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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 1999, n. 142

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/6/1999
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Testo in vigore dal: 5-6-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la legge  23  aprile 1959,  n.  189, sull'ordinamento  della
Guardia di finanza;
  Vista la legge  29 maggio 1967, n. 371,  e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante:   "Disposizioni  sul  reclutamento  degli
ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza";
  Vista la legge  6 febbraio 1974, n. 45,  e successive modificazioni
ed integrazioni,  sul reclutamento di ufficiali  di complemento della
Guardia di finanza in servizio di prima nomina;
  Vista la legge  25 maggio 1989, n. 190,  e successive modificazioni
ed  integrazioni, recante:  "Disposizioni sulla  revisione dei  ruoli
degli ufficiali, sull'incremento degli  organici e sull'impiego della
Guardia di finanza  nonche' sulla durata in carica  del comandante in
seconda  del Corpo  e  sulla vigilanza  ed il  controllo  in tema  di
distribuzione e  vendita di  generi di  monopolio" che  contiene, tra
l'altro, nuove  norme sul reclutamento degli  allievi ufficiali della
Guardia di finanza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n.
1006,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni, riguardante  il
regolamento  sul  reclutamento  degli   ufficiali  della  Guardia  di
finanza;
  Visto il decreto legislativo 27  febbraio 1991, n. 79, concernente:
il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza";
  Visto il decreto  legislativo 12 maggio 1995,  n. 199, concernente:
"Attuazione  dell'articolo 3  della legge  6 marzo  1992, n.  216, in
materia  di nuovo  inquadramento del  personale non  direttivo e  non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
  Vista la  legge 28 dicembre  1995, n. 549, concernente:  "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica";
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127,  e successive modificazioni
ed  integrazioni,   recante:  "Misure  urgenti  per   lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di decisione  e di
controllo";
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma  3, della citata legge n. 400 del
1988 (nota n. 3-9167 del 25 marzo 1999);
  Ritenuto  che  l'efficiente  perseguimento  dei  peculiari  compiti
demandati al Corpo della Guardia di finanza richieda la previsione di
limiti di  eta' per  l'arruolamento analoghi  a quelli  fissati dalle
norme in precedenza  citate, che contemperano esigenze  di natura sia
formativa,  connesse  allo status  militare,  che  di impiego,  avuto
riguardo  alle  mansioni  cui  e'  adibito  il  personale  del  Corpo
specialmente nella fase iniziale delle diverse carriere;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  aspiranti  all'arruolamento  nel Corpo  della  guardia  di
finanza debbono  essere in  possesso, tra  l'altro, dei  requisiti di
seguito indicati, con riferimento a ciascuno dei seguenti concorsi:
  a)  concorso, ai  sensi  della  legge 29  maggio  1967,  n. 371,  e
successive modifiche, per l'ammissione all'Accademia del Corpo, ruolo
normale:
  1) eta'  compresa tra il  diciottesimo e il ventitreesimo  anno. Il
requisito dell'eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui viene
bandito  il  concorso,  limitatamente  ai  giovani  che  non  abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta'.  Per i giovani che non abbiano
superato il ventitreesimo  anno di eta', detto  requisito va riferito
alla data di scadenza del  termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
  2)  solo  per i  sottufficiali  del  Corpo  in servizio,  eta'  non
superiore ad anni  ventotto alla data di scadenza del  termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  b)  concorso, ai  sensi  della  legge 29  maggio  1967,  n. 371,  e
successive modifiche, per il reclutamento di sottotenenti in servizio
permanente   effettivo  della   Guardia  di   finanza  riservato   ai
marescialli aiutanti  ed ai  marescialli capi in  servizio permanente
nel Corpo: eta' non superiore ad  anni quaranta alla data di scadenza
del  termine per  la  presentazione delle  domande  di ammissione  al
