  chiede  il
          ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo  complessivo  dei   familiari   conviventi   con   il
          richiedente". 
            - L'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' recita: 
            "Art.  37  (Accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea). - 1. I cittadini degli  Stati  membri
          dell'Unione europea possono accedere  ai  posti  di  lavoro
          presso  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano
          esercizio diretto o indiretto di  pubblici  poteri,  ovvero
          non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
            2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
            3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di
          livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio
          e professionali si provvede con decreto del presidente  del
          Consiglio dei Ministri, adottato su proposta  dei  Ministri
          competenti.  Con  eguale   procedura   si   stabilisce   la
          equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti
          ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina". 
            - L'art. 1, comma 1, lettera b), del  D.P.R.  20  ottobre
          1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
          e 3 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in  materia  di
          semplificazione delle certificazioni amministrative), cosi'
          recita: 
            "1. Oltre ai casi previsti  dall'art.  2  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15, ed  agli  altri  casi  previsti  dalle
          leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  e  i  gestori  di  pubblici   servizi   sono
          comprovati    con    dichiarazioni,    anche    contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni anche i  seguenti
          stati, fatti e qualita' personali: 
              a) (omissis); 
            b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della
          concessione  di  benefici  e  vantaggi  di  qualsiasi  tipo
          previsti  da  leggi  speciali;  assolvimento  di  specifici
          obblighi  contributivi  con  l'indicazione   dell'ammontare
          corrisposto; possesso e numero del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato". 
            - L'art. 2 del suddetto D.P.R. n. 403/1998, cosi' recita:
          "Art.  2   (Estensione   dei   casi   di   utilizzo   delle
          dichiarazioni sostitutive dell'atto di  notorieta').  -  1.
          Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per  legge
          nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione  e  con  i
          concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e
          qualita'  personali  non  compresi  negli  elenchi  di  cui
          all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e all'art.  2
          della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  sono   comprovati
          dall'interessato,  a   titolo   definitivo,   mediante   la
          dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  di  cui
          all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
            2. La dichiarazione di  cui  all'art.  4  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende  nel  proprio
          interesse puo' riguardare anche  stati,  fatti  e  qualita'
          personali relativi ad altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta  conoscenza.  Inoltre,  tale   dichiarazione   puo'
          riguardare anche la conoscenza del fatto che  la  copia  di
          una pubblicazione e' conforme all'originale.  Nel  caso  di
          pubblici concorsi in cui sia prevista la  presentazione  di
          titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a  tutti
          gli effetti dell'autentica di copia. 
            3. Qualora risulti necessario controllare la  veridicita'
          delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui  gli
          stati, i fatti e le  qualita'  personali  dichiarati  siano
          certificabili o attestabili da parte di un  altro  soggetto
          pubblico,  l'amministrazione  procedente   entro   quindici
          giorni richiede direttamente la  necessaria  documentazione
          al soggetto competente. In questo caso, per  accelerare  il
          procedimento,   l'interessato   puo'   trasmettere,   anche
          attraverso strumenti informatici o  telematici,  una  copia
          fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati  di
          cui sia gia' in possesso. 
            4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1  e  2  i
          certificati di cui all'art. 10".