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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1999, n. 20

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-02-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2013)
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Testo in vigore dal: 20-2-1999
al: 5-3-2013
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                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei
consumatori e degli utenti e in particolare l'articolo 5 che  prevede
che   presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  sia  istituito  l'elenco  delle  associazioni   dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; 
  Considerato che l'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso
di requisiti da comprovare con  la  presentazione  di  documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Vista la legge 4 gennaio  1968,  n.  15,  concernente  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita' di Governo e  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n.  213/98,  espresso  dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  9
novembre 1998, secondo cui si rende  necessario  che  il  regolamento
precisi che  l'amministrazione  intende  esercitare  la  facolta'  di
iscrivere nell'elenco ed in via  provvisoria,  fino  al  31  dicembre
1999, le associazioni non ancora  in  possesso  del  requisito  della
consistenza numerica degli associati richiesto dalla legge  indicando
i criteri e le modalita' per tale tipo di iscrizione tenuto conto che
dopo la scadenza del suddetto termine le associazioni iscritte in via
provvisoria dovranno documentare il requisito mancante; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3,  della  citata  legge  n.  400/1988,
effettuata con nota n. 13081 del 7 gennaio 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                          Istituzione elenco 
  1.  Presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e'  istituito  l'elenco  delle   associazioni   dei
consumatori e degli utenti rappresentative a  livello  nazionale,  di
seguito denominato "elenco". 
  2. L'elenco - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana   -   e'   tenuto   presso   la   Direzione   generale   per
l'armonizzazione e la tutela del mercato,  la  quale  e'  competente,
altresi', dell'istruttoria delle domande nonche'  dei  controlli  per
l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni
dei consumatori e degli utenti. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    La  legge    30 luglio   1998, n.   281, concernente
          (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli  utenti) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189  del  14  agosto
          1998. L'art. 5 cosi' recita:
            "Art.  5  (Elenco   delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative  a  livello  nazionale).  - 1.
          Presso  il  Ministero dell'industria,  del    commercio   e
          dell'artigianato       e'    istituito  l'elenco      delle
          associazioni    dei   consumatori     e   degli      utenti
          rappresentative a livello nazionale.
            2.    L'iscrizione    nell'elenco   e'   subordinata   al
          possesso,   da comprovare    con    la    presentazione  di
          documentazione    conforme    alle  prescrizioni    e  alle
          procedure     stabilite  con     decreto  del      Ministro
          dell'industria,  del    commercio  e   dell'artigianato, da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
            a)   avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata autenticata,  da   almeno tre   anni    e
          possesso   di uno  statuto  che sancisca  un ordinamento  a
          base democratica   e   preveda come    scopo  esclusivo  la
          tutela  dei    consumatori e degli   utenti, senza  fine di
          lucro;
            b) tenuta di   un  elenco  degli  iscritti,    aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione  delle     quote  versate
          direttamente  all'associazione per gli scopi statutari;
            c)  numero di  iscritti  non  inferiore allo   0,5    per
          mille    della  popolazione    nazionale e   presenza   sul
          territorio  di almeno  cinque regioni o province  autonome,
          con  un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille
          degli  abitanti  di  ciascuna  di  esse, da certificare con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale  rappresentante dell'associazione   con le modalita'
          di  cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
            d) elaborazione di un bilancio annuale  delle  entrate  e
          delle  uscite con   indicazione delle  quote versate  dagli
          associati  e tenuta  dei libri   contabili,   conformemente
          alle    norme   vigenti   in materia  di contabilita' delle
          associazioni non riconosciute;
            e)   svolgimento  di   un'attivita'  continuativa     nei
          tre   anni precedenti;
            f) non avere  i suoi rappresentanti legali  subito alcuna
          condanna,   passata      in   giudicato,      in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non   rivestire
          i  medesimi rappresentanti   la qualifica di imprenditori o
          di  amministratori di imprese di  produzione e  servizi  in
          qualsiasi    forma  costituite, per   gli stessi settori in
          cui opera l'associazione.
            3.  Alle   associazioni dei   consumatori e  degli utenti
          e' preclusa ogni  attivita' di  promozione o    pubblicita'
          comparativa    avente per oggetto  beni o  servizi prodotti
          da  terzi ed  ogni connessione  di interessi con imprese di
          produzione o di distribuzione.
            4.   Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio  e
          dell'artigianato   provvede  annualmente  all'aggiornamento
          dell'elenco.
            5. All'elenco  di  cui  al    presente  articolo  possono
          iscriversi  anche le   associazioni   dei   consumatori   e
          degli    utenti    operanti esclusivamente   nei  territori
          ove    risiedono minoranze  linguistiche costituzionalmente
          riconosciute, in possesso  dei requisiti di cui al comma 2,
          lettere a) , b)  , d) , e)  e f), nonche' con  un numero di
          iscritti   non   inferiore allo   0,5   per    mille  degli
          abitanti    della  regione    o    provincia  autonoma   di
          riferimento,      da   certificare      con   dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto    di notorieta'   resa dal   legale
          rappresentante dell'associazione  con le modalita' di   cui
          all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
            -  La  legge 4  gennaio  1968,  n.  15, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale   del    27  gennaio    1968,  n.   23,
          reca:   "Norme  sulla documentazione amministrativa e sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme". Le  modifiche  e
          le  integrazioni sono state apportate dalla legge 15 maggio
          1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  17
          maggio  1997,   n.   113 -   supplemento ordinario,  e  dal
          D.P.R   20 ottobre   1998,  n.    403,  pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale del  24 novembre 1998, n. 275.
            -  La legge  23  agosto  1988, n.  400,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale    del 12   settembre 1988,   n. 214  -
          supplemento  ordinario, reca:  "Disciplina   dell'attivita'
          di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri".   Il testo dell'art.  17,  comma  3,  e'  il
          seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".