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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 21 luglio 1999, n. 315

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle camere di commercio italiane all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-1999
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vigente al 03/05/2024
Testo in vigore dal: 28-9-1999
                             IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  l'articolo  9  della  legge  1  luglio  1970,  n.  518,  che
conferisce  al Ministro  del commercio  con l'estero  la facolta'  di
concedere  contributi alle  camere di  commercio italiane  all'estero
riconosciute ufficialmente ai sensi della citata legge;
  Visto l'articolo 12  della legge 7 agosto 1990, n.  241, secondo il
quale   la   concessione   di   contributi,   e'   subordinata   alla
predeterminazione    ed   alla    pubblicazione   da    parte   delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  dei criteri  e delle  modalita' cui  le amministrazioni
stesse devono attenersi;
  Visto  l'articolo 22,  comma 1,  del decreto  legislativo 31  marzo
1998, n.  143, secondo  cui i contributi  concessi dal  Ministero del
commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento
di  specifiche  attivita'  promozionali  di rilievo  nazionale  e  la
realizzazione  di   progetti  volti   a  favorire,   in  particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
  Visto l'articolo  22, comma  3, del  citato decreto  legislativo 31
marzo  1998, n.  143, secondo  cui i  criteri e  le procedure  per la
concessione dei  contributi erogati  dal Ministero del  commercio con
l'estero sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge
n. 241 del 1990, nel  rispetto dei principi dettati dall'articolo 20,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 5 luglio 1999;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 35835 del 19 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Il presente  regolamento detta, ai sensi  dell'articolo 12 della
legge  7  agosto 1990,  n.  241,  i criteri  e  le  modalita' per  la
concessione  di contributi  alle  spese che  le  camere di  commercio
italiane all'estero, riconosciute ai sensi della legge 1 luglio 1970,
n.  518,  sostengono  per  sviluppare le  relazioni  commerciali  con
l'Italia.
  2. Ai  fini del  presente regolamento si  intende per  Ministero il
Ministero del commercio con l'estero.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art. 10,  comm  3,  del  testo  unico    delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei  decreti    del  Presidente    della
          Repubblica  italiana e  sulle pubblicazioni ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    26  dicembre
          1985,  n.   1092, al   solo fine  di facilitare  la lettura
          delle  disposizioni di  legge  alle quali  e' applicato  il
          rinvio.  Restano  invariati   il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alla premessa:
            -   La    legge  1    luglio  1970,  n.    518,  recante:
          "Riordinamento delle  camere    di    commercio    italiane
          all'estero",   e'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale 21
          luglio  1970,  n. 182.  Si  riporta il  testo dell'art. 9:
            "Art.  9.  -   Il   Ministero   per il   commercio    con
          l'estero    puo' concedere  alle associazioni  riconosciute
          ai  sensi della  presente legge   contributi   alle   spese
          di   funzionamento.   Le   richieste  di contributo  devono
          essere  inoltrate al  Ministero del  commercio con l'estero
          per il  tramite della  rappresentanza diplomatica  italiana
          competente, che esprimera' il proprio motivato parere.
            Nel  determinare la  misura dei  contributi da    erogare
          nei    limiti  delle  disponibilita'  annuali dell'apposito
          capitolo del proprio stato di previsione   della spesa,  il
          Ministero   del   commercio      con  l'estero  valuta,  in
          particolare, l'opera svolta  e da svolgere in favore  dello
          sviluppo  delle    relazioni  commerciali  con l'Italia   e
          l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale".
            - La legge 7 agosto 1990,  n. 241, recante: "Nuove  norme
          in  materia di procedimento amministrativo  e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi",  e' pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale 18  agosto 1990, n. 192. Si riporta  il
          testo dell'art. 12:
            "Art.   12.  -    1.  La  concessione  di    sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed      ausili      finanziari      e
          l'attribuzione  di    vantaggi    economici    di qualunque
          genere  a   persone  ed  enti  pubblici   e  privati   sono
          subordinate  alla predeterminazione  ed alla  pubblicazione
          da    parte  delle  amministrazioni procedenti, nelle forme
          previste dai rispettivi ordinamenti,  dei criteri  e  delle
          modalita' cui  le amministrazioni stesse devono attenersi.
