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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1999, n. 353

Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori e al Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/10/1999
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Testo in vigore dal: 29-10-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 20  della legge 15 marzo 1997, n.  59, allegato 1,
n. 40, e successive modificazioni;
  Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 67;
  Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 947;
  Vista la legge 21 aprile 1977, n. 164;
  Vista la legge 18 marzo 1982, n. 88;
  Visto l'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la  funzione pubblica, di concerto con  i Ministri della
sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Modalita' di ripartizione
  1. In  deroga a  quanto previsto dall'articolo  1, comma  40, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, il riparto del contributo dello Stato
a favore  della Lega italiana per  la lotta contro i  tumori con sede
legale in Roma e del Centro internazionale per le ricerche sul cancro
di Lione  e' effettuato  con decreto del  Ministro della  sanita', di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica,  previa   comunicazione  alle  commissioni
parlamentari competenti.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti      del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle    pubblicazioni  ufficiali      della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di   legge modificate.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Per   il testo  del comma  8 dell'art. 20  della legge
          n. 59/1997 (Delega al   Governo per    il  conferimento  di
          funzioni  e    compiti  alle regioni ed enti locali, per la
          riforma  della  pubblica  amministrazione  e     per     la
          semplificazione    amministrativa), vedi  nelle  note  alle
          premesse.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Si  riporta il testo vigente  dell'art. 20 della citata
          legge n.  59/1997:
            "Art.  20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio    di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la  delegificazione  di  norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche     coinvolgenti   amministrazioni
          centrali,  locali  o    autonome,  indicando  i criteri per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti   oggetto  della  disciplina,    salvo  quanto
          previsto alla   lettera a) del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno   di legge e' presentata una relazione sullo  stato
          di  attuazione  della   semplificazione dei    procedimenti
          amministrativi.
            2.   In   sede  di    attuazione  della  delegificazione,
          il  Governo individua, con le  modalita' di cui al  decreto
          legislativo  28  agosto 1997,   n. 281,   i procedimenti  o
          gli  aspetti    del  procedimento     che  possono   essere
          autonomamente  disciplinati    dalle  regioni  e dagli enti
          locali.
            3.   I regolamenti   sono  emanati    con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri   - Dipartimento  della    funzione
          pubblica,    di    concerto con   il Ministro   competente,
          previa   acquisizione  del    parere    delle    competenti
          commissioni  parlamentari  e del  Consiglio di Stato. A tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi  trenta  giorni    dalla richiesta di parere   alle
          commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.   I     regolamenti    entrano    in    vigore      il
          quindicesimo    giorno successivo  alla   data  della  loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.  Con effetto dalla  stessa data sono abrogate  le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5.  I  regolamenti  si  conformano  ai seguenti criteri e
          principi:
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli  che  agli  stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in modo da  ridurre  il    numero  delle  fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche   riordinando    le   competenze     degli    uffici,
          accorpando  le  funzioni per settori omogenei,  sopprimendo
          gli organi che   risultino    superflui    e    costituendo
          centri   interservizi   dove raggruppare competenze diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)    riduzione  dei   termini per   la conclusione   dei
          procedimenti   e uniformazione dei tempi  di    conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c)  regolazione  uniforme   dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)      riduzione    del     numero   di     procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla   medesima attivita', anche  riunendo  in
          una    unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda   ad
          esigenze     di     semplificazione   e      conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che   pretendono  particolari    procedure,
          fermo   restando l'obbligo  di porre in essere le procedure
          stesse;
            e)  semplificazione  e accelerazione   delle    procedure
          di  spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione   ed
          estensione   alle   fasi   di  integrazione  dell'efficacia
          degli  atti,   di disposizioni   analoghe a quelle  di  cui
          all'art.  51,   comma   2,   del decreto   legislativo    3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)    trasferimento    ad   organi   monocratici   o   ai
          dirigenti amministrativi di funzioni  anche    decisionali,
          che  non  richiedano,  in ragione della  loro specificita',
          l'esercizio in   forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali  con    conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,  nei relativi   procedimenti,   dei    soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            g-bis)  soppressione   dei  procedimenti  che   risultino
          non    piu' rispondenti   alle finalita'  e agli  obiettivi
          fondamentali  definiti dalla   legislazione di   settore  o
          che  risultino    in  contrasto    con  i principi generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
            g-ter)     soppressione     dei     procedimenti      che
          comportino,      per  l'amministrazione  e per i cittadini,
          costi piu' elevati  dei  benefici  conseguibili,      anche
          attraverso         la     sostituzione       dell'attivita'
          amministrativa  diretta con  forme di  autoregolamentazione
          da  parte degli interessati;
            g-quater) adeguamento della    disciplina  sostanziale  e
          procedimentale   dell'attivita'     e        degli     atti
          amministrativi  ai   principi  della normativa comunitaria,
          anche   sostituendo   al    regime    concessorio    quello
          autorizzatorio;
            g-quinquies)    soppressione     dei   procedimenti   che
          derogano  alla normativa   procedimentale  di     carattere
          generale,    qualora    non sussistano piu' le ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
            g-sexies)  regolazione,    ove  possibile,    di    tutti
          gli     aspetti  organizzativi  e  di  tutte  le  fasi  del
          procedimento;
            g-septies)   adeguamento   delle  procedure  alle   nuove
          tecnologie informatiche.
            5-bis. I riferimenti  a testi normativi contenuti   negli
          elenchi   di  procedimenti    da  semplificare    di    cui
          all'allegato  1 alla  presente legge  e alle  leggi  di cui
          al  comma 1  del  presente articolo  si intendono estesi ai
          successivi provvedimenti di modificazione.
            6.   I    servizi  di    controllo    interno    compiono
          accertamenti    sugli effetti     prodotti   dalle    norme
          contenute    nei   regolamenti    di semplificazione  e  di
          accelerazione    dei  procedimenti amministrativi e possono
          formulare  osservazioni  e    proporre   suggerimenti   per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7.  Le  regioni a statuto   ordinario regolano le materie
          disciplinate dai  commi da  1   a   6 nel   rispetto    dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che   costituiscono    principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico. Tali   disposizioni operano    direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino    a quando esse non avranno
          legiferato in materia.   Entro due   anni dalla    data  di
          entrata  in    vigore  della  presente  legge, le regioni a
          statuto speciale e le province autonome di  Trento  e    di
          Bolzano    provvedono    ad      adeguare    i   rispettivi
          ordinamenti alle norme fondamentali contenute  nella  legge
          medesima.
            8.  In  sede  di prima attuazione  della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b) composizione  e funzioni degli organismi    collegiali
          nazionali  e  locali di  rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo   altresi'  l'istituzione
          di  un    Consiglio  nazionale   degli studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e    meritevoli  privi    di mezzi,   a ridurre il tasso di
          abbandono  degli studi, a determinare  percentuali  massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in   rapporto al  finanziamento    ordinario
          dello   Stato      per   le  universita',  graduando     la
          contribuzione    stessa,  secondo    criteri  di   equita',
          solidarieta'      e   progressivita'  in  relazione    alle
          condizioni economiche  del  nucleo familiare,   nonche'   a
          definire   parametri    e  metodologie  adeguati    per  la
          valutazione delle    effettive  condizioni  economiche  dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette   a  revisione  biennale,  sentite  le  competenti
          commissioni parlamentari;
            d) procedure per il conseguimento del titolo  di  dottore
          di   ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica 11 luglio 1980,    n.  382,  e
          procedimento  di  approvazione degli  atti dei concorsi per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)   procedure   per l'accettazione   da   parte    delle
          universita'      di  eredita',     donazioni  e     legati,
          prescindendo     da  ogni      autorizzazione   preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),   sono   emanati  previo     parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme  di  cui
          al  comma  8, lettera c),   il decreto  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more    della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi    universitari di   cui all'art.   6 della  medesima
          legge.