concorso;
  c)  concorso, ai  sensi della  legge 25  maggio 1989,  n. 190,  per
l'ammissione all'Accademia della  Guardia di finanza per  la nomina a
sottotenente  in servizio  permanente effettivo  del ruolo  speciale:
eta' compresa tra il diciottesimo  ed il venticinquesimo anno di eta'
al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
  d)  concorso, ai  sensi della  legge 25  maggio 1989,  n. 190,  per
l'ammissione all'Accademia della  Guardia di finanza per  la nomina a
sottotenente  in servizio  permanente  effettivo  del ruolo  speciale
riservato  ai  sottufficiali in  servizio  permanente  nel Corpo,  in
possesso  delle  specializzazioni  e qualificazioni  previste  per  i
sottufficiali del servizio  aereo e navale della  Guardia di finanza:
eta' non superiore  ad anni ventotto al 31 dicembre  dell'anno in cui
viene bandito il concorso;
  e) concorso, ai sensi della legge  28 dicembre 1995, n. 549, per il
reclutamento di  sottotenenti in servizio permanente  effettivo della
Guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo:
eta' non superiore  ad anni trenta alla data di  scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  f) concorso, ai sensi del  decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
79,  per la  nomina a  maestro direttore  della banda  musicale della
Guardia  di  finanza: eta'  compresa  tra  il venticinquesimo  ed  il
quarantesimo  anno  alla   data  di  scadenza  del   termine  per  la
presentazione  delle  domande  di   ammissione  al  concorso.  Per  i
concorrenti  che  siano  componenti  della  banda  della  Guardia  di
finanza, si prescinde dai predetti limiti di eta';
  g) concorso, ai sensi del  decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
79, per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della
Guardia  di  finanza: eta'  compresa  tra  il venticinquesimo  ed  il
quarantesimo  anno  alla   data  di  scadenza  del   termine  per  la
presentazione  delle  domande  di   ammissione  al  concorso.  Per  i
concorrenti  che  siano  componenti  della  banda  della  Guardia  di
finanza, si prescinde dai predetti limiti di eta';
  h) concorso, ai sensi del  decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
79, per la nomina ad esecutore  della banda musicale della Guardia di
finanza: eta'  compresa tra il  diciottesimo ed il  quarantesimo anno
alla data di scadenza del  termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso. Tale limite  e' elevato di anni cinque per
i militari delle Forze armate o  dei Corpi di polizia in attivita' di
servizio;
  i) concorso, ai sensi del  decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
79, per la nomina ad archivista della banda musicale della Guardia di
finanza: eta'  compresa tra il  diciottesimo ed il  quarantesimo anno
alla data di scadenza del  termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso. Tale limite  e' elevato di anni cinque per
i militari delle Forze armate o  dei Corpi di polizia in attivita' di
servizio;
  l) concorso,  ai sensi del  decreto legislativo 12 maggio  1995, n.
199,   per   l'ammissione   di  allievi   marescialli   alla   Scuola
sottufficiali della Guardia di finanza:
  1) solo per  gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti"  e al ruolo
"appuntati  e finanzieri":  eta' non  superiore ad  anni trentacinque
alla data di scadenza del  termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
  2) eta' compresa tra il  diciottesimo ed il ventiseiesimo anno alla
data di  scadenza del termine  per la presentazione delle  domande di
ammissione al concorso;
  m) concorso,  ai sensi del  decreto legislativo 12 maggio  1995, n.
199, per l'arruolamento di allievi finanzieri nel Corpo della Guardia
di finanza: eta' compresa tra il diciottesimo e il ventiseiesimo anno
alla data di scadenza del  termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso. Il limite massimo di eta' e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio  prestato, comunque non superiore
a tre  anni, per i  cittadini che abbiano prestato  servizio militare
volontario, di leva e di leva prolungata.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E'  fatto obbligo a  chiunque spetti di osservarlo  e farlo
osservare.
