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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 342

Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/10/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2000)
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Testo in vigore dal: 19-10-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  25  della  legge  19  febbraio  1992,  n.   142,
concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del  Consiglio
del 15 dicembre 1989; 
  Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile  1998,  n.  128,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1995-1997); 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 1999; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1999; 
  Sulla proposta dei Ministri per  le  politiche  comunitarie  e  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Comitato  interministeriale  per   il   credito   e   il   risparmio:
                            composizione 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 2  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia, approvato con  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, di seguito  denominato:  "t.u.",  le  parole:
"dal Ministro del bilancio e della  programmazione  economica,"  sono
soppresse. 
           Nota al titolo: 
           Avvertenza: 
            - Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dellart.  10,  commi  2  e  3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  reca:
          "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione  prevede  che  l'esercizio
          della funzione legislativa puo' essere delegato al  Governo
          con determinazione di principii e  criteri  direttivi  solo
          per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della  legge  19
          febbraio  1992,  n.   142,   recante:   "Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (Legge  comunitaria  per
          il 1991)": 
            "25  (Accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   ed
          esercizio  della  medesima:  criteri  di  delega).   -   1.
          L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE 
          deve avvenire in conformita' dei seguenti principi: 
            a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi  o
          altri fondi rimborsabili per  l'esercizio  del  credito  e'
          riservata agli enti creditizi; restano ferme la  disciplina
          del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali
          nonche' le discipline speciali sulla  raccolta  degli  enti
          pubblici e di particolari categorie di imprese; 
            b) gli enti creditizi restano soggetti per  le  attivita'
          esercitate in Italia sulla vigilanza  dell'Autorita'  dello
          Stato membro della Comunita' economica europea che ha  dato
          l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e
          l'amministrazione centrale dell'ente; 
            c) gli enti possono prestare in Italia i servizi  di  cui
          all'allegato  alla  direttiva  del   Consiglio   89/646/CEE
          direttamente o per il tramite di  succursali  o  filiazioni
          alle condizioni di cui alla direttiva  stessa,  sempre  che
          tali  attivita'  siano  state  autorizzate  sulla  base  di
          requisiti oggettivi; 
            d)  gli   enti   possono   procedere   alla   pubblicita'
          relativamente ai servizi offerti, alle condizioni  previste
          per le  medesime  attivita'  dalla  disciplina  italiana  e
          restano  ferme  le  disposizioni  tributarie  vigenti   per
          l'accertamento delle imposte dovute dai residenti  ed  ogni
          altra  disposizione  sanzionatoria  e  penale   concernente
          l'attivita' creditizia e finanziaria; 
            e)  dovra'  essere  adottata  ogni   altra   disposizione
          necessaria  per  adeguare  alla  direttiva  del   Consiglio
          89/646/CEE la disciplina vigente  per  gli  enti  creditizi
          autorizzati in Italia. 
            2. Il Governo, su proposta  del  Ministro  del  tesoro  e
          sentito il parere delle competenti  commissioni  permanenti
          della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da
          esprimersi entro  quarantacinque  giorni,  e'  delegato  ad
          emanare, entro diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  un   testo   unico   delle
          disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato  con
          le  altre  disposizioni  vigenti  nella   stessa   materia,
          apportandovi le modifiche necessarie a  tal  fine.  Restano
          comunque ferme le disposizioni  contenute  nella  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1. 
            3.  In  quanto  compatibili,  si   applicano   le   altre
          disposizioni contenute nel titolo V della legge 10  ottobre
          1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza
          del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e
          comunicazioni, alla sospensione del  voto,  all'obbligo  di
          alienazione,  alle  sanzioni  penali  e  ai  conflitti   di
          interesse". 
            - Il titolo del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
          385, e' riportato nella nota al titolo. 
            - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5,  della  legge
          24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per  l'adempimento  di
          obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle 
          Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997): 
            "5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  il  termine
          di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi  2  e
          3,  disposizioni  integrative  e  correttive  del   decreto
          legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
          modificazioni,  nel  rispetto  dei   principi   e   criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  della  procedura  indicati
          nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142". 
            - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  reca:
          "Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52". 
           Nota all'art. 1. 
            - Il testo dell'art. 2 del T.U.B.,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
            "Art. 2 (Comitato interministeriale per il credito  e  il
          risparmio). -  1.  Il  Comitato  interministeriale  per  il
          credito e il risparmio ha l'alta vigilanza  in  materia  di
          credito e di tutela  del  risparmio.  Esso  delibera  nelle
          materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto
          legislativo o da altre  leggi.  Il  CICR  e'  composto  dal
          Ministro del tesoro, che  lo  presiede,  dal  Ministro  del
          commercio con l'estero, dal Ministro per  il  coordinamento
          delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  dal
          Ministro delle finanze, dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  dal  Ministro  dei  lavori
          pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie.  Alle
          sedute partecipa il 
          Governatore della Banca d'Italia. 
            2. Il presidente puo' invitare altri Ministri a 
          intervenire a singole riunioni. 
            3. Il CICR e'  validamente  costituito  con  la  presenza
          della maggioranza dei suoi membri e delibera con 
          il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
            4. Il direttore generale del Tesoro  svolge  funzioni  di
          segretario. Il  CICR  determina  le  norme  concernenti  la
          propria organizzazione  e  il  proprio  funzionamento.  Per
          l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale  della
          Banca d'Italia".