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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1999, n. 22

Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  25-2-1999 al: 30-6-2006
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Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 49 che prevede, per il periodo transitorio 1 gennaio 1999-31 dicembre 2001, l'emanazione di disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula o di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavoro, forniture e servizi, alle esigenze derivanti dall'avvento dell'euro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 gennaio 1999;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Periodo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica nel periodo transitorio di introduzione dell'euro 1 gennaio 1999-31 dicembre 2001, con riferimento all'attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), riguarda l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti.
- Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 è relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.