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DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. 258

Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2013)
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Testo in vigore dal: 19-8-1999
al: 15-12-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), l'articolo 12, comma 1,
lettera  g),  e  l'articolo  14  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  Trasformazione  del  Centro  europeo  dell'educazione  in  Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.
  1.  Il  Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del
decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, e'
trasformato  in  "Istituto  nazionale  per la valutazione del sistema
dell'istruzione",  di  seguito  denominato  Istituto.  L'Istituto  e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il
Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le
priorita'  strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere conto per
programmare l'attivita' di valutazione.
  2.  L'Istituto,  al  quale  sono  trasferite  le risorse del Centro
europeo  dell'educazione,  mantiene personalita' giuridica di diritto
pubblico  ed  autonomia  amministrativa  ed  e'  dotato  di autonomia
contabile,  patrimoniale,  regolamentare  e  di autonomia finanziaria
come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.
  3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del
sistema  di  istruzione  nel  suo  complesso  ed  analiticamente, ove
opportuno  anche  per  singola istituzione scolastica, inquadrando la
valutazione  nazionale  nel  contesto internazionale; studia le cause
dell'insuccesso  e  della  dispersione  scolastica con riferimento al
contesto  sociale  ed  alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
attivita'  di  valutazione  sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce
supporto    e   assistenza   tecnica   all'amministrazione   per   la
realizzazione  di  autonome iniziative di valutazione e supporto alle
singole  istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di
archivi  informatici  liberamente  consultabili;  valuta  gli effetti
degli  esiti  applicativi delle iniziative legislative che riguardano
la  scuola;  valuta  gli  esiti  dei  progetti  e delle iniziative di
innovazione  promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione
italiana  a  progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e
nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.
  4.  All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti risorse,
i  compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che
e' contestualmente soppresso.
  5.  Ai  fini  della  realizzazione  di  iniziative  che  comportino
attivita'    di   valutazione   e   di   promozione   della   cultura
dell'autovalutazione  da  parte  delle  scuole  l'Istituto si avvale,
sulla  base  della  direttiva  di  cui  al comma 1, anche dei servizi
dell'amministrazione   della   pubblica   istruzione   istituiti  sul
territorio  provinciale  e  delle  specifiche  professionalita' degli
ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
            -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  76 e 87 della
          Costituzione:
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi, ed emana i  decreti aventi valore  di
          legge e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Si riporta il testo dell'art.  11, comma 1, lettera b);
          dell'art.  12, comma 1, lettera g) e dell'art.    14  della
          legge  15  marzo  1997,  n.    59 (Delega al Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplicazione amministrativa):
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 luglio 1998, uno o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
              a) (Omissis);
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in   settori diversi   dalla assistenza    e    previdenza,
          nonche'    gli  enti   privati, controllati direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,     che   operano.      anche
          all'estero,  nella  promozione  e  nel sostegno pubblico al
          sistema produttivo nazionale".
            "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui  alla
          lettera  a)  del   comma 1,   dell'art. 11,  il  Governo si
          atterra', oltreche'    ai  principi    generali  desumibili
          dalla  legge    23 agosto   1988, n.   400, dalla   legge 7
          agosto  1990, n.   241, e   dal   decreto  legislativo    3
          febbraio  1993,  n.  29,  e    successive  modificazioni ed
          integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
              a)-f) (Omissis);
            g)   eliminare   le    duplicazioni    organizzative    e
          funzionali,   sia all'interno di  ciascuna amministrazione,
          sia fra  di esse,  sia tra organi amministrativi  e  organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione delle funzioni e  degli  uffici  esistenti,  e
          ridisegnare     le   strutture  di  primo   livello,  anche
          mediante  istituzione      di      dipartimenti      o   di
          amministrazioni    ad   ordinamento autonomo o di agenzie e
          aziende, anche risultanti dalla aggregazione di  uffici  di
          diverse  amministrazioni,   sulla   base di   criteri    di
          omogeneita', di complementarieta' e di organicita'".
            "Art.  14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera  b)  del  comma  1    dell'art.  11,   il   Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi      amministrativi   e   si   atterra', oltreche' ai
          principi generali desumibili   dalla legge 7  agosto  1990,
          n..    241,   e   successive   modificazioni, dal   decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   fusione   o   soppressione  di enti  con  finalita',
          omologhe   o complementari, trasformazione di  enti  per  i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile in ufficio dello Stato   o di  altra  amministrazione
          pubbllca    ovvero  in  struttura  di   universita', con il
          consenso della medesima, ovvero   liquidazione  degli  enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e'  tenuto  a presentare contestuale piano  di utilizzo del
          personale ai sensi  dell'art. 12, comma 1, lettera  s),  in
          carico ai suddetti enti;
            b)    trasformazione   in   associazioni   o in   persone
          giuridiche   di diritto  privato    degli  enti    che  non
          svolgono    funzioni  o    servizi di rilevante   interesse
          pubblico   nonche'    di  altri    enti    per    il    cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico;  trasformazione in  ente pubblico economico  o in
          societa'    di  diritto privato di enti   ad alto indice di
          autonomia finanziaria,  per i casi di  cui alla    presente
          lettera    il Governo  e'  tenuto a  presentare contestuale
          piano  di utilizzo del  personale ai sensi   dell'art.  12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c)  omogeneita'   di organizzazione per enti  omologhi di
          comparabile rilevanza, anche    sotto  il    profilo  delle
          procedure  di  nomina degli organi  statutari, e  riduzione
          funzionale    del  numero    di  componenti  degli   organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza  ministeriale,    con   esclusione,   di   norma,
          di       rappresentanti  ministeriali   negli   organi   di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
            e)  contenimento delle  spese  di   funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in   analogia a quanto
          previsto dall'art. 20,  comma 7, del decreto    legislativo
          3      febbraio      1993,    n.     29,   e     successive
          modificazioni;
            f)  programmazione  atta  a  favorire  la   mobilita'   e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
           Nota all'art. 1:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art. 290   del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione  del testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
            "Art.  290  (Centro  europeo  dell'educazione).   - 1. Il
          Centro europeo dell'educazione,  istituito    a  norma  del
          decreto   del Presidente della Repubblica  31 maggio  1974,
          n.  419, con   sede   in Frascati,   villa  Falconieri,  ha
          personalita  giuridica    di  diritto  pubblico e autonomia
          amministrativa.
            2. Esso e'   sottoposto alla  vigilanza  del    Ministero
          della pubblica istruzione.
            3.   Il  Centro  europeo  ha  il  compito  di  curare  la
          raccolta, l'elaborazione     e    la    diffusione    della
          documentazione pedagogicodidattica  italiana  e   straniera
          e  di    condurre    studi    e  ricerche sugli ordinamenti
          scolastici   di altri  Paesi  con  particolare  riguardo  a
          quelli  della Comunita'   europea e sull'attivita  in campo
          educativo delle organizzazioni internazionali.
            4.  In  particolare  il  Centro  europeo  dell'educazione
          attende a studi e ricerche:
            a)   sulla   programmazione   e  sui  costi  dei  sistemi
          educativi;
            b) sulla  educazione permanente ed educazione  ricorrente
          anche  con  riferimento  ai  rapporti  tra   formazione   e
          occupazione;
            c)  sui  problemi  dell'apprendimento  e  della  relativa
          valutazione;
            d)  sull'innovazione educativa  e sull'aggiornamento  del
          personale ispettivo, direttivo e docente;
               e) sull'impiego delle tecnologie educative".