            2.  L'effettiva osservanza  dei criteri e delle modalita'
          di cui  al  comma    1    deve    risultare    dai  singoli
          provvedimenti  relativi  agli interventi di cui al medesimo
          comma 1".
            -  Il  decreto   legislativo  31  marzo  1998,   n.  143,
          recante:     "Disposizioni  in  materia  di  commercio  con
          l'estero, a norma dell'art.  4, lettera c), e  dell'art. 11
          della legge 15 marzo  1997, n. 59", e'  pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale  13  maggio  1998, n.  109.  Si riporta
          il testo dell'art. 22, commi 1 e 3:
            "1. Fatto  salvo quanto previsto  dall'art. 7 della legge
          25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma
          40, della legge 28 dicembre  1995, n.  549,   concessi  dal
          Ministero  del commercio  con l'estero,  sono   finalizzati
          ad      incentivare    lo      svolgimento    di specifiche
          attivita'   promozionali  di   rilievo  nazionale    e   la
          realizzazione    di    progetti  volti    a  favorire,   in
          particolare,  l'internazionalizzazione  delle   piccole   e
          medie   imprese.  Essi  possono  essere  erogati,    previa
          individuazione  da effettuare con  il decreto  ministeriale
          previsto dal  suddetto art. 1, comma 40,  anche a favore di
          soggetti    diversi  da quelli   indicati, per il  predetto
          Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata".
            "3.  I  criteri  e  le    procedure  di  concessione  dei
          contributi   erogati   dal   Ministero  del  commercio  con
          l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi  1
          e  2 e   le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi,
          dei  risultati sono stabiliti, ai sensi  dell'art. 12 della
          legge 7 agosto 1990, n.   241, e  successive  modifiche  ed
          integrazioni,  nel ripetto dei principi stabiliti dall'art.
          20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            - La legge 15 marzo 1997,  n.  59,  recante:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni ed enti locali per la  riforma    della    pubblica
          amministrazione    e       per      la      semplificazione
          amministrativa",  e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          17  marzo 1997, n. 63 s.o. n. 56/L.  Si  riporta  il  testo
          dell'art. 20, comma 5:
            "5.  I  regolamenti  si  conformano ai seguenti criteri e
          principi:
            a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi e  di
          quelli che agli  stessi risultano  strettamente connessi  o
          strumentali    e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni   per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
            b)   riduzione dei   termini per   la  conclusione    dei
          procedimenti    e  uniformazione dei tempi di   conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c) regolazione uniforme   dei procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)     riduzione   del     numero    di      procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono    alla   medesima attivita', anche riunendo in
          una  unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda     ad
          esigenze      di     semplificazione   e     conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso,  ovvero  che   pretendono particolari   procedure,
          fermo  restando l'obbligo  di porre in essere le  procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          estensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)   trasferimento   ad   organi   monocratici    o    ai
          dirigenti  amministrativi  di funzioni anche   decisionali,
          che non richiedano, in ragione della    loro  specificita',
          l'esercizio  in    forma  collegiale,  e sostituzione degli
          organi  collegiali  con    conferenze  di  servizi  o   con
          interventi,    nei relativi   procedimenti,   dei  soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)    l'individuazione delle   responsabilita'   e  delle
          procedure  di verifica e controllo".
            -  La   legge  23  agosto   1988,  n.   400,     recante:
          "Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della     Presidenza   del Consiglio  dei    Ministri".  Si
          riporta il testo  del vigente  art. 17, comma 3:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'  citato
          nelle note alle premesse.
            -   La legge  1  luglio 1970,  n.  518, e'  citata  nelle
          note  alle premesse.