stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1 febbraio 1999, n. 222

Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1999
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 27-7-1999
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                           di concerto con 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
  Visto il decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.  511,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ed,  in
particolare, l'articolo 9-septies, come  novellato  dall'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.  4,  convertito  dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, e dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge  5  giugno
1998, n. 176, il quale prevede che, per  favorire  la  diffusione  di
forme  di  lavoro  autonomo,  la  Societa'  per  l'imprenditorialita'
giovanile S.p.a., cura la selezione, il finanziamento e  l'assistenza
tecnica  di  progetti  relativi  all'avvio  di   attivita'   autonome
realizzate  da  soggetti  inoccupati  e  disoccupati  residenti   nei
territori di cui all'obiettivo 1 dei  programmi  comunitari,  secondo
criteri e modalita' fissati con decreto del Ministro del  tesoro,  di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, in data 8 novembre 1996,  n.  591,  con  il
quale e' stato adottato il regolamento di attuazione  della  predetta
disposizione legislativa; 
  Visto l'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che estende il suddetto intervento alle aree che presentano rilevante
squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, secondo quanto  previsto
dall'articolo 36, secondo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate  con  il  decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data  14  marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  talune  modificazioni   ed
integrazioni  al  predetto  regolamento,  al  fine  di  recepire   le
disposizioni legislative sopra richiamate; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. DAGL/1-1-4/31890/4.6.58 del 18 dicembre 1998); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro,  di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 591
dell'8 novembre 1996  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni  e
integrazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
 " b) residenza, alla data del 3 ottobre 1996, nei territori  di  cui
all'obiettivo  1  dei  programmi  comunitari,   come   definiti   dal
regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 -  Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna - e,  alla
data  del  1  gennaio  1998,  nelle  aree  che  presentano  rilevante
squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate  con  il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14
marzo 1995."; 
  b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole "con garanzie  da
acquisire  sull'investimento  mediante   iscrizione   di   privilegio
speciale"  sono  sostituite  dalle  parole   "con   idonee   garanzie
assicurative da acquisire sull'investimento."; 
  c) all'articolo 4, comma 2, dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente lettera cbis): 
 "c-bis) costi sostenuti per prestazioni di garanzie assicurative sui
beni finanziati."; 
  d) all'articolo 5, al comma 1, dopo  le  parole  "obiettivo  1"  e'
aggiunta la seguente proposizione: "e nelle aree individuate  con  il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14
marzo 1995."; 
  e) all'articolo 6, comma 1, le parole "durata di quattro mesi" sono
sostituite dalle parole "durata massima di tre mesi."; 
  f) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
 "1.  Per  l'attuazione  del   provvedimento   di   ammissione   alle
agevolazioni, la  Societa'  provvede  a  stipulare  con  il  soggetto
beneficiario un apposito contratto e a  versare  sul  conto  corrente
bancario da esso indicato un'anticipazione pari al 30 per  cento  del
totale degli investimenti ammessi alle agevolazioni. 
  2. La Societa' puo' richiedere al beneficiario tutti gli elementi o
documenti utili per comprovare le spese effettivamente  sostenute  e,
previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione  a  saldo  del
contributo in conto capitale e del  prestito  agevolato  in  un'unica
soluzione". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  difarlo
osservare. 
   Roma, 1 febbraio 1999 
                         Il Ministro del tesoro, del bilancio 
                            e della programmazione economica 
                                           Ciampi 
   Il Ministro del lavoro 
 e della previdenza sociale 
         Bassolino 
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1999 
  Reg. n.3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 256 
           Avvertenza: 
           Il testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            -  Il  testo  dell'art.  9-septies  del  decreto-legge  1
          ottobre 1996, n. 511, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, come novellato dall'art. 4,
          comma  3,  del  decreto-legge  20  gennaio  1998,   n.   4,
          convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 e dall'art.  1,
          comma 1-quinquies, del decreto-legge 8 aprile 1998, n.  78,
          convertito dalla  legge  5  giugno  1998,  n.  176,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 9-septies (Misure straordinarie per  la  promozione
          del lavoro autonomo nelle regioni del  Mezzogiorno).  -  1.
          Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo,  la
          Societa'   per   l'imprenditorialita'   giovanile   S.p.a.,
          costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio  1995,  n.
          26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  marzo
          1995,  n.  95,  cura  la  selezione,  il  finanziamento   e
          l'assistenza tecnica  di  progetti  relativi  all'avvio  di
          attivita' autonome realizzate da inoccupati  e  disoccupati
          residenti  nei  territori  di  cui  all'obiettivo   1   dei
          programmi comunitari. 
            2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi
          a corsi  di  formazione/selezione,  non  retribuiti,  della
          durata  massima  di  tre  mesi,  durante  i   quali   viene
          definitivamente  verificata   la   fattibilita'   dell'idea
          progettuale  e  vengono   trasferite   ai   proponenti   le
          principali conoscenze in materia di gestione. La  struttura
          e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
          criteri previsti dall'Unione europea 
          per i programmi del Fondo sociale europeo. 
