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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82

Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/4/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2006)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-4-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 29 della legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  che
prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Sentiti  i
rappresentanti sindacali di cui al comma 14  dell'articolo  19  della
citata legge 15 dicembre 1990, n. 395; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, della difesa, della pubblica  istruzione  e
per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                          Promessa solenne 
 
  1. All'atto dell'assunzione in prova, il  personale  del  Corpo  di
polizia penitenziaria presta  promessa  solenne  secondo  la  formula
prevista  dall'articolo  11,  primo  comma,  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  2. La promessa solenne puo' essere prestata in forma individuale  o
collettiva,  dinanzi  al  direttore   generale   dell'Amministrazione
penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore  della  scuola  o
dell'istituto di istruzione. 
  3. La promessa  solenne  in  forma  individuale  e'  prestata  alla
presenza di due testimoni. 
  4. La promessa solenne in forma  collettiva  puo'  essere  prestata
esclusivamente nelle scuole e  negli  istituti  di  istruzione,  alla
presenza di  una  rappresentanza  del  personale  gia'  in  servizio,
davanti al direttore della  scuola  o  dell'istituto  di  istruzione.
Questi pronuncia  la  formula  di  cui  al  comma  1  e  gli  allievi
rispondono: "Prometto". 
  5. Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, e'  redatto
processo verbale. 
  6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la  promessa  solenne  non
viene prestata nuovamente. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicate  e  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare decreti aventi  valore  di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il testo dell'art. 29 della legge 15 dicembre 1990,  n.
          395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) e'  il
          seguente: 
            "Art. 29 (Regolamento di servizio). ­ 1.  Il  regolamento
          di servizio del Corpo di polizia penitenziaria  e'  emanato
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto
          con i Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  della  difesa,
          della pubblica  istruzione  e  per  la  funzione  pubblica,
          sentiti i rappresentanti  sindacali  di  cui  al  comma  14
          dell'articolo 19. 
            2. Nel periodo intercorrente fra la data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e quella di entrata  in  vigore
          del regolamento di servizio, si applicano, per  quanto  non
          previsto dalla presente legge e se compatibili Con essa: 
              a) le disposizioni del regolamento per il  Corpo  degli
          agenti di custodia approvato con regio decreto 30  dicembre
          1937, n.  2584,  e  successive  modificazioni,  quelle  del
          decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508,
          e  successive  modificazioni,  fatta   eccezione   per   la
          disposizione di cui al numero 9) dell'articolo  4,  nonche'
          quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173,  e  successive
          modificazioni; 
              b) le disposizioni relative al  soppresso  ruolo  delle
          vigilatrici penitenziarie. 
            3. Nelle disposizioni di cui al comma 2,  i  gradi  e  le
          qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2
          si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di
          cui alla tabella A allegata alla presente legge". 
            - Il testo vigente dell'art. 17 della legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti. - 1. Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui  manchi  la  disciplina  da  parte
          dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
            - Il comma 14 dell'art. 19 della citata legge 15 dicembre
          1990, n. 395, e' il seguente: 
            "Art. 14. - Sono disciplinate con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sulla  base  di  accordi   stipulati   tra   una
          delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia  e  dal
          Ministro  del  tesoro  o  dai   Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente  delegati,   e   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
          rappresentative del personale, le seguenti materie: 
              a) il trattamento economico; 
              b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i  congedi
          e le aspettative; 
              c)   i   trattamenti   economici   di   missione,    di
          trasferimento e di lavoro straordinario; 
              d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i
          turni di servizio e le  altre  misure  volte  a  migliorare
          l'efficienza e la sicurezza degli istituti; 
              e)  i  criteri  di  massima   per   la   formazione   e
          l'aggiornamento professionale; 
              f) i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale; 
              g)  l'identificazione  dei  ruoli  in   rapporto   alle
          qualifiche; 
              h) i criteri istitutivi degli  organi  di  vigilanza  e
          controllo sulla gestione  delle  mense  e  degli  spacci  e
          dell'Ente    di     assistenza     per     il     personale
          dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41". 
          Nota all'art. 1: 
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  11  del  t.u,  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: 
            "Art. 11 (Promessa solenne e giuramento). -  L'impiegato,
          all'atto dell'assunzione in prova, deve  fare,  davanti  al
          capo dell'Ufficio o ad un suo delegato, in presenza di  due
          testimoni, solenne promessa secondo  la  formula  seguente:
          "Prometto di essere fedele alla  Repubblica,  di  osservare
          lealmente la  Costituzione  e  le  leggi  dello  Stato,  di
          adempiere  ai  doveri  del   mio   ufficio   nell'interesse
          dell'Amministrazione per il pubblico bene". 
          Prima  di  assumere  servizio  di  ruolo  l'impiegato  deve
          prestare giuramento davanti al capo dell'Ufficio, o  ad  un
          suo delegato, in presenza  di  due  testimoni,  secondo  la
          formula seguente: "Giuro di essere fedele alla  Repubblica,
          di osservare lealmente la Costituzione  e  le  leggi  dello
          Stato,   di   adempiere   ai   doveri   del   mio   ufficio
          nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico  bene".
          La promessa solenne e il giuramento  non  si  ripetono  nel
          caso di passaggio ad altro impiego. 
          Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il  giuramento
          importa la decadenza dall'impiego".