DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
               Modalita' di versamento mediante delega 
 
  1.  I  versamenti  delle  imposte,  dei   contributi,   dei   premi
previdenziali ed assistenziali e delle altre somme,  al  netto  della
compensazione, sono eseguiti  mediante  delega  irrevocabile  ad  una
banca convenzionata ai sensi del comma 5. 
  2. La banca rilascia al contribuente  un'attestazione  conforme  al
modello approvato con decreto del  Ministro  delle  finanze,  recante
l'indicazione dei dati identificativi del soggetto  che  effettua  il
versamento,  la  data,  la  causale  e  gli  importi  dell'ordine  di
pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare  il  pagamento  agli  enti
destinatari per  conto  del  delegante.  L'attestazione  deve  recare
altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si  e'
avvalso della facolta' di compensazione. 
  3.  La  delega  deve  essere  conferita  dal   contribuente   anche
nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano  totalmente  compensate
ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito  che  non  ha  trovato
capienza nella compensazione e' utilizzata  in  occasione  del  primo
versamento successivo. 
  4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  24  SETTEMBRE  2015,  N.  158,  COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((28)) 
  5.  Con  convenzione  approvata  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro  e  della
previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della
delega e di svolgimento del servizio,  i  dati  delle  operazioni  da
trasmettere  e  le  relative   modalita'   di   trasmissione   e   di
conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo  13  del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,  nonche'
le  penalita'  per  l'inadempimento  degli  obblighi  nascenti  dalla
convenzione stessa e la misura del compenso per  il  servizio  svolto
dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo  di
svolgimento del  servizio,  del  numero  dei  moduli  presentati  dal
contribuente e di quello delle  operazioni  in  esso  incluse,  della
tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare  complessivo
dei  versamenti  gestito  dal  sistema.  La  convenzione  ha   durata
triennale e puo' essere tacitamente rinnovata. (22) 
  6. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  la
delega di pagamento puo' essere conferita  all'ente  poste  italiane,
secondo modalita' e termini in esso fissati. All'Ente poste  italiane
si applicano le disposizioni del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che  "le
convenzioni regolanti le modalita' di  svolgimento  del  servizio  di
riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19,  comma
5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere,
oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di  cui
all'articolo 46, comma 5, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
ulteriori penalita'  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  obblighi
fissati dalle presenti disposizioni". 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente  disposto
(con l'art. 32, comma 2, lettera c)) l'abrogazione del  comma  4  del
presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.