            3. Il Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale,  fissa  con  proprio
          decreto  criteri   e   modalita'   di   concessione   delle
          agevolazioni. 
            4. Per le finalita' di cui al comma  1  la  Societa'  per
          l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai  soggetti,
          la cui proposta sia ritenuta valida da un  punto  di  vista
          tecnicoeconomico, le seguenti agevolazioni: 
            a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto,
          documentato, di attrezzature; 
            b) fino a venti  milioni  di  prestito,  restituibile  in
          cinque anni con idonee garanzie assicurative  da  acquisire
          sull'investimento; 
            c) fino a dieci milioni; a fondo perduto,  per  spese  di
          esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; 
            d) l'affiancamento di un tutor specializzato. 
            4-bis. La  Societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile
          S.p.a.  e'  autorizzata  a  provvedere,  alla  stipula  del
          contratto   di   finanziamento,   all'erogazione   di   una
          anticipazione  pari  al  30  per  cento  del  totale  degli
          investimenti ammessi. 
            5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per
          l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  stipula   apposita
          convenzione con i Ministeri del lavoro e  della  previdenza
          sociale e del tesoro. 
            6. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995  e
          di lire 50 miliardi per  l'anno  1996.  Le  predette  somme
          possono essere utilizzate quale copertura  della  quota  di
          finanziamento   nazionale   di   programmi    coofinanziati
          dall'Unione europea. 
            7. I titolari delle indennita' di  mobilita'  ammessi  al
          corso possono cumulare le agevolazioni di cui  al  comma  4
          con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge
          23 luglio 1991, n. 223". 
            - Il testo dell'art. 4, comma 15, della legge 27 
          dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: 
            "15. Le agevolazioni previste  per  i  progetti  relativi
          all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati  e
          disoccupati di cui all'art. 9-septies del  decreto-legge  1
          ottobre 1996, n. 510, convertito con  modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle  aree  che
          presentano rilevante squilibrio tra domanda  e  offerta  di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, come individuate con il decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1995, ai sensi
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  dalla
          legge 19 luglio 1993,  n.  236.  Gli  oneri  derivanti  dal
          presente comma fanno carico sulle quote  che  il  CIPE,  in
          sede di riparto delle risorse  finanziarie  destinate  allo
          sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di  cui  al
          periodo precedente in una percentuale non superiore  al  25
          per cento delle risorse destinate  per  analoghe  finalita'
          alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento  (CEE)  n.
          2052/88, e successive modificazioni". 
            - Il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          le materie di competenza di piu' Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi devono essere  comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
           Note all'art. 1: 
            - Il testo vigente degli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e  7  del
          decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, 8 novembre 1996,  n.
          591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana - serie generale - n. 274  del  22  novembre  1996
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
            "Art. 1  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Le  domande  di
          ammissione alle agevolazioni di cui al  successivo  art.  3
          sono presentate  dai  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
            a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi
          alla data di presentazione della domanda; 
            b) residenza, alla data del 3 ottobre 1996, nei territori
          di cui  all'obiettivo  1  dei  programmi  comunitari,  come
          definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20
          luglio  1993  -  Molise,  Campania,   Puglia,   Basilicata,
          Calabria, Sicilia e Sardegna - e, alla data del  1  gennaio
          1998, nelle aree che presentano  rilevante  squilibrio  tra
          domanda e  offerta  di  lavoro,  come  individuate  con  il
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
          in data 14 marzo 1995; 
            c)  eta'  superiore  ai   18   anni   alla   data   della
          presentazione della domanda". 
            "Art. 3 (Agevolazioni). - 1. Ai soggetti di cui  all'art.
          1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, 
          sono concesse le seguenti agevolazioni: 
            a) contributo a fondo perduto fino a  trenta  milioni  di
          lire per l'acquisto documentato di attrezzature; 
            b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in
          cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al  36
          per cento del tasso di riferimento  per  le  operazioni  di
          credito  agevolato  alle  imprese   artigiane   di   durata
          superiore a 18 mesi, con idonee  garanzie  assicurative  da
          acquisire sull'investimento; 
            c) controllo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire
          per  spese  di  esercizio  sostenute  nel  primo  anno   di
          attivita'; 
            d) servizi di assistenza tecnica da  parte  di  un  tutor
          specializzato   nella   fase   di    realizzazione    degli
          investimenti e di avvio della gestione delle iniziative". 
