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DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1999, n. 37

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) , della legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal: 26-2-1999
al: 25-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
recante  delega  al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed
in  particolare  le  lettere  a),  nella  parte  in cui prevede che i
versamenti diretti possano essere effettuati anche mediante delega ai
concessionari,  e c), che prevede l'eliminazione dell'obbligo del non
riscosso per riscosso;
  Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
            Versamenti mediante delega al concessionario

  1.   I  versamenti  unitari  previsti  dal  capo  III  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, possono essere eseguiti anche
mediante  delega  irrevocabile  ai  concessionari  della  riscossione
convenzionati ai sensi del comma 2.
  2.  Con  convenzione,  approvata  con  decreto  del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e  del  lavoro e della previdenza sociale,
sono  stabiliti  le  modalita'  di  conferimento  della  delega  e di
svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative  modalita'  di  trasmissione  e di conservazione, nonche' le
penalita'   per   l'inadempimento   degli   obblighi  nascenti  dalla
convenzione  stessa  e  la misura del compenso per il servizio svolto
dai  concessionari;  quest'ultima  e'  determinata  tenendo conto del
costo  di  svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal  contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della
tipologia  degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo
dei   versamenti  gestito  dal  sistema;  la  convenzione  ha  durata
triennale.
  3.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le norme che regolano la
gestione  dei  versamenti  unitari  di  cui al comma 1 da parte delle
banche.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Si  riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  della
          legge    28  settembre  1998, n.   337, recante: "Delega al
          Governo   per il riordino della  disciplina  relativa  alla
          riscossione":
            "Art. 1.  - 1. Il  Governo e' delegato  ad emanare, entro
          sei  mesi dalla data  di entrata  in vigore  della presente
          legge,  uno     o  piu'  decreti      legislativi   recanti
          disposizioni    volte   al riordino  della disciplina della
          riscossione e del rapporto con  i  concessionari  e  con  i
          commissari  governativi    provvisoriamente  delegati  alla
          riscossione, al  fine   di  conseguire   un   miglioramento
          dei      risultati   della riscossione mediante ruolo  e di
          rendere piu'   efficace ed efficiente  l'attivita'      dei
          concessionari      e   dei     commissari   stessi,     con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  affidamento,   mediante   procedure    ad    evidenza
          pubblica,    ai  concessionari della   riscossione mediante
          ruolo  delle    entrate  dello  Stato,    degli        enti
          territoriali     e    degli      enti    pubblici,    anche
          previdenziali,  e    previsione  della    facolta',  per  i
          contribuenti,  di  effettuare   il   versamento diretto  di
          tali   entrate anche    mediante  delega  ai  concessionari
          stessi;
            b)  possibilita',    per gli   enti diversi   dallo Stato
          legittimati a riscuotere tramite i concessionari e  per  le
          societa'  cui  partecipino  i  medesimi  enti,  di affidare
          mediante procedure ad evidenza pubblica  agli  stessi  ogni
          forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
          non tributaria;
            c)  eliminazione  dell'obbligo  del   non  riscosso  come
          riscosso gravante sui concessionari;
            d)   affidamento   in   concessione   del   servizio   di
          riscossione  a societa' per azioni,  con  capitale  sociale
          interamente  versato pari ad almeno 5 miliardi di lire,  in
          possesso di adeguati requisiti tecnici e  finanziari  e  di
          affidabilita'  ed  aventi  come  oggetto  lo svolgimento di
          tale servizio   e   di   compiti  ad    esso    connessi  o
          complementari  indirizzati    anche   al   supporto   delle
          attivita'  tributarie  e  di gestione   patrimoniale  degli
          enti  impositori    diversi  dallo    Stato e ridefinizione
          delle   modalita'    di   determinazione    degli    ambiti
          territoriali    delle concessioni,   con estensione  almeno
          provinciale,  secondo  modalita'    che  assicurino      il
          conseguimento      di   miglioramenti   dell'efficienza   e
          dell'efficacia della  funzione e la diminuzione dei  costi.
