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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1998, n. 511

Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-3-1999
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 5-3-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                 E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto l'articolo  3, comma  168, della legge  28 dicembre  1995, n.
549;
  Visto  il  decreto  legislativo  1 aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime fiscale  degli  interessi,  premi ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto, in  particolare, l'articolo 2,  comma 3, del  citato decreto
legislativo n.  239 del  1996, il  quale stabilisce  che per  i buoni
postali fruttiferi l'imposta sostitutiva e' applicata dall'Ente Poste
italiane in conformita'  a quanto disposto dall'articolo  5, comma 2,
del medesimo decreto e che con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il  Ministro del tesoro e con il  Ministro delle poste e
delle  telecomunicazioni possono  essere stabilite,  su proposta  del
consiglio  di amministrazione  dell'Ente Poste  italiane, particolari
modalita'  applicative della  disciplina  recata  dal citato  decreto
legislativo, anche agli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze del 4  settembre 1996
con il quale  e' stato approvato l'elenco degli Stati  con i quali e'
attuabile lo scambio  di informazioni ai sensi  delle convenzioni per
evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica
italiana;
  Visto  il regio  decreto-legge 26  dicembre 1924,  n. 2106,  con il
quale e' stata concessa l'autorizzazione  ad emettere i buoni postali
fruttiferi;
  Visto  il  decreto  ministeriale   26  dicembre  1930,  concernente
l'ordinamento del servizio dei buoni postali fruttiferi;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, contenente la  disciplina del codice postale  e, in particolare,
le disposizioni contenute nel capo  sesto di tale decreto concernenti
i buoni postali fruttiferi;
  Visto il decreto-legge  19 settembre 1986, n.  556, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 1 giugno 1989, n.
256, recante il regolamento di  esecuzione del libro terzo del codice
postale e delle telecomunicazioni;
  Vista   la  legge   29  gennaio   1994,  n.   71,  concernente   la
trasformazione    dell'Amministrazione    delle   poste    e    delle
telecomunicazioni in  ente pubblico economico e  riorganizzazione del
Ministero;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
novembre 1997,  recante le linee  guida per il  risanamento dell'Ente
Poste italiane;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica   del  18  dicembre  1997,   relativa  alla
trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste italiane;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la proposta del  consiglio di amministrazione dell'Ente Poste
italiane  resa nella  seduta del  13 novembre  1996 ed  approvata con
delibera n. 52/96;
  Udito  il parere  del consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 3-892 del 13 febbraio 1998);
                             A d o t t a
  ilseguente regolamento di attuazione  dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 1  aprile 1996, n. 239,  recante modificazioni al
regime  fiscale   degli  interessi,  premi  ed   altri  frutti  delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati:
                               Art. 1.
  1. Per i buoni postali  fruttiferi, collocati per conto della Cassa
depositi e prestiti tramite la  Poste italiane S.p.a. le disposizioni
di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con
riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997.
  2. Ai  buoni postali fruttiferi  emessi anteriormente al  1 gennaio
1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale.
  3.  Il regime  di esenzione  si applica  solo nel  caso in  cui sia
accertata la continuita' del diritto fino dall'emissione del titolo.
  4.  Al buono  postale fruttifero  non si  applica un  doppio regime
fiscale.  Qualora  nel  periodo  di possesso  del  titolo  mutano  le
condizioni   in  base   alle   quali  e'   riconosciuto  il   diritto
all'esenzione,  tale  diritto  si  esercita  solo  nel  caso  in  cui
l'attestazione  di  cui  all'articolo  4  e'  acquisita  dalla  Poste
italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per il  testo del comma 3  dell'art. 2 del D.Lgs.    n.