            "Art. 4 (Spese ammissibili). - 1.  Per  la  realizzazione
          del  progetto  sono  ammissibili   le   spese,   al   netto
          dell'I.V.A., relative all'acquisto di attrezzature ed altri
          beni materiali ed immateriali ad  utilita'  pluriennale.  I
          beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati
          al  ciclo  produttivo,  nuovi  di  fabbrica  o   usati,   a
          condizione  che  non  siano  stati  oggetto  di  precedenti
          agevolazioni pubbliche e offrano 
          idonee e comprovate garanzie di funzionalita'. 
            2. Per il primo anno  di  esercizio  dell'attivita'  sono
          ammissibili le seguenti spese che siano state 
          effettivamente sostenute e documentate: 
            a) acquisto di materie  prime,  semilavorati  e  prodotti
          finiti; 
            b) utenze e canoni di locazione per immobili; 
            c) oneri finanziari, esclusi gli  interessi  relativi  al
          prestito agevolato; 
            c-bis)  costi  sostenuti  per  prestazioni  di   garanzie
          assicurative sui beni finanziati. 
            3. Non sono ammissibili le spese sostenute  anteriormente
          alla   data   del   provvedimento   di   ammissione   delle
          agevolazioni. Non sono, inoltre,  ammissibili  le  seguenti
          spese: 
            a) per l'acquisto di terreni; 
            b) per la costruzione, la ristrutturazione e  l'acquisto,
          anche mediante locazione finanziaria, di immobili; 
            c) per prestazioni di servizi; 
            d) per stipendi e salari". 
            "Art. 5 (Domanda di ammissione alle agevolazioni).  -  1.
          La domanda di ammissione alle agevolazioni e' inviata  alla
          Societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.,  di
          seguito  denominata  "Societa'",  esclusivamente  a   mezzo
          raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento.   Alla
          domanda e' allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto
          di notorieta' resa ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15, secondo il  modello  che  la  Societa'
          rendera' disponibile direttamente o presso gli  uffici  dei
          comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1 e nelle
          aree individuate con il decreto del Ministro del  lavoro  e
          della previdenza sociale in data 14 marzo 1995, al fine  di
          fornire  tutti  gli  elementi,   formali   e   sostanziali,
          necessari alla verifica  di  ammissibilita'  della  domanda
          stessa. 
            2.  Le  domande  presentate  secondo  altre  modalita'  o
          incomplete non saranno prese in esame e ne verra' 
          data comunicazione agli interessati. 
            3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei  requisiti,
          la Societa' puo' richiedere  informazioni  alle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura,  agli
          ordini professionali e ad altri soggetti  incaricati  della
          tenuta di registri o elenchi". 
            "Art. 6 (Provvedimento di ammissione alle  agevolazioni).
          - 1. La Societa', sulla base delle  informazioni  riportate
          nell'allegato alle  domande  pervenute,  effettua,  secondo
          l'ordine cronologico di  arrivo,  una  prima  verifica  dei
          requisiti di ammissibilita' delle  iniziative  proposte  ed
          individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non
          retribuiti della durata massima di  tre  mesi,  organizzati
          tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione europea per
          i programmi del Fondo sociale europeo e volti a trasmettere
          ai partecipanti le  principali  conoscenze  in  materia  di
          gestione,  durante  i  quali  viene  anche  definitivamente
          verificata la fattibilita' dell'idea progettuale.  In  caso
          di giudizio positivo, la Societa' delibera l'ammissione  ai
          benefici di cui 
          all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati. 
            2. La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi
          ed alle relative  attivita'  comporta  la  decadenza  della
          domanda di ammissione. 
            3. La delibera di ammissione alle agevolazioni  individua
          il soggetto beneficiario e le caratteristiche del  progetto
          finanziato, stabilisce le  spese  ammesse  ed  i  tempi  di
          attuazione  dell'iniziativa   e   fissa   le   agevolazioni
          concesse. 
            4. I  beni  oggetto  delle  agevolazioni  sono  vincolati
          all'esercizio dell'attivita' per almeno 5 anni dalla 
          data della delibera di ammissione alle agevolazioni". 
            "Art. 7 (Attuazione del provvedimento di ammissione  alle
          agevolazioni). - 1. Per l'attuazione del  provvedimento  di
          ammissione  alle  agevolazioni,  la  Societa'  provvede   a
          stipulare  con  il  soggetto   beneficiario   un   apposito
          contratto e a versare sul conto corrente bancario  da  esso
          indicato un'anticipazione pari al 30 per cento  del  totale
          degli investimenti ammessi alle agevolazioni. 
            2. La Societa' puo' richiedere al  soggetto  beneficiario
          tutti gli elementi o  documenti  utili  per  comprovare  le
          spese   effettivamente   sostenute   e,   previo   apposito
          monitoraggio,  provvede  alla  erogazione   a   saldo   del
          contributo in conto capitale e del  prestito  agevolato  in
          un'unica soluzione. 
            3. La Societa' provvede all'erogazione dei contributi  in
          conto gestione, previa verifica delle spese  effettivamente
          sostenute".