          Resta  comunque  fermo  quanto  stabilito  dall'art. 53 del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
            e)  previsione  di un  sistema   di   compensi  collegati
          alle    somme  iscritte a   ruolo effettivamente  riscosse,
          alla  tempestivita' della riscossione  e  ai  costi   della
          riscossione,    normalizzati   secondo criteri  individuati
          dal  Ministero   delle  finanze,  nonche'  alla  situazione
          socioeconomica   degli ambiti territoriali con  il rimborso
          delle  spese effettivamente  sostenute  per la  riscossione
          di  somme successivamente sgravate, o  dovute  da  soggetti
          sottoposti a procedure concorsuali;
            f)     revisione     delle    specie    dei    ruoli    e
          semplificazione   della  procedura  di  formazione    degli
          stessi,  ridefinendo gli  importi al di sotto dei quali non
          si procede all'iscrizione a ruolo;
            g) previsione  della  possibilita'  di  versamento  delle
          somme  iscritte a ruolo tramite  il sistema bancario, con o
          senza domiciliazione dei pagamenti   su   conto   corrente,
          ovvero con  procedure  di  pagamento automatizzate;
            h)  snellimento  e razionalizzazione  delle procedure  di
          esecuzione  anche  nel    rispetto  del    principio  della
          collaborazione      del  debitore  all'esecuzione,  secondo
          modalita' che prevedano, tra l'altro:
            1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di
          pagamento e di mora;
            2) adeguate forme   di tutela  giurisdizionale  per    la
          riscossione di entrate non tributarie;
            3)  la preclusione  dell'espropriazione  immobiliare  per
          i  debiti inferiori ad un determinato importo;
            4)  gli    importi dei   crediti, congrui in  rapporto al
          valore degli immobili,  al  di sopra  dei  quali   si  puo'
          procedere    direttamente  all'espropriazione e al di sotto
          dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale  sul
          bene;
            5)  la revisione e la  semplificazione delle procedure di
          vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
            6)   la   facolta', per   il   concessionario,    di  non
          procedere,   per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
          mediante accesso alla casa di  abitazione   del   debitore,
          con   eventuale   utilizzazione   degli istituti di vendite
          giudiziarie;
            7)  l'accesso  dei  concessionari,   con   le   opportune
          cautele    e garanzie, alle informazioni disponibili presso
          l'anagrafe tributaria, con   obbligo    di    utilizzazione
          delle   stesse    ai    soli   fini dell'espletamento delle
          procedure esecutive;
            8)   l'obbligo,  per   i  concessionari,   di  utilizzare
          sistemi informativi  collegati fra   loro   e   con  quelli
          dell'amministrazione    finanziaria       e       procedure
          informatiche  uniformi      per      l'espletamento   degli
          adempimenti   amministrativocontabili   contemplati   dalla
          legge;
            9)     l'attribuzione     al    Consorzio       nazionale
          obbligatorio   tra   i concessionari    del  servizio    di
          riscossione,    di  cui   al decreto   del Presidente della
          Repubblica 28  gennaio 1988, n.  44, di  compiti di  natura
          informatica  e  telematica,  nonche' di servizi di supporto
          volti a  favorire la  nuova disciplina   della  riscossione
          ed  a  conseguire risultati di piu' efficiente ed economica
          gestione delle entrate;
            i) revisione delle  disposizioni in materia di   notifica
          degli  atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa
          sulla tutela dei dati personali  di    cui  alla  legge  31
          dicembre 1996, n. 675,  e successive modificazioni;
            l)   revisione   delle   attuali   procedure   volte   al
          riconoscimento dell'inesigibilita' delle  somme iscritte  a
          ruolo,      con   previsione  di  meccanismi  di  discarico
          automatico  e dell'effettuazione di controlli effettivi;
            m) revisione delle procedure di   sgravio e  rimborso  di
          iscrizioni a ruolo non dovute;
            n)   individuazione   di   procedure  che  consentano  la
          definizione  automatica,  per    i  concessionari  ed     i
          commissari  governativi   che ne facciano  richiesta, delle
          domande di  rimborso e   di discarico   per  inesigibilita'
          presentate    dagli  stessi   fino al   31 dicembre  1997 e
          giacenti  presso  gli uffici  e  gli   enti   impositori  e
          non    ancora esaminate,   per le   quote  di rimborso  non
          superiori a   cinquecento milioni  di    lire,  nonche'  il
          rimborso  delle  anticipazioni    in essere effettuate   in
          virtu'   dell'obbligo del   non riscosso    come  riscosso,
          secondo  percentuali  non inferiori all'uno   per cento ne'
          superiori  al  5  per  cento  correlate  al  rapporto   fra
          l'ammontare delle anticipazioni e  quello delle  domande di
          rimborso presentate.  Il rimborso  sara' effettuato, per  i
          crediti  erariali,  mediante    assegnazione  di  titoli di
          Stato, in misura  non  superiore    a  lire  4000  miliardi
          complessive  e a lire  1000 miliardi annue,  utilizzando le
          proiezioni per  gli anni 1999  e  2000  dello  stanziamento
          iscritto,  ai   fini   del   bilancio triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'    previsionale  di  base di parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato   di   previsione
          del   Ministero  del     tesoro,  del  bilancio  e    della
          programmazione  economica  per  l'anno  1998,  allo   scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero medesimo;
            o)    revisione,  con    eventuale     modifica     della
          normativa      di  contabilita' generale dello   Stato, dei
          criteri e    delle  procedure  di  contabilizzazione      e
          quietanziamento        delle    somme       riscosse    dai
          concessionari,  anche  con   previsione  dell'utilizzo   di
          strumenti informatici;
            p)     revisione  delle    sanzioni    amministrative   a
