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LEGGE 2 ottobre 1967, n. 947

Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In adempimento degli obblighi assunti dall'Italia quale membro fondatore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede in Lione, il cui statuto è stato approvato il 20 maggio 1965 dalla 18ª Assemblea mondiale della sanità, è stanziata nel bilancio dello Stato una somma pari all'ammontare di 150.000 dollari USA, quale contributo annuo dovuto dall'Italia, a partire dall'esercizio finanziario 1966.