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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1976)
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Testo in vigore dal:  27-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stato di sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.