          239/1996 v.  nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  del  comma 168   dell'art. 3 della legge 28
          dicembre 1995, n. 549  (Misure di razionalizzazione   della
          finanza pubblica),  e' il seguente:
            "168.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
          dalla data di entrata   in vigore della    presente  legge,
          sentito   il      parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari, uno  o piu' decreti legislativi,  concernenti
          la  razionalizzazione  del regime della ritenuta alla fonte
          degli interessi,  premi ed altri  frutti delle obbligazioni
          e titoli similari, pubblici e privati,    con  l'osservanza
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  soppressione  della ritenuta a   titolo di acconto di
          cui  all'art.    26  del  decreto  del  Presidente    della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.    600, e   successive
          modificazioni, per  gli interessi, premi   ed altri  frutti
          delle  obbligazioni e  titoli similari emessi  da banche  e
          da  societa'  per azioni  con azioni  negoziate in  mercati
          regolamentati italiani, nonche'    delle  obbligazioni    e
          degli  altri   titoli indicati nell'art. 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  ed
          equiparati;
            b)  conferma   dell'attuale imposizione sostitutiva nella
          misura del 12,5 per   cento  sugli  interessi,    premi  ed
          altri  frutti di  cui alla lettera a) percepiti  da persone
          fisiche, soggetti di  cui all'art. 5 del testo unico  delle
          imposte   sui redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, ed enti di  cui
          all'art.    87, comma  1, lettera  c),  del medesimo  testo
          unico,  non esercenti  attivita' commerciali  e   residenti
          nel  territorio    dello Stato,   nonche' da  organismi  di
          investimento  collettivo in   valori mobiliari  di  diritto
          italiano,  ivi compresi  quelli di cui al comma 2 dell'art.
          10-ter della  legge 23  marzo  1983, n.  77, e   successive
          modificazioni,  da  fondi comuni  di investimento mobiliari
          chiusi  di  diritto  italiano,  da   fondi   comuni      di
          investimento  immobiliari  di  cui  alla legge 25   gennaio
          1994, n. 86,  e  successive    modificazioni,  e  da  fondi
          pensione  di cui al decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.
          124, e successive modificazioni.  La  predetta  imposizione
          sostitutiva   sara'  applicata  ad  opera  di  intermediari
          autorizzati;
            c) adozione di un regime   generale di  non  applicazione
          dell'imposta  nei confronti dei soggetti non  residenti nel
          territorio dello Stato,  con    esclusione  dei    soggetti
          residenti in  Stati  a regime  fiscale privilegiato;
            d)  introduzione  di  tutte  le disposizioni necessarie a
          consentire    il    controllo    dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
            e)  applicazione delle   disposizioni di cui alle lettere
          da  a) a c) sugli  interessi,  premi  ed   altri     frutti
          dei   titoli,  anche  in circolazione, con esclusione degli
          interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla
          quale esse hanno effetto;
            f)  l'entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi   di
          attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data
          della loro pubblicazione".
            -  Il  testo  del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 1 aprile
          1996, n. 239 (Modificazioni   al regime    fiscale    degli
          interessi,    premi  ed   altri frutti delle obbligazioni e
          titoli  similari, pubblici e privati), e' il seguente:
            "3.   Per i   buoni   postali di   risparmio    l'imposta
          sostitutiva     e'  applicata  dall'Ente    Poste  italiane
          conformemente a  quanto disposto dall'art.   5, comma    2.
          Con   decreto del  Ministro delle  finanze, di concerto con
          il  Ministro del tesoro e con il   Ministro delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni  su  proposta    del  consiglio di
          amministrazione  dell'Ente    Poste   italiane,     possono
          essere  stabilite  particolari modalita' applicative  della
          presente disciplina, anche  agli effetti dell'art. 7".
            - Il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato  D.Lgs.  n.
          239/1996 e' il seguente:
            "2.    Per i  titoli di  cui all'art.  1, non  depositati
          presso  gli intermediari di  cui all'art.  2, comma 2,  gli
          interessi,  premi, ed altri frutti, da  chiunque  percepiti
          alla  scadenza  delle  cedole  o del titolo, sono   in ogni
          caso  soggetti      all'imposta   sostitutiva      a   cura
          dell'intermediario  che li eroga. Qualora  i redditi di cui
          al periodo precedente siano corrisposti direttamente    dal
          soggetto  che ha emesso il  titolo,  l'imposta  sostitutiva
          e'    applicata    da     quest'ultimo  soggetto     e   le
          disposizioni  dell'art.    3  non   si applicano   se detto
          soggetto non rientra fra gli intermediari di  cui  all'art.
