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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 gennaio 1999, n. 76

Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-12-2017
aggiornamenti all'articolo
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                                  e 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti  per
la  prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  da  benzene  ed   in
particolare l'articolo 4, comma 4; 
  Visto il decreto ministeriale  16  maggio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici
di omologazione e di  installazione  e  procedure  di  controllo  dei
sistemi di  recupero  dei  vapori  di  benzine  prodotti  durante  le
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli  impianti  di
distribuzione carburanti; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme
per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari
in data 3 giugno 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
con nota del 21 gennaio 1999; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 4, della legge 4 novembre  1997,  n.  413,  le  modalita'  e  i
termini per la graduale applicazione dell'obbligo di  attrezzare  con
dispositivi  di  recupero  dei  vapori  di  benzina   le   pompe   di
distribuzione delle  benzine  presso  gli  impianti  preesistenti  di
distribuzione dei carburanti. 
                                                             (1)((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera m))  che  e'  abrogato  il  presente  decreto  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza  e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
m)) che e' abrogato il presente decreto escluse  le  disposizioni  di
cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.