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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 dicembre 1998, n. 505

Regolamento concernente la disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativatecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-1999
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/02/1999, n. 41 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2012)
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Testo in vigore dal:  19-2-1999 al: 5-12-2012
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, e in particolare l'art. 11 contenente modifiche a requisiti richiesti tra l'altro per l'accesso al profilo di vigile del fuoco;
Visto il comma 1 del richiamato articolo 11 il quale stabilisce che per "l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni 30";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'articolo 3, comma 6, il quale stabilisce che "la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione";
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 492 - sezione I del 15 luglio 1998 relativo al quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito all'applicazione del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997;
Vista la circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica concernente: "Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici";
Considerata la peculiare natura del servizio svolto dai vigili del fuoco;
Considerato che i limiti di età previsti per il pensionamento del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono inferiori a quelli stabiliti per la generalità delle categorie del pubblico impiego;
Ritenuto quindi necessario, anche alla stregua del citato parere della sezione I del Consiglio di Stato n. 492/1998 del 15 luglio 1998, confermare il limite massimo di età di 30 anni per l'accesso al profilo di vigile del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite massimo di età è fissato in anni trenta con esclusione di qualsiasi elevazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998 Il Ministro: Russo Jervolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1999

Registro n. 1 Interno, foglio n. 65





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, deI testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è il seguente:
"Art. 11 (Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco). - 1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.
2. Il numero 5 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:
''5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica, presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'internò'.
3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.
4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.
5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.
6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte di esame.
8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostitutito dal seguente:
''6) diploma di istruzione secondaria di primo gradò'".
- Il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.
2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
''I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emessò'.
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
''1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addettò'.
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alla pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuarialì'.
9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, infine, il seguente comma:
''Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessà'.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione".
- La circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, concernente: "Legge 15 marzo 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 3 settembre 1998.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".