   Roma, 23 aprile 1999
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 292
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
            -  Il  testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza    del Consiglio dei Ministri), e' il
          seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
            a)  l'esecuzione delle   leggi e dei decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti  di cui al comma 1, ed    i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,   che  devono   recare
          la   denominazione  di "regolamento", sono  adottati previo
          parere del Consiglio   di Stato, sottoposti al    visto  ed
          alla  registrazione  della   Corte dei   conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
            - Si  riporta il  testo dell'art.  3, primo  comma, della
          legge 29 maggio 1967, n. 371  concernente "Disposizioni sul
          reclutamento  degli  ufficiali in servizio permanente della
          Guardia di finanza":
            "Art. 3. -   L'ammissione al  corso  dell'Accademia    ha
          luogo   mediante   concorso   per   esami   a  cui  possono
          partecipare:
            1)  i giovani,  anche  se  gia' alle  armi,   muniti   di
          diploma   di maturita'  classica  o  scientifica ovvero  di
          abilitazione  tecnico rilasciato  da  qualsiasi  sezione  o
          indirizzo     specializzato     degli  Istituti    tecnici,
          commerciali,  industriali, agrari,  nautici o  per geometri
          ovvero   del  diploma  di  abilitazione    magistrale,  che
          abbiano  compiuto    il diciottesimo   anno di  eta'  e non
          abbiano superato  il ventitreesimo;".
            - Si riporta   il  testo  dell'art.  54,  secondo  comma,
          della  legge  10 maggio 1983, n. 212 concernente "Norme sul
          reclutamento,  gli  organici  e      l'avanzamento      dei
          sottufficiali       dell'Esercito,       della      Marina,
          dell'Aeronautica e della Guardia di finanza":
            "L'eta' massima per la   partecipazione ai  concorsi  per
          l'ammissione   alle  Accademie  militari  e'  stabilita  in
          ventotto anni".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    5  della  legge  29
          maggio 1967, n.  371:
            "Art.    5.   - I   marescialli   in  servizio permanente
          aspiranti   al concorso di ammissione    al  corso  per  la
          nomina  a    ufficiale di cui al n. 2) dell'art. 2, oltre a
          possedere i requisiti indicati nell'art. 1 debbono    avere
          eta'    non  superiore   a quaranta   anni e  devono essere
          riconosciuti         in         possesso     dell'idoneita'
          fisiopsicoattitudinale    al  servizio incondizionato nella
          Guardia di finanza, come ufficiale".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    2  della  legge  25
          maggio  1989,  n.    190  concernente   "Disposizioni sulla
          revisione dei   ruoli  ufficiali,  sull'incremento    degli
          organici    e   sull'impiego   della   Guardia   di finanza
          nonche' sulla durata in  carica del comandante  in  seconda
          del  Corpo  e   sulla vigilanza ed il  controllo in tema di
          distribuzione e vendita di generi di monopolio":
            "Art. 2. -   Gli  ufficiali  del  ruolo  speciale    sono
          tratti,  mediante  separati  concorsi  per titoli ed esami,
          dai:
            a) giovani, di eta' non inferiore  ad anni diciotto e non
          superiore ad  anni venticinque,  in possesso  del   diploma
          di  scuola media  di secondo grado;
            b)  sottufficiali  della  Guardia di finanza, di eta' non
          superiore ad anni  ventotto in   servizio   permanente,  in
          possesso  di licenza  di istruzione  secondaria di  secondo
          grado  e delle  specializzazioni e qualificazioni  previste
          per   i   sottufficiali del  servizio aereo  e navale della
          Guardia di finanza".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  221,  della
          legge  28 dicembre 1995, n. 549    concernente  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
            "221.  -  Per   una piu' incisiva attivita'  di contrasto
          all'evasione fiscale e per ripianare le  vacanze  organiche
          del  ruolo  normale  degli ufficiali in servizio permanente
          effettivo del Corpo della Guardia di finanza previsto dalla
          tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992,  n. 9,
          convertito con   modificazioni dalla   legge 28    febbraio
          1992,  n.  217,   il Corpo della Guardia di finanza  per il
          reclutamento di  sottotenenti    in  servizio    permanente
          effettivo e'  autorizzato ad indire  concorsi straordinari,
          per  titoli    ed  esami,    riservati  agli  ufficiali  di
          complemento laureati,  di eta'   non superiore    a  trenta
          anni, che:
            a)  abbiano    prestato o   stiano prestando  servizio di
          prima nomina nella Guardia di finanza;
            b)  siano  riconosciuti  meritevoli di  parteciparvi  per
          qualita'   morali,   di   carattere   e   per    precedenti
          disciplinari;
            c)   non   si  trovino  nella    condizione  di  inidonei
          all'avanzamento nel congedo".
