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DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1999, n. 37

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) , della legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal: 26-11-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
recante  delega  al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed
in  particolare  le  lettere  a),  nella  parte  in cui prevede che i
versamenti diretti possano essere effettuati anche mediante delega ai
concessionari,  e c), che prevede l'eliminazione dell'obbligo del non
riscosso per riscosso;
  Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
            Versamenti mediante delega al concessionario

  1.   I  versamenti  unitari  previsti  dal  capo  III  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, possono essere eseguiti anche
mediante  delega  irrevocabile  ai  concessionari  della  riscossione
convenzionati ai sensi del comma 2.
  2.  Con  convenzione,  approvata  con  decreto  del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e  del  lavoro e della previdenza sociale,
sono  stabiliti  le  modalita'  di  conferimento  della  delega  e di
svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative  modalita'  di  trasmissione  e di conservazione, nonche' le
penalita'   per   l'inadempimento   degli   obblighi  nascenti  dalla
convenzione  stessa  e  la misura del compenso per il servizio svolto
dai  concessionari;  quest'ultima  e'  determinata  tenendo conto del
costo  di  svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal  contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della
tipologia  degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo
dei   versamenti  gestito  dal  sistema;  la  convenzione  ha  durata
triennale. ((1))
  3.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le norme che regolano la
gestione  dei  versamenti  unitari  di  cui al comma 1 da parte delle
banche.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  30  settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla  L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 34, comma
6-bis) che "Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati
ai  sensi  dell'articolo  19,  commi 5 e 6, del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241,  e  dell'articolo  1,  comma  2,  del decreto
legislativo  22  febbraio  1999,  n.  37,  per il ritardato invio dei
flussi  informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato  versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni."