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DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 79

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
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Testo in vigore dal:  5-4-2000
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Art. 11

Nomina a maestro direttore
1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di età;
b) siano muniti di diploma in composizione e strumentazione per banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.
2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale del concorso è dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro direttore della banda musicale.
3. Con il grado di maggiore, il vincitore è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.
5. Il maestro direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
7. Il maestro direttore è inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 è abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.