            11. Con il disegno   di legge di cui  al  comma    1,  il
          Governo  propone annualmente   al   Parlamento   le   norme
          di    delega    ovvero    di delegificazione     necessarie
          alla     compilazione     di   testi    unici legislativi o
          regolamentari, con  particolare  riferimento  alle  materie
          interessate  dalla  attuazione    della  presente legge. In
          sede di prima attuazione della presente  legge, il  Governo
          e'    delegato  ad emanare, entro il   termine di  sei mesi
          decorrenti dalla  data di  entrata in vigore   dei  decreti
          legislativi    di    cui  all'art.    4,    norme  per   la
          delegificazione delle materie di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera  c),  non  coperte  da   riserva assoluta di legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di  cui al medesimo art. 4,  comma  4,  lettera  c),  anche
          attraverso      le  necessarie  modifiche,  integrazioni  o
          abrogazioni di norme, secondo i    criteri  previsti  dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
            -  Si  riporta   il testo del n. 40 dell'allegato  1 alla
          citata legge n. 59/1997:
            "40.  Procedimento  per  l'assegnazione del    contributo
          alla     Lega  italiana  contro  i    tumori  e  al  Centro
          internazionale  di ricerche per il cancro a Lione:
            legge 18 marzo 1982, n. 88, e legge 21  aprile  1977,  n.
          164;
            legge    28 dicembre   1995, n.   549, art.  1, comma  40
          (tabella    A  -  Amministrazione  17  -  Ministero   della
          sanita')".
            -  La  legge 18 febbraio  1963, n.  67, reca: "Abolizione
          del Fondo nazionale di  soccorso  invernale,  finanziamento
          degli  enti  comunali  di assistenza e istituzione   di una
          addizionale ai  diritti erariali sui pubblici spettacoli  e
          alla tassa di lotteria".
            -  La   legge 2 ottobre  1967, n. 947, reca:  "Contributo
          finanziario  dell'Italia  al   Centro   internazionale   di
          ricerche per il cancro".
            -  La    legge 21 aprile 1977,   n. 164, reca: "Modifiche
          alla legge 2 ottobre 1967, n. 947,  concernente  contributo
          finanziario   dell'Italia   al   Centro  internazionale  di
          ricerche per il cancro".
            - La legge  18 marzo 1982, n. 88, reca:  "Incremento  del
          contributo  statale  a  favore  della  Lega italiana per la
          lotta contro i tumori".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 1,  comma  40,  della
          legge    28  dicembre    1995,  n.     549     (Misure   di
          razionalizzazione della  finanza pubblica):
            "40.  Gli importi  dei contributi  dello Stato  in favore
          di  enti,  istituti,  associazioni,   fondazioni ed   altri
          organismi, di  cui alla tabella A  allegata, alla  presente
          legge,  sono  iscritti in  un unico capitolo nello stato di
          previsione di ciascun Ministero interessato.   Il  relativo
          riparto  e'    annualmente effettuato da  ciascun Ministro,
          con proprio decreto,   di concerto con  il  Ministro    del
          tesoro,   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          competenti,  alle  quali  vengono  altresi'    inviati    i
          rendiconti  annuali   dell'attivita'   svolta  dai suddetti
          enti,   entro trenta giorni   dalla data  di  entrata    in
          vigore  della    legge     di    bilancio,     intendendosi
          corrispondentemente     rideterminate      le      relative
          autorizzazioni di spesa".
            -    Il comma   2 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    governo   e   ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio dei Ministri) prevede che
          con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica,previa
          deliberazione   del Consiglio dei    Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano   emanati i regolamenti per la
          disciplina delle    materie,  non    coperte  da    riserva
          assoluta  di legge  prevista dalla  Costituzione,   per  le
          quali    le      leggi    della    Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della   potesta' regolamentare    del  Governo,
          determinino  le norme generali  regolatrici della materia e
          dispongano l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma 40, della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, vedi nelle note alle premesse.