          carico   dei concessionari, anche  al fine  di  potenziarne
          l'efficacia  deterrente  per  le  violazioni  diverse dagli
          omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei  tempi
          necessari    per l'adeguamento delle procedure ad eventuali
          nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca
          e  decadenza   dalla concessione  per gli inadempimenti  di
          particolare gravita', mantenendo  comunque ferma  l'ipotesi
          di   decadenza prevista dall'art. 20, comma  1, lettera e),
          del decreto   del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43;
            q)  definizione,  anche  nell'ambito    dei  processi  di
          ristrutturazione  aziendale  conseguenti   all'applicazione
          delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
          della presente legge, di procedure volte a:
            1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione,
          di  durata  non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle
          funzioni di ufficiale della   riscossione   da   parte   di
          dipendenti    delle    societa' concessionarie che  abbiano
          un'anzianita'  di servizio non inferiore a cinque anni;
            2)  realizzare    misure  di    sostegno  del reddito   e
          dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
          28,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.    662,  per  il
          personale delle societa'  concessionarie della riscossione,
          dell'associazione  nazionale  di  categoria e del Consorzio
          nazionale    obbligatorio  tra    i   concessionari     del
          servizio      di  riscossione    di  cui   al decreto   del
          Presidente  della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 44;
            3)    utilizzare,  previo    accordo    tra  le    parti,
          l'eventuale    avanzo patrimoniale, al netto  delle riserve
          legali esistenti  alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
          di  previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n.  377,  e
          successive modificazioni;
            r)    previsione,    nel   rispetto   dei   principi   di
          economicita'  di gestione, di misure dirette a favorire  la
          continuita'  del  rapporto  di  lavoro dei dipendenti delle
          societa' concessionarie della  riscossione  dei  tributi  e
          delle  altre  entrate  degli  enti locali, nel caso in cui,
          alla scadenza delle  concessioni in atto, il   servizio  di
          riscossione  venga    esercitato    direttamente  dall'ente
          locale  o  affidato ad   un soggetto terzo;    a  tal  fine
          dovra'  prevedersi  che il   nuovo soggetto che esercita il
          servizio  di riscossione possa riconoscere priorita', nelle
          assunzioni di  personale  adibito alle  medesime  attivita'
          di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
            s)    fissazione    di   un   termine   per   la   durata
          dell'incarico  di commissario governativo  provvisoriamente
          delegato  alla riscossione, con   previsione di    rimborso
          delle  spese   di  gestione dallo  stesso sostenute durante
          la  gestione  commissariale,    di  norma  entro  i  limiti
          determinati per il precedente concessionario o commissario;
            t)  previsione    della  possibilita',  per le   societa'
          concessionarie, di esercitare   l'attivita'  di    recupero
          crediti  secondo    le  ordinarie procedure   civilistiche;
          tali  attivita' dovranno  essere  svolte  e  contabilizzate
          in    modo separato   da   quelle   della riscossione   dei
          tributi,   senza   incidere   sul   regolare    svolgimento
          dell'attivita'  primaria   di   riscossione  delle  entrate
          dello  Stato,  degli  enti territoriali e degli altri  enti
          pubblici;
            u)  coordinamento  delle disposizioni  recate dai decreti
          legislativi emanati ai   sensi della presente  legge    con
          quelle  di  cui   ai decreti legislativi  emanati ai  sensi
          dell'art.  3 della  legge 23   dicembre 1996,  n.  662,  in
          quanto applicabili;
            v)    applicazione della   disciplina recata  dai decreti
          legislativi emanati  ai  sensi della  presente   legge   ai
          rapporti    concessori    e  commissariali  in  atto per la
          residua durata del periodo di gestione, con  facolta',  per
          i  concessionari  ed i  commissari, di  costituire societa'
          per  azioni di  cui all'art.  31, comma   1, lettera    c),
          del  decreto  del   Presidente della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n.  43, e successive  modificazioni, attribuendo    a
          tali   societa' i  rapporti concessori in atto; previsione,
          per  i primi due anni successivi alla data di entrata    in
          vigore  dei  decreti  legislativi,    di  un  meccanismo di
          salvaguardia  del   risultato   economico   delle   singole
          gestioni  dell'ultimo   biennio precedente,   tenendo conto
          dei maggiori  ricavi della  riscossione mediante  ruolo   e
          dei    minori    costi  di    gestione derivanti, entrambi,
          dall'applicazione   della   nuova       disciplina    della
          riscossione,   anche  alla luce  dei  criteri  direttivi di
          cui  alla lettera  e); previsione,  per i   soggetti    cui
          sia     gia'  affidato    in  concessione  il  servizio  di
          riscossione, del termine di due anni dalla data di  entrata
          in  vigore   dei decreti legislativi, per l'adeguamento del
          capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d)".
            - Il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante
          "Norme  di  semplificazione    degli    adempimenti     dei
          contribuenti    in    sede   di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione      del   sistema   di  gestione     delle
          dichiarazioni", e' pubblicato nel    supplemento  ordinario
          alla Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
           Nota all'art. 1:
            - Il capo  III del decreto legislativo 9 luglio  1997, n.
          241,   gia'  citato      nelle    premesse,      reca    le
          disposizioni  in   materia  di riscossione.