            - Si riporta  il  testo  del  primo  comma,  lettera  a),
          dell'art.  11  del decreto    legislativo    27    febbraio
          1991,   n.    79    concernente "Riordinamento della  banda
          musicale della Guardia di finanza":
            "Art. 11. - (Omissis);
            a)  alla    data  di    scadenza  del  termine    per  la
          presentazione  delle  domande     abbiano     compiuto   il
          venticinquesimo    anno   di eta'  e  non abbiano  superato
          il   quarantesimo.   Per   i    concorrenti    che    siano
          componenti    della  banda   della Guardia   di finanza  si
          prescinde  dai predetti limiti di eta'".
            - Si riporta  il  testo  del  primo  comma,  lettera  a),
          dell'art.  12  del  sopra  citato  decreto  legislativo  27
          febbraio 1991, n. 79:
            "Art. 12. - (Omissis);
            a)  alla    data  di    scadenza  del  termine    per  la
          presentazione   delle  domande     abbiano     compiuto  il
          venticinquesimo  anno  di eta'  e   non abbiano    superato
          il    quarantesimo.    Per    i   concorrenti   che   siano
          componenti  della banda   della Guardia   di  finanza    si
          prescinde  dai predetti limiti di eta'".
            -  Si  riporta  il  testo  del  primo  comma, lettera a),
          dell'art.  13  del  gia'  citato  decreto  legislativo   27
          febbraio 1991, n. 79:
            "Art. 13. - (Omissis);
            a)  alla    data  di    scadenza  del  termine    per  la
          presentazione  delle   domande   abbiano   compiuto      il
          diciottesimo  anno  di  eta'    e  non  abbiano superato il
          quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque  per  i
          militari  delle    Forze armate o dei   Corpi di polizia in
          attivita' di servizio".
            - Si riporta  il  testo  del  primo  comma,  lettera  a),
          dell'art.  14  del piu' volte citato decreto legislativo 27
          febbraio 1991, n. 79:
            "Art. 14. - (Omissis);
            a)  alla    data  di    scadenza  del  termine    per  la
          presentazione   delle   domande   abbiano   compiuto     il
          diciottesimo anno di  eta'    e  non  abbiano  superato  il
          quarantesimo.  Tale  limite e' elevato di anni cinque per i
          militari delle  Forze armate o dei   Corpi  di  polizia  in
          attivita' di servizio".
            - Si riporta il testo del primo comma, lettera a), n. 2),
          dell'art.   36  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,
          n.  199  concernente "Attuazione dell'art. 3  della legge 6
          marzo 1992, n.  216 in materia di nuovo  inquadramento  del
          personale    non direttivo e  non dirigente del Corpo della
          Guardia di finanza":
            "Art. 36. - (Omissis);
               a) - 1) (omissis);
            2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di eta'".
            - Si riporta il testo del primo comma, lettera b), n. 2),
          dell'art.   36 del  sopra  citato  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 199:
            "Art. 36. - (Omissis);
               b) - 1) (omissis);
            2)  eta'    non  inferiore    ad  anni   diciotto e   non
          superiore  ad anni ventisei".
            -  Si  riporta  il  testo  del   primo comma, lettera b),
          dell'art. 6 del piu' volte citato  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 199:
            "Art. 6. - (Omissis);
            b)  eta',  alla data   dell'effettivo incorporamento, non
          inferiore ad  anni  diciotto  e  non  superiore  ad    anni
          ventisei.  Il  limite  massimo  di  eta' e' elevato   di un
          periodo pari   all'effettivo  servizio  prestato,  comunque
          non superiore  a  tre  anni, per  i  cittadini che  abbiano
          prestato  servizio  militare  volontario, di leva e di leva
          prolungata".