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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1999, n. 20

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-02-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2013)
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Testo in vigore dal:  20-2-1999 al: 5-3-2013
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'articolo 5 che prevede che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
Considerato che l'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso di requisiti da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998, secondo cui si rende necessario che il regolamento precisi che l'amministrazione intende esercitare la facoltà di iscrivere nell'elenco ed in via provvisoria, fino al 31 dicembre 1999, le associazioni non ancora in possesso del requisito della consistenza numerica degli associati richiesto dalla legge indicando i criteri e le modalità per tale tipo di iscrizione tenuto conto che dopo la scadenza del suddetto termine le associazioni iscritte in via provvisoria dovranno documentare il requisito mancante;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 13081 del 7 gennaio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione elenco
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di seguito denominato "elenco".
2. L'elenco - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - è tenuto presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, la quale è competente, altresì, dell'istruttoria delle domande nonché dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998. L'art. 5 così recita:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità comparativa avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) , b) , d) , e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Le modifiche e le integrazioni sono state apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113 - supplemento ordinario, e dal D.P.R 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1998, n. 275.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 - supplemento ordinario, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".