          2,  comma 2.  Restano  fermi i  termini e  le modalita'  di
          versamento,   nonche'  le  disposizioni    in    tema    di
          accertamento  e  di  sanzioni,  previsti dall'art. 4".
            -    Il   testo dell'art.   7   del   citato   D.Lgs.  n.
          239/1996  e'  il seguente:
            "Art. 7 (Procedura per la non  applicazione  dell'imposta
          sostitutiva  nei   confronti dei  non residenti).  - 1.  Ai
          fini  dell'applicazione dell'art. 6,  comma 1, i   soggetti
          non residenti ivi  indicati devono depositare, direttamente
          o  indirettamente, i tioli presso una banca o una  societa'
          di   intermediazione mobiliare   residente,   ovvero    una
          stabile   organizzazione   in   Italia  di    banche  o  di
          societa'   di intermediazione   mobiliare non    residenti,
          che  intrattiene   rapporti diretti   in  via    telematica
          con  il  Ministero   delle  finanze   - Dipartimento  delle
          entrate.
            2.  La  banca  o la societa' di intermediazione mobiliare
          cui al comma 1 deve acquisire:
            a) un'attestazione dell'autorita' fiscale  competente del
          Paese ove l'effettivo    beneficiario  dei    proventi  dei
          titoli   ha     la  residenza,  dalla  quale  risulti    la
          sussistenza  delle  condizioni    di  cui  all'art.      6.
          L'attestazione    deve essere   redatta  in  conformita' al
          modello previsto dal decreto  di cui all'art. 11, comma  4,
          e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a
          quello di presentazione;
            b)   i  dati identificativi  del  soggetto  non residente
          effettivo  beneficiario  dei     proventi   dei      titoli
          depositati,  nonche'  il codice identificativo del titolo e
          gli    elementi  necessari  a  determinare  gli  interessi,
          premi    ed    altri  frutti,   non  soggetti   ad  imposta
          sostitutiva, di sua pertinenza.
            3. Le informazioni   e i documenti di cui  al    comma  2
          possono   essere   acquisiti  anche  per    il  tramite  di
          intermediari   che intervengono  nel  deposito  dei  titoli
          indirettamente  effettuato  presso una banca o una societa'
          di intermediazione mobiliare residente.
            4.  La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla
          lettera a) del  comma 2  da parte  dei  soggetti depositari
          di  cui     al  comma     1   determina      l'applicazione
          dell'imposta    sostitutiva     sui   proventi spettanti ai
          soggetti non residenti.   In deroga alle  disposizioni  che
          precedono,   la  predetta  attestazione   non  deve  essere
          acquisita relativamente   agli   enti   internazionali  che
          godono    dell'esenzione delle   imposte  in    Italia  per
          effetto  di  leggi    e   di   accordi internazionali  resi
          esecutivi in Italia.
            5. Relativamente ai proventi per  i quali non siano state
          acquisite  le  informazioni   di cui   alla lettera  b) del
          comma  2 o  siano state acquisite   informazioni   inesatte
          o    non  complete,    la    banca    o    la  societa'  di
          intermediazione mobiliare   provvede al   versamento  della
          corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per
          cento  per  ciascun  mese,  o  frazione di mese, di ritardo
          rispetto a quello in cui il   versamento  avrebbe    dovuto
          essere    effettuato. Il  versamento non puo' in ogni  caso
          essere  effettuato  oltre  il  termine    di  invio   delle
          comunicazioni    di cui  all'art. 8,  comma 2,  relative al
          periodo al quale i proventi si riferiscono".
            - Il  D.L. 19 settembre  1986, n.  556, reca:  "Modifiche
          al  regime  delle  esenzioni    dalle imposte   sul reddito
          degli interessi  e altri proventi   delle obbligazioni    e
          dei    titoli    di  cui    all'art.  31    del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  quanto concerne  il D.Lgs.  n. 239/1996  v. nelle